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Contratti a termine: la modifica del decreto “Agosto” non ha efficacia retroattiva

L’efficacia della nuova deroga decorre dall’entrata in vigore del D.L. 104 indipendentemente dal regime previgente

Contratti a termine: la modifica del decreto “Agosto” non ha efficacia retroattiva

Il D.L. n. 104/2020 è intervenuto nuovamente sulla disciplina dei contratti a termine nel periodo emergenziale da COVID-19. Ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a), “In  conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’articolo  21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al  31  dicembre 2020, ferma restando la durata massima  complessiva  di  ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un  periodo  massimo  di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato  a tempo  determinato,  anche  in  assenza  delle  condizioni   di   cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n. 81”.

La novella in esame sostituisce il precedente regime derogatorio previsto dall’art. 93 del D.L. n. 34/2020, così come convertito dalla legge n. 77/2020, che spirava il 30 agosto, eliminando la condizione che i contratti di lavoro siano in essere alla data del 23 febbraio 2020, nonché l’inciso, equivoco, che voleva l’applicazione della deroga “per far fronte al riavvio delle attività” in conseguenza all’emergenza epidemiologica. La previsione che ciò possa avvenire “per una sola volta”, richiede una riflessione in ordine alla verifica della efficacia temporale della disposizione in discorso. Il limite, imposto dalla norma, della possibilità di deroga una tantum, impone un chiarimento in relazione a quei contratti che già sono stati oggetto di un rinnovo o proroga, secondo la previsione originaria del primo comma dell’art. 93 del D.L. n. 34/2020, così come convertito dalla legge n. 77/2020. Appare evidente infatti che l’intenzione del legislatore è quella di riformulare la previsione e consentire, ad oggi, il regime di deroga sino al 31 dicembre prossimo. Tuttavia, la collocazione della norma, che va a sostituire materialmente il testo previgente, potrebbe indurre a negare tale possibilità per quei contratti già oggetto di proroga o rinnovo secondo la deroga originaria del decreto “Rilancio”.

Ragioni logico-giuridiche inducono a respingere tale eventualità, consentendo di ritenere che anche il datore di lavoro che abbia disposto la proroga del contratto a termine secondo la previsione originaria dell’art. 93 del decreto n. 34/2020, ben possa avvalersi dell’applicazione della nuova deroga così come disposta dal D.L. n. 104/2020. Ciò perché, innanzitutto, l’art. 8 del decreto “Agosto” sostituisce il primo comma dell’art. 93 del decreto “Rilancio” senza alcuna efficacia retroattiva. Pertanto, deve essere consentita la possibilità dell’unica proroga o rinnovo anche per quei contratti già prorogati o rinnovati secondo la precedente previsione emergenziale, con una efficacia della nuova deroga che decorre dalla entrata in vigore della nuova norma, indipendentemente dal regime previgente. Peraltro, consente di giustificare questa soluzione, pure la verifica che la norma sostituita prevedeva un limite di operatività (30 agosto), adesso prolungato al 31 dicembre, con la conseguenza che, in caso contrario, a condizioni identiche si presupporrebbe una disciplina diversa – e fortemente limitativa – per chi avesse esercitato la deroga costretto nei limiti di tempo originari, oltre a realizzare una ingiustificata omologazione tra due norme diverse, che si succedono nel tempo, e che prevedono requisiti e termini differenti.

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