Attestazione obbligatoria
L’attestazione per i nuovi contratti agevolati stipulati senza l’assistenza di organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, rimane obbligatoria
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L’attestazione (rilasciata da chi e secondo quanto previsto dall’Accordo locale) per i nuovi contratti agevolati stipulati senza l’assistenza di organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, rimane obbligatoria anche dopo alcune modifiche che sono state apportate all’istituto. Gli unici contratti per i quali l’attestazione non è obbligatoria sono quelli in cui non vi sia stato un nuovo Accordo locale dal 2017 ad oggi.
Le attestazioni, com’è noto, hanno lo scopo di accertare che i contratti di locazione siano conformi a quanto stabilito dagli Accordi locali. Proprio per questo, l’attestazione può essere data solo da organizzazioni che abbiano partecipato alla stesura degli Accordi stessi.
La logica del tutto è che non possano beneficiare delle speciali agevolazioni fiscali, previste dalla normativa tributaria ed a carico dei Comuni, quei contratti che non rispettino le indicazioni dell’Accordo con Confedilizia stipulato localmente e sui quali Accordi i Comuni (benché molti di essi facciano finta di averne) non hanno alcun potere di intervento nel merito, tutto essendo demandato alle organizzazioni della proprietà edilizia e dell’inquilinato, eccetto la sola possibilità dei Comuni di convocare semplicemente – sotto la loro responsabilità – le organizzazioni di cui trattasi più rappresentative sul piano locale (a nulla influendo la rappresentatività sul piano nazionale, per espressa previsione di legge) nonché – ancora – di conservare gli Accordi locali approvati (e in Comune depositati, come deve essere fatto, da parte di almeno una delle organizzazioni sottoscrittrici). Il deposito in Comune è al fine della pubblicità o, meglio, della piena conoscenza degli Accordi da parte di cittadini interessati che chiedano di averne visione (in Comune, anziché presso le Organizzazioni stipulanti).
È sorto il problema della validità o meno dell’attestazione iniziale anche per successivi contratti, ed esso è stato risolto recentemente dalla legge: non occorre altra attestazione, se i contratti hanno “il medesimo contenuto”. Da intendersi, quindi, per uguale sostanza (e non, per uguali parole).
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