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Anno giudiziario 2026, allarme della Corte dei conti

Il presidente Guido Carlino critica la legge 1/2026: rischi su responsabilità, controlli e tutela dell’erario. Il pg Pio Silvestri: 88 milioni recuperati nel 2025.

Anno giudiziario 2026, allarme della Corte dei conti

Il Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, ha dedicato gran parte della sua relazione orale a commentare la legge 07.01.2026, n. 1, che ha inciso in modo rilevante sulle funzioni giurisdizionali e di controllo della Corte dei conti.

Il Presidente ha sottolineato la formulazione non sempre univoca e puntuale delle nuove disposizioni, che presentano problemi di coordinamento fra di loro e con le norme previgenti, come era già stato rilevato dalle Sezioni Riunite in sede consultiva in occasione dell’esame del disegno di legge, poi approvato dal Parlamento.

Saranno quindi necessarie soluzioni interpretative che valorizzino le ragioni di tutela dell’Erario e della sana gestione finanziaria in base ad un ragionevole livello di coerenza con i principi costituzionali.

Il ruolo assegnato dalla Costituzione alla Corte dei conti è quello di garante indipendente della finanza pubblica contro ogni forma di cattiva gestione, di spreco o di danno all’erario e quindi alla collettività.

Il Presidente ha ribadito che l’operato della Corte dei conti non può essere visto come un ostacolo all’agire della P.A. in relazione ad una sopposta “paura della firma”.

Il Presidente ha auspicato che la prevista presunzione di buona fede a favore dei titolari degli organi politici non ne provochi una deresponsabilizzazione e non crei conflittualità con i dirigenti e con i funzionari pubblici che, a causa dell’estensione della cd. esimente politica, potrebbero essere indotti a incrementare proprio quelle condotte di “burocrazia difensiva” contrarie al buon andamento della P.A., che la legge n. 1 del 2026 intende ridurre.

Il Presidente della Corte dei conti ha poi richiamato la sentenza n. 132 del 2024 con la quale la Corte Costituzionale ha espresso perplessità sulla generalizzazione dei limiti massimi del risarcimento, atteso che resta a carico dell’amministrazione il quantum del danno che non può essere ristorato dal funzionario pubblico.

In tema di prescrizione, il Presidente della Corte dei conti ha affermato che non appare coerente con l’ordinamento civilistico la norma della legge n. 1 del 2026, che ne fa decorrere il termine dalla data dell’evento dannoso a prescindere dalla conoscenza da parte della P.A. danneggiata; tale aspetto potrebbe comprimere gli spazi della giurisdizione contabile ed espandere quelli della giurisdizione civile che applica un regime meno favorevole, posto che dinnanzi al Giudice ordinario le obbligazioni risarcitorie sono solidali, i debiti si trasmettono agli eredi, non applicabile il potere riduttivo e la prescrizione è più lunga.

Il Presidente della Corte dei conti ha criticato anche il meccanismo del “silenzio assenso” perché comporta l’esonero da responsabilità per gli atti sottoposti a controllo e per quelli che ne costituiscono il presupposto logico e giuridico, pur in assenza di qualsiasi vaglio magistratuale.

A tale stregua, il controllo preventivo, costituzionalmente previsto, a garanzia del buon andamento a tutela della Repubblica, rischia di degradare a mero strumento di impunità per funzionari gravemente negligenti.

In ordine alla funzione consultiva della Corte dei conti di cui alla legge n. 1 del 2026, il Presidente ha evidenziato come l’applicazione di tale disposizione non potrà mai comportare una trasformazione della funzione consultiva in “consulenziale”, restando inibita qualsiasi forma di co-amministrazione o di cogestione in quanto incompatibile con la posizione di neutralità, indipendenza e imparzialità che contraddistingue l’attività della Corte dei Conti e che preclude ad un magistrato di sostituirsi all’amministrazione.

La Corte dei conti vigila per prevenire i danni, ma anche per intervenire e per responsabilizzare chiunque pregiudichi, con condotte illecite, l’integrità del pubblico erario.

L’istituto della responsabilità amministrativa è un formidabile strumento di tutela dell’interesse della collettività e dei singoli, rispetto alla deviazione di risorse da destinare all’erogazione di servizi pubblici efficienti.

In ordine ai risultati dello “scudo erariale”, che ha circoscritto alle sole ipotesi dolose e alla fattispecie di colpa grave omissiva (con esclusione di quelle attive) la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, disciplina emergenziale, il Presidente ha sottolineato che dopo quasi sei anni di scudo erariale, non vi è alcuna evidenza di benefici in termini di celerità ed efficienza determinato da detta misura.

Il Procuratore Generale della Corte dei Conti, Pio Silvestri, nel suo intervento ha comunicato che nel 2025 le Procure regionali hanno ricevuto 48.505 denunce di danno, in gran parte dalle Pubbliche Amministrazioni, ma anche da privati e dall’autorità giudiziaria, dalle autorità indipendente e anche da anonimi.

A fronte del totale indicato sono stati adottati 20.184 provvedimenti di archiviazione immediata.

Un numero così elevato di denunce, in aumento rispetto al 2024, è l’evidente dimostrazione che le Procure regionali sono percepite dai cittadini e dalle stesse Pubbliche Amministrazioni, come imprescindibile baluardo alle ruberie, agli sprechi, alle inefficienze che causa il depauperamento delle risorse pubbliche con le conseguenti ricadute negative sulla collettività.

Al contempo, le numerose archiviazioni adottate già in fase di primo esame, attestano l’attenzione delle Procure erariali alla verifica della puntuale qualificazione della notizia di danno ovvero della carenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.

Nel 2025 il dato delle somme recuperate all’erario si attesta ad € 88.161.175, 51 di cui € 75.687.199, 29 derivanti da sentenze di condanna.

Il Procuratore Generale, richiamando i due pareri delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, non ha mancato di evidenziare i rischi legati all’introduzione di un tetto al risarcimento che risulta essere troppo basso per garantire la necessaria azione di deterrenza e tale da ridurre, in maniera considerevole, gli importi dei risarcimenti effettivamente recuperati alle casse dello Stato.

Il Procurate Generale ha auspicato, almeno su questo punto, un ripensamento del legislatore per tornare a ribadire l’assunto costituzionale, contenuto nella sentenza n. 371/1998, secondo cui l’istituto della responsabilità amministrativa per colpa grave deve segnare il “punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo e non di disincentivo”.

 

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