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Parte finalmente il Registro telematico dei testamenti

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio il Decreto del 20 settembre 2019 n. 170 recante il Regolamento sulla disciplina delle modalità di iscrizione in via telematica degli atti di ultima volontà nel registro generale dei testamenti su richiesta del notaio o del capo dell’archivio notarile

Parte finalmente il Registro telematico dei testamenti

Come già anticipato , a seguito del parere positivo del Consiglio di Stato e di quello del Garante della privacy, si dà finalmente attuazione (dopo 15 anni!!) all’art. 5-bis della legge sul registro generale dei testamenti (l. 25 maggio 1981, n. 307 , come modificato dall’art. 12, comma 7, l. 28 novembre 2005, n. 246): l’obbligo di iscrizione nel RGT dei dati contenuti nell’apposita scheda potrà essere assolto “anche mediante trasmissione in via telematica, direttamente al registro generale dei testamenti”. In altre parole, lo stesso notaio, senza passare dall’archivio notarile (come oggi previsto dall’art. 5 l. 307/1981), potrà alimentare direttamente in via telematica il RGT. La richiesta di iscrizione va redatta in originale informatico, che dovrà essere sottoscritto dal notaio con la firma digitale fornita dal Cnn e trasmesso come allegato via PEC; non sarà possibile inviare più richieste di iscrizione con un’unica e-mail. La richiesta di iscrizione è trasmessa direttamente al RGT entro 10 giorni liberi decorrenti dalla data in cui si realizzano i presupposti per la richiesta. Il termine è ridotto a 3 giorni nel caso in cui la trasmissione sia fatta dall’archivio notarile (come peraltro già attualmente prevede l’art. 5 l. 307/1981). Qualora al notaio (o al capo dell’archivio) non pervenga la ricevuta di avvenuta consegna entro 24 ore dall’invio, egli è tenuto a reiterare la richiesta; in sede di secondo invio, però, è rimessa al professionista la scelta se insistere con la modalità telematica o se procedere col consueto supporto cartaceo.  Si considerano irricevibili (e, dunque, come non trasmesse):

le richieste non inviate via PEC;

le richieste corredate da un documento informatico non conforme alle specifiche tecniche stabilite dall’ufficio centrale degli archivi notarili, o firmato con modalità non previste dal regolamento o con firma basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso, o ancora firmate da un soggetto non legittimato alla trasmissione.

L’imposta di bollo è dovuta una volta sola nel caso in cui la richiesta di iscrizione venga reiterata a seguito del mancato ricevimento del messaggio di avvenuta consegna; è invece dovuta di nuovo nel caso di ripetizione della richiesta “per effetto di irricevibilità [della precedente] o per causa imputabile al notaio”. Ricordiamo, infine, che manca ancora l’ultimo step: con provvedimento del direttore generale dell’Ufficio centrale degli archivi notarili, adottato entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, acquisito il parere dell’AgID e del Garante per la protezione dei dati personali, in conformità alle regole tecniche previste dall’articolo 71 del codice dell’amministrazione digitale, sono fissate:

  1. a) le modalità tecnico-operative per la redazione, sottoscrizione, trasmissione e conservazione delle richieste di iscrizione, delle comunicazioni di cui all’articolo 2, comma 4, delle comunicazioni che gli archivi notarili devono effettuare all’Ufficio centrale degli archivi notarili in merito ai versamenti eseguiti dai notai, per la gestione e conservazione dei dati e per assicurare la loro segretezza;
  2. b) i requisiti di legittimazione e le credenziali di autenticazione con le quali il personale degli archivi notarili può consultare in via telematica i dati inseriti nel registro generale dei testamenti;
  3. c) le modalità informatiche e telematiche di consultazione dei dati dell’indice previsto dal terzo comma dell’articolo 154 del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dall’articolo 27 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;
  4. d) la data a decorrere dalla quale la richiesta d’iscrizione può essere eseguita per via telematica;
  5. e) la data a decorrere dalla quale le nuove modalità di cui alla lettera b) sono operative.

Fonte: Federnotizie

Scarica il testo integrale del Regolamento

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