Il terzo mandato in Provincia di Trento
Il 18 maggio scadrà per il Governo il termine di 30 giorni per impugnare la legge della Provincia di Trento che ha esteso da 2 a 3 i mandati per l'elezione del Presidente della Giunta.
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A mio giudizio l’impugnativa è un atto dovuto in uno stato di diritto.
Richiamo sul tema la sentenza della Corte Costituzionale n. 60/2023 che ha deciso sulla legge della Regione autonoma della Sardegna in tema di mandati ai sindaci.
In quell’arresto la Consulta ha affermato, tra il resto che :
In generale, la Corte ribadisce la necessità, anche per le Regioni a statuto speciale, di rispettare il principio di eguaglianza sancito, quanto al diritto di elettorato passivo, dall’art. 51, primo comma, Cost., di tal che l’esercizio del potere legislativo, anche da parte delle Regioni a statuto speciale in ambiti, pur ad esse affidati in via primaria, relativi alla ineleggibilità e alla incompatibilità alle cariche elettive, incontra il limite del rispetto del principio di eguaglianza specificamente sancito in materia dall’art. 51 Cost.(v. sent. n. 277 del 2011). Pertanto, «il riconoscimento di tali limiti non vuol dire disconoscere la potestà legislativa primaria di cui è titolare la Regione, ma significa tutelare il fondamentale diritto di elettorato passivo.
La giurisprudenza costituzionale ha inoltre sottolineato, con specifico riferimento all’accesso alle cariche elettive locali, che vi è l’esigenza di una uniformità di disciplina, intimamente connessa all’identità di interessi che comuni e province rappresentano riguardo alle rispettive comunità locali, qualunque sia la regione di appartenenza (sentenze n. 288 del 2007 e n. 539 del 1990).
A tale uniformità, le regioni a statuto speciale possono derogare solo per «particolari situazioni ambientali» (sentenza n. 283 del 2010) o «condizioni peculiari locali» (sentt. n. 143 del 2010 e n. 276 del 1997), o «condizioni locali del tutto peculiari o eccezionali» (sent. n. 539 del 1990), «ovvero si presentino diverse, messe a raffronto con quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale» (sent. n. 288 del 2007; in termini identici, sentenza n. 108 del 1969), o, ancora, «solo per particolari categorie di soggetti che siano esclusive della Regione» (sent. n. 189 del 1971). A tale stregua, sono state eccezionalmente ritenute legittime discipline d’accesso alle cariche elettive locali della Regione Siciliana più restrittive di quella nazionale (sent. n. 288 del 2007; sentt. n. 539 del 1990 e n. 127 del 1987).
Secondo la Corte anche il limite ai mandati consecutivi dei sindaci è profilo riconducibile alla competenza regionale fin qui considerata, ma al contempo ritiene la disciplina statale vigente in materia idonea a riempire di contenuto il principio di cui all’art. 51 Cost., fungendo così da limite alla menzionata competenza regionale.
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