Anno: XXV - Numero 135    
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Il processo tributario sarà telematico, ma le cose cambieranno davvero?

Mancano pochi giorni per un’altra tappa del rinnovamento del contenzioso.

Il processo tributario sarà telematico, ma le cose cambieranno davvero?

Dopo che la legge 17 dicembre 2018, n. 136, aveva sancito l’obbligatorietà del processo tributario telematico a partire dal primo luglio 2019, nel dlgs 546/1992, che disciplina il processo tributario, è stato introdotto l’art. 16-bis, il quale stabilisce che la notifica e il deposito degli atti e documenti presso le segreterie delle commissioni tributarie, da parte dei contribuenti e degli uffici tributari, avverrà solo con modalità telematica. La nuova regola si applicherà ai ricorsi e agli appelli notificati a decorrere dall’1/7/2019, eliminando la modalità del deposito cartaceo. Fino al 30/6/2019 oppure nel caso in cui i contribuenti esercitino la facoltà di stare in giudizio senza l’assistenza di un difensore abilitato (quindi per le controversie del valore fino a 3 mila euro), nonché per gli appelli notificati dopo l’1/7/2019 la notifica e il deposito degli atti in via telematica possono avvenire ancora in via cartacea, mentre quest’ultima rimane l’unica strada percorribile per i ricorsi in Cassazione. L’introduzione del processo telematico, già sperimentato in quello civile non sempre con risparmi di tempo e di costi, offre lo spunto per fare il punto sullo stato del contenzioso tributario: in forma telematica, dovrebbe favorire una giustizia più a portata di mano (di mouse) e quindi monitorata col computer nello svolgimento delle sue varie fasi. Ma la nuova tecnologia cambierà anche la natura del contenzioso? Il contenzioso tributario è pervaso da due luoghi comuni. Il giudice, specialmente quello di legittimità, dice fra sé e sé: ma se il contribuente ha ragione, perché non le è stata riconosciuta dall’amministrazione finanziaria? Il giudice, però, non tiene conto che l’Amministrazione, nella gran parte dei casi, agisce non per accertare il giusto carico tributario, quello cioè determinato secondo i canoni di capacità contributiva, ma per massimizzare il gettito erariale, con la parziale giustificazione di dover operare in un ambito in cui dilaga l’evasione o l’elusione, se non addirittura l’accaparramento fraudolento delle imposte e pertanto promuove funzionari agguerriti e diffidenti, propensi a fare di tutte le erbe un fascio, accomunando nel dubbio evasori e contribuenti onesti, più numerosi i primi dei secondi. In secondo luogo si sente dire, soprattutto dai professionisti più avvezzi alle liti tributarie, che cercare di convincere l’Ufficio dell’infondatezza della sua pretesa è fatica di Sisifo, spesso votata all’insuccesso: ciò perché, data la frequente separazione delle funzioni, il funzionario che contesta la presunta infrazione non sarà quello deputato a ricevere le osservazioni difensive del contribuente; chi le riceve ha il diverso compito di accertare almeno una parte consistente delle violazioni contestate, mentre chi difende l’Amministrazione in giudizio non è l’emittente dell’accertamento, e mai si è visto (salvo che per intervento del legislatore) che l’Agenzia, persino pigra a ritirare presso la segreteria delle commissioni tributarie la copia della memoria illustrativa con la replica del contribuente alle proprie controdeduzioni, riduca in giudizio le iniziali pretese. La mancanza di una fase istruttoria, l’assenza di un sostanziale contraddittorio fra fisco e contribuente, gli accanimenti difensivi della parte privata come di quella pubblica, l’insufficiente remunerazione dei giudici tributari nonché la loro riluttanza a condannare adeguatamente il soccombente (chiunque esso sia) alla rifusione degli oneri sostenuti dalla parte vittoriosa costituiscono tuttora le maggiori pecche del contenzioso tributario. Tutto ciò non deve impedire ai contribuenti e ai loro difensori di confidare in un giudizio che accerti la verità e garantisca la giustizia, naturalmente a costo di un notevole impegno professionale. Qui si schiude il fascino del contenzioso tributario, pervaso dallo sforzo di far trionfare la giustizia al termine di una vera e propria singolar tenzone.

Fonte MF

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