Anno: XXV - Numero 52    
Giovedì 28 Marzo 2024 ore 15:40
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Ddl Manfredi: ecco come sarà la laurea abilitante

Nel disegno di legge del Ministro Manfredi, la "laurea abilitante" in Medicina Veterinaria non sopprime tout court il senso dell'esame di Stato.

Ddl Manfredi: ecco come sarà la laurea abilitante

Si “neutralizza” il periodo fra il conseguimento del diploma e l’esercizio professionale, ma senza il venir meno del significato costituzionale dell’abilitazione: il diritto dei cittadino a ricevere prestazioni da professionisti autorizzati per legge ad erogarle. In questo, gli Ordini professionali resteranno “presidi necessari”.

In cinque articoli il ddl 2751  semplifica le modalità dell’esame di Stato, per consentire l’accesso “immediato” all’esercizio delle professioni sanitarie di Medico Veterinario, Odontoiatra, Farmacista e Psicologo. Mutuando la semplificazione già introdotta per i Medici nella prima fase della pandemia, il provvedimento accelera l’ingresso nelle professioni sanitarie da parte di giovani laureati, anche alla luce di nuove e mutate esigenze del  mercato che richiedono lauree abilitanti e professionalizzanti.

Iter– Il disegno di legge è stato inviato alla Camera dei Deputati dove non ha ancora iniziato l’iter. La   relazione illustrativa  dell’articolato illustra il nuovo meccanismo di abilitazione, mentendo “ferma” la garanzia della qualità delle competenze professionali.

Come sarà la nuova abilitazione– Viene “neutralizzato”, ai fini dell’iscrizione all’albo, il lasso temporale sinora intercorrente tra il conseguimento del titolo accademico e la prima sessione utile per l’esame di Stato. Quindi, il titolo accademico sarà abilitante, nel senso di rendere l’abilitazione professionale contestuale all’esame di laurea.

Un unico momento valutativo– Per diventare “abilitante” l’esame conclusivo del percorso accademico viene riformato: in sede di esame finale di laurea verrà certificata l’idoneità all’esercizio della professione “al pari dell’attuale esame di Stato le cui commissioni giudicatrici sono formate in gran parte da professionisti indicati dagli Ordini”.

L’esame finale sarà dunque “un unico momento valutativo”, avente a oggetto:

-la discussione della tesi di laurea

-lo svolgimento di una prova pratica, le cui modalità di svolgimento e valutazione saranno determinate con regolamento ministeriale.

La prova pratica “sarà giudicata, ai fini dell’abilitazione all’esercizio professionale, dai componenti esperti che integreranno la commissione esaminatrice”, vale a dire “professionisti di comprovata esperienza, designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni”.

Al superamento dell’esame conclusivo si otterrà contemporaneamente il titolo accademico e l’abilitazione all’esercizio della professione per “l’immediata iscrizione all’albo professionale”.

Tirocinio pratico-valutativo professionalizzante– Per poter sostenere l’esame conclusivo lo studente dovrà avere ricevuto una valutazione postiva del proprio “tirocinio pratico-valutativo”.  Quest’ultimo, parte integrante dei corsi di studio, diverrà condicio sine qua non per sostenere l’esame conclusivo.

Lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo è interno ai corsi di studio e di impostazione professionalizzante, con la previsione del conseguimento dei crediti universitari minimi. La valutazione positiva del tirocinio pratico-valutativo– propedeutica all’accesso all’esame finale di laurea – è “professionalizzante”, perchè  “attesta il possesso dei requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per l’esercizio della professione”.

Abilitazione a doppia verifica– L’abilitazione si sostanzierà in due momenti valutativi “strettamente connessi”:

-la valutazione positiva  delle conoscenze e abilità tecniche acquisite con il tirocinio pratico-valutativo;

-la valutazione, da parte degli esperti che integreranno la commissione giudicatrice, di una prova pratica da sostenersi in sede di esame conclusivo.

La tutela della fede pubblica– Il superamento di un esame di Stato e la conseguente abilitazione all’esercizio professionale poggia sul principio costituzionale della fee pubblica: la garanzia che lo svolgimento di talune professioni, di particolare delicatezza, sia operato da soggetti idoneamente qualificati. Nel merito, la relazione illustrativa del Ministro Manfredi precisa  che la “neutralizzazione” del periodo di abilitazione si verificherebbe “pur continuando ad assicurare il necessario livello di qualità delle prestazioni a tutela dei cittadini”.

Infatti, prosegue la relazione “permane essenziale, il collegamento tra le professioni regolamentate e i beni costituzionalmente rilevanti sui quali l’attività professionale incide, in considerazione degli effetti negativi che le relative prestazioni possono produrre sui terzi, ossia delle conseguenze pregiudizievoli che, a causa di un inappropriato esercizio dell’attività professionale, possono riflettersi su tali soggetti”.

Costituzione e Ordini professionali– Questa diversa modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione “risulta conforme alla prescrizione di cui all’articolo 33, quinto comma, della Costituzione” e  renderà possibile l’immediato accesso al mondo del lavoro a professionisti dotati del necessario livello di preparazione. Gli Ordini professionali manteranno il ruolo di “presìdi necessari e idonei a garantire livelli adeguati di tutela di beni individuali e collettivi, come ad esempio la salute”.

Periodo transitorio– Cloro che si siano già laureati, sulla base degli ordinamenti didattici previgenti non abilitanti, in medicina veterinaria per conseguire l’abilitazione dovranno svolgere un tirocinio pratico-valutativo. La durata del percorso formativo e le relative modalità di svolgimento e di valutazione saranno definite con decreto del Ministro dell’università.

Ai fini della valutazione del tirocinio, le università potranno riconoscere le attività formative professionalizzanti già svolte durante i corsi di laurea.

Lo schema di decreto tiene conto del fatto che il corso di laurea prevede già lo svolgimento “di un consistente numero di attività formative di natura professionalizzante, idonee pertanto a integrare, almeno in parte, il tirocinio propedeutico all’abilitazione professionale”.

Laurea abilitante: ddl migliorabile, saranno coinvolti gli Ordini

DISEGNO DI LEGGE N. 2751

 

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