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Appalti pubblici e bollo

Il nuovo codice contiene numerosi allegati che dettano disciplina di dettaglio rispetto alle norme che li richiamano

Appalti pubblici e bollo

Il nuovo codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pubblicato in G.U. n. 77 del 31-03-2023 – Suppl. Ordinario n. 12) è entrato in vigore il 1° aprile scorso. Ai sensi dell’art. 229 dello stesso, le sue disposizioni, con i relativi allegati hanno acquistato, però, efficacia il 1° luglio 2023, data dalla quale è abrogato il vecchio codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), che continua ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. L’art. 226 del nuovo codice stabilisce che per procedimenti in corso si intendono, tra gli altri, le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente  siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia.

Il D. Lgs. 36/2023 punta, tra l’altro, alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e non soltanto alla fase della scelta del contraente, come nella previgente disciplina. È previsto un “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” i cui perni fondanti sono la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, il fascicolo virtuale dell’operatore economico, le piattaforme di approvvigionamento digitale, l’utilizzo di procedure automatizzate.[1]

Per quel che maggiormente ci interessa, l’art. 18 del D. Lgs. 36/2023 disciplina “Il contratto e la sua stipulazione”, senza sostanziali innovazioni riguardo alla forma. Infatti è confermata la previsione, già contenuta nella la vecchia disciplina, della necessità della forma scritta in modalità elettronica a pena di nullità e pertanto, nel caso di contratto di appalto stipulato per atto notarile, dell’atto pubblico notarile informatico ovvero in forma  pubblica  amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante oppure mediante scrittura privata.

L’art. 18 in questione contiene però una disposizione innovativa riguardo all’imposta di bollo. Stabilisce infatti il comma 10 che “Con la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una  tantum al momento della stipula del contratto e  in  proporzione al valore dello stesso.”

Il nuovo codice contiene numerosi allegati che dettano disciplina di dettaglio rispetto alle norme che li richiamano. L’allegato I.4 è dedicato esclusivamente all’imposta di bollo ed è composto da tre articoli e la tabella.

L’articolo 1 dell’allegato I.4 disciplina l’ammontare dell’imposta di bollo e, appunto, rinvia alla tabella, che la fissa in base a scaglioni crescenti in funzione del valore del contratto. Sotto i 40.000 euro il contratto è esente da imposta di bollo.

L’art. 2 dell’allegato I.4 continua stabilendo che “Il pagamento dell’imposta di cui all’articolo 1 ha natura sostituiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la  procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.“ La norma ha una sua ratio evidente. Come abbiamo accennato sopra, l’intento del legislatore di digitalizzare l’intero ciclo di vita dei contratti si scontra con la difficoltà di applicazione dell’imposta di bollo, per sua natura difficilmente compatibile con la documentazione elettronica.[2] Stabilendo un unico versamento in occasione della stipula del contratto, si rende più semplice e veloce lo scambio di documenti in forma elettronica.

Infine l’art. 3 dell’allegato I.4 dispone “Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità telematiche di versamento, diverse da quelle di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642[3], coerenti con la piena digitalizzazione del procurement, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale.”

L’Agenzia delle Entrate ha provveduto lo scorso 28 giugno 2023 (prot. 240013/2023) all’emanazione del provvedimento direttoriale, che individua nel Modello F24 ELIDE il sistema di pagamento di tale imposta, e della Risoluzione 37/E, che istituisce il relativo codice tributo.

Quindi il bollo dovuto alla stipula del contratto di appalto va versato non con gli ordinari contrassegni, ma con Modello F24 ELIDE.

Sennonché il legislatore sembra aver dimenticato che non sempre l’imposta di bollo sul contratto di appalto era assolta tramite contrassegni, anzi si trattava di caso residuale, limitato alle sole scritture private. Nel caso di stipula del contratto da parte di pubblico ufficiale (notaio o amministrativo) il bollo è già assolto con modalità telematiche da tempo. Il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 463[4], che ha istituito il modello unico informatico, con l’art. 3-quinquies ha modificato l’art. 1 della tariffa dell’imposta di bollo introducendo un nuovo art. 1-bis ai sensi del quale “L’imposta è dovuta in misura cumulativa, all’atto della richiesta di formalità, mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l’esecuzione delle formalità per via telematica[5].”

Come la nuova disciplina si concili con quella relativa al versamento del bollo per gli atti notarili è operazione interpretativa non semplice.

Si potrebbe ritenere che, trattandosi di modalità di versamento sostitutiva dei contrassegni, non si applichi agli atti notarili, che i contrassegni non utilizzano più da tempo. Ma tale interpretazione non terrebbe conto del fatto che si tratta di imposta sostitutiva del bollo anche su tutti gli altri documenti dell’appalto e pertanto non sarebbe ammissibile un diverso regime a seconda delle modalità di stipula del contratto.

In attesa di un intervento chiarificatore, l’interpretazione più plausibile potrebbe essere quella che, prendendo spunto dall’art. 18 del D. Lgs. 36/2023, che pone a carico dell’appaltatore l’onere di versamento dell’imposta, consideri il versamento del bollo da parte dell’appaltatore con Modello F24 ELIDE sostitutivo dell’imposta anche e non solo sull’atto notarile di stipula del contratto di appalto, ma anche su tutti quegli atti (per esempio i Raggruppamenti Temporanei di Imprese) riguardanti la procedura di selezione ed esecuzione dell’appalto.

Il notaio, quindi, registrerà senza versare imposta di bollo, limitandosi a verificare l’avvenuto versamento da parte dell’appaltatore. Ciò anche in ragione della specialità e della posteriorità della nuova normativa, e della considerazione che non sarebbe comunque ammissibile un doppio assoggettamento a bollo.

Note

[1] C. Guccione, Il nuovo Codice dei contratti pubblici in G.U.: le principali novità, su https://www.altalex.com/documents/2023/04/03/codice-contratti-pubblici-g-u-principali-novita

[2] Mi sia consentito un richiamo a U. Bechini – S. Chibbaro, Dal documento all’evento: bollo e documento informatico, su Rivista del Notariato, Giuffrè, 2/2013.

[3]  Art. 3. Modi di pagamento. 1. L’imposta  di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata: a) mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con  l’Agenzia  delle  entrate,  il  quale  rilascia,  con  modalità telematiche, apposito contrassegno; …”

[4] Inizialmente limitato agli atti relativi a diritti sugli immobili e poi esteso, con provvedimento dell’Agenzia del Territorio 6 dicembre 2006, a tutti gli atti redatti, ricevuti o autenticati da tutti i soggetti di cui alla lettera b) dell’art. 10 del TU 131/1986.

[5] Si veda il DPR 18 agosto 2000 n. 308 (Regolamento concernente l’utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari).

di Sabrina Chibbaro notaio in Milano

 

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