Presunzione d’innocenza violata, il Csm “censura” l’ex aggiunto di Genova
Si tratta della prima condanna in sede disciplinare di questo tipo dopo la norma introdotta dall’ex ministra della Giustizia Marta Cartabia.
Il Csm ha condannato alla sanzione della censura – la seconda per lievità – l’ex procuratore aggiunto di Genova, Francesco Pinto. La decisione, di cui ha dato notizia Il Fatto Quotidiano, è legata a un’intervista rilasciata dal magistrato allo stesso giornale il 9 agosto 2024. Si tratta di una pronuncia storica: è la prima condanna in sede disciplinare per violazione della presunzione d’innocenza, applicando la norma introdotta dall’ex ministra della Giustizia Marta Cartabia.
La vicenda nasce in pieno “caso Tot”. Per criticare l’ordine del giorno presentato dal deputato Enrico Costa (che prevedeva il divieto di arresto per gli incensurati), Pinto fece l’esempio di un maxiprocesso genovese di cui era titolare. In quel momento il procedimento si trovava ancora nella fase dell’udienza preliminare, ma le parole del magistrato – secondo il Csm – indicarono di fatto l’imputato come colpevole.
Ma cosa aveva detto di preciso Pinto? Alla domanda sui colletti bianchi, rispose: «I protagonisti della grande criminalità economica e della pubblica amministrazione sono quasi sempre incensurati. Faccio un esempio: a Genova abbiamo in corso un procedimento contro un soggetto accusato di una bancarotta fraudolenta da circa 300 milioni». A quel punto il giornalista fece il nome di «Gregorio Fogliani, ex patron del colosso dei buoni pasto Qui!Group». Pinto replicò: «Questa persona è formalmente incensurata, ma ha ridotto sul lastrico un intero gruppo e rovinato decine di commercianti: un danno alla collettività diecimila volte superiore a quello che può arrecare uno spacciatore seriale pluripregiudicato».
Secondo il capo di incolpazione formulato dal Csm, quelle espressioni «riportavano come già accertati i fatti oggetto della ricostruzione accusatoria». Per Palazzo dei Marescialli, il magistrato ha diffuso informazioni specifiche su un caso aperto violando anche l’ordine di servizio interno risalente al 2023, secondo cui i rapporti con la stampa spettano solo al procuratore capo (capo d’accusa, quest’ultimo, da cui Pinto è stato assolto). La posizione di Fogliani, al momento dell’intervista, era tutta da definire: poco tempo prima, infatti, aveva chiesto il patteggiamento (accolto poi a settembre dello stesso anno), scelta, aveva spiegato il suo legale Giacomo Gardella, che «non è un’ammissione di colpevolezza, ma un modo per evitare un processo difficilissimo che i miei assistiti non potrebbero affrontare perché hanno tutti i beni sequestrati e non potrebbero nominare consulenti per potersi difendere».
La sortita mediatica di Pinto sollevò immediate polemiche politiche. Il deputato Costa lo criticò per l’uso di «termini molto offensivi» e per aver usato un fascicolo in corso «per scaraventarlo contro un atto di indirizzo approvato dal Parlamento». A muovere l’azione disciplinare non fu però la politica, ma la procura generale della Cassazione, attivata da una segnalazione del procuratore capo di Genova, Nicola Piacente. Davanti alla sezione disciplinare del Csm, Pinto – assistito dal procuratore generale di Genova Enrico Zucca – ha tentato di difendere il perimetro della propria libertà d’espressione, tutelata dall’articolo 21 della Costituzione e dall’articolo 10 della Cedu. Il magistrato ha sostenuto di aver fatto un esempio concreto «in forma impersonale e indiretta» per valutare l’impatto tecnico di una riforma, rivendicando il diritto dei giudici di dissentire dagli atti del Parlamento basandosi sulla propria esperienza sul campo.
Una linea che aveva convinto persino il sostituto pg della Cassazione, Luigi Giordano, che aveva chiesto l’assoluzione per Pinto a causa della «scarsa rilevanza del fatto». La sezione disciplinare del Csm, però, è stata di tutt’altro avviso e ha tirato dritto. Il perché si sia arrivati a questa storica condanna diventerà chiaro tra 90 giorni, quando verranno depositate le motivazioni della sentenza.
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