Anno: XXVI - Numero 87    
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Riforma della Corte dei conti.

La delega al governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale.

Riforma della Corte dei conti.

Il 9 aprile 2025 la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge, d’iniziativa dei Deputati Foti, Barelli e De Corato, che il 10 aprile 2025 è stato trasmesso alla Presidenza del Senato.

Si tratta delle modifiche alla legge 14.01.1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale.

Il disegno di legge al Senato reca il numero 1457.

Il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, il 17 aprile 2025, rilevato che l’ampliamento dell’oggetto della causa di esclusione della responsabilità conseguente al meccanismo del “silenzio-assenso” non appare compatibile con l’esercizio della funzione magistratuale del controllo preventivo di legittimità, giacché potrebbe verificarsi un effetto disincentivante quanto all’autocorrezione, potendosi al più giustificare, per limitati periodi di tempo, per gli atti relativi all’attuazione del Pnrr caratterizzati da particolare valenza per l’economia nazionale; Rilevato che la previsione, sia a livello centrale che regionale, di sezioni che svolgono “unitariamente” le funzioni di controllo, consultive e giurisdizionali determina il rischio di commistione tra funzioni, separate anche a livello costituzionale, essendo le prime disciplinate dal titolo IV (Le magistrature) e le seconde dal titolo III – sezione III (Gli organi ausiliari), pregiudicando la specializzazione dei magistrati e determinando situazioni di incompatibilità nell’esercizio di distinte funzioni; rilevato che la proposta di legge prevede il divieto generalizzato di passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti nonché la gerarchizzazione degli uffici requirenti territoriali comportando, inevitabilmente, un processo di dequalificazione delle figure dei procuratori regionali connesso alla possibile violazione delle norme, anche di rango costituzionale (art. 108 Cost.), che garantiscono l’;autonomia del pubblico ministero, ciò con particolare riferimento alla prevista sottoscrizione congiunta da parte del Procuratore generale e del Procuratore regionale di atti di particolare rilievo a pena di nullità.

Considerata l’importante limitazione della responsabilità dei funzionari pubblici che si porrebbe in controtendenza rispetto al diritto dell’Unione Europea e, unitamente all’ampliamento del controllo preventivo di legittimità e alla previsione di un meccanismo di riduzione del danno erariale risarcibile per colpa grave, inciderebbe profondamente sia sull’assetto delle responsabilità dei pubblici funzionari che sulle funzioni svolte finora dalla Corte in base al quadro normativo vigente, ampliando eccessivamente gli spazi del controllo preventivo ovvero dell'attività consultiva in fattispecie concrete, con il rischio, in un caso, di rallentare fortemente l’attività amministrativa e, nell’altro, di creare indebite forme di cogestione dell’azione amministrativa da parte della magistratura.

Ha segnalato la necessità di apportare in particolar modo le seguenti modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati:

  1. A) in ordine all’esercizio del controllo preventivo ritiene opportuno che venga eliminata l’estensione generalizzata dell’efficacia esimente al decorso del termine

per il silenzio assenso, fatti salvi gli atti relativi all’attuazione del Pnrr, di modo

che l'esercizio della funzione possa esplicarsi in una valutazione piena ed

effettiva dei profili di legittimità sottoposti a controllo;

  1. B) in ordine al tetto alla responsabilità amministrativa rileva che, anche al fine di evitare ingiustificate differenziazioni rispetto ad altre categorie pubbliche (vedasi legge n. 24 del 2017), sarebbe preferibile innalzare coerentemente la misura del tetto;
  2. C) in ordine alla delega per la riorganizzazione della Corte ritiene necessario che – l’organizzazione della stessa, sia a livello centrale che regionale, mantenga distinte le sezioni di controllo da quelle giurisdizionali

– la sottoscrizione congiunta di atti di particolare rilievo rimanga una facoltà del Procuratore generale e non un obbligo e che, di conseguenza, non sia prevista a pena di nullità

– siano soppresse le previsioni relative all’accesso in tempo reale agli atti dei procedimenti istruttori svolti in sede territoriale da parte del Procuratore generale e al potere di avocazione in caso di violazione delle disposizioni di indirizzo e coordinamento impartite dalla Procura generale.

Mi auguro quindi che al Senato non sia posta la fiducia sul testo approvato dalla Camera dei deputati e che, invece, siano accolte le osservazioni formulate dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti proprio al fine di assicurare la tempestiva, legittima ed efficace attuazione del PNRR e degli ulteriori interventi a sostegno dell’economia e per la modernizzazione del Paese.

Ricordo che la Corte dei conti è un organo di rilevanza costituzionale che svolge funzioni di controllo e giurisdizionali nelle materie di contabilità pubblica nonché amministrative e consultive e che l’attività di controllo garantisce la corretta gestione della spesa pubblica.

La Corte dei conti in base all’art. 100 della Costituzione svolge il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, quello successivo sulla gestione delle Amministrazioni pubbliche e il controllo economico finanziario. 

 

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