Anno: XXV - Numero 229    
Giovedì 12 Dicembre 2024 ore 14:00
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Fondo per il sostegno alla transizione industriale delle Imprese

Il Fondo di Sostegno alla Transizione Industriale ha come obiettivo di favorire l’adattamento del sistema produttivo italiano alle politiche europee di lotta contro il cambiamento climatico.

Fondo per il sostegno alla transizione industriale delle Imprese

Il funzionamento del Fondo è disciplinato dal Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2022 del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro della Transizione ecologica.

Il Fondo è stato istituito dall’articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

A chi si rivolge

I benefici sono concessi alle imprese di qualsiasi dimensione che operano su tutto il territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda, devono:

  • Essere regolarmente costituito, iscritte ed attive nel registro delle imprese;
  • Operare prevalentemente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
  • Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposto a procedure concorsuali;
  • Non trovarsi già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
  • Non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsati o depositati su un conto bloccato, aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
  • Aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • Essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di obblighi contributivi.
  • Non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 21 ottobre 2022.

Che cosa finanzia?

I programmi d’investimento devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

  • Una maggiore efficienza energetica nello svolgimento dell’attività aziendale, rispettando i limiti e le condizioni stabiliti nell’articolo 38 del RGEC o una modifica fondamentale nel processo produttivo oggetto di intervento, rispettando i limiti e le condizioni stabiliti negli articoli 14 e 17 del Regolamento RGEC. È inoltre prevista, ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento, l’ammissibilità degli oneri accessori, fino al limite del 40%, relativi all’installazione di sistemi energetici di autoproduzione da fonti rinnovabili, di idrogeno e di sistemi di cogenerazione ad alto rendimento. GBER.
  • Un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione del loro utilizzo anche attraverso il riuso, il riciclo o il recupero delle materie prime e/o l’utilizzo di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dall’articolo 47 del RGEC o da un principio fondamentale modifica del processo produttivo oggetto di intervento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti negli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER.
  • I programmi d’investimento devono essere finalizzati a perseguire, esclusivamente, il miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali.

I suddetti programmi dovranno essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessivamente ammissibili di importo compreso tra 3 milioni di euro e 20 milioni di euro ed essere eseguiti entro un termine di 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con eventuale estensione del periodo di completamento del programma non superiore a 12 mesi). Entro questo periodo dovranno essere pienamente operativi degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolato.

Spese ammissibili

Spese strettamente funzionali all’esecuzione dei programmi d’investimento di cui all’articolo 7 del Decreto 21 ottobre 2022 relativi all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, che si riferiscono a:

  • Terreni aziendali e relativi accordi (entro il 10% del totale degli investimenti ammissibili)
  • Opere murarie e assimilabili (entro il limite del 40% del totale degli investimenti ammissibili e solo se funzionali ad obiettivi ambientali)
  • Vari impianti e attrezzature di nuova produzione.
  • Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate

La misura consente inoltre di coprire i costi di formazione del personale. Nello specifico sono ammessi:

  • Spese operative relative ai formatori e ai partecipanti alla formazione concernente il progetto e costi dei servizi di consulenza.
  • Spese personali.

Agevolazioni concedibili

I benefici sono concessi, sotto forma di contributo a fondo perduto, alle condizioni e nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento RGEC e dalla sezione 2.6: Aiuti per la decarbonizzazione del “Quadro Temporaneo”.

Con riferimento agli investimenti concernenti l’introduzione di misure tese al miglioramento dell’efficienza energetica:

  • Agevolazioni pari al 30% delle spese ammissibili, se tali spese sono state individuate confrontando i costi dell’investimento con quelli di uno scenario senza aiuti.
  • Sono previsti aumenti del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per gli investimenti realizzati nelle zone A e del 5% per gli investimenti realizzati nelle zone C.
  • Se le spese ammissibili sono state determinate considerando il 100% del totale dei costi d’investimento, l’intensità e i relativi aumenti sono ridotti del 50%.
  • Se l’applicazione è richiesta dalla sezione 2.6 del Quadro Temporaneo, i benefici sono forniti sotto forma di un contributo a fondo perduto pari al 40% dei costi ammissibili se determinati come differenza tra i costi del progetto e i risparmi sui costi o le entrate aggiuntive, rispetto alla situazione in assenza di aiuti, con un meccanismo di recupero. Sono previsti aumenti del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese e del 15% per gli investimenti capaci di ridurre i consumi energetici almeno del 25%.
  • Se le spese ammissibili sono state determinate considerando il 100% del costo totale dell’investimento, l’intensità scende al 30%.

Installazione d’impianti da autoproduzione

  • Al 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti energetiche rinnovabili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese;
  • Al 30% per qualsiasi altro investimento. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese.

Uso efficiente delle risorse

  • Fino al 40% delle spese ammissibili. Sono previsti aumenti del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per gli investimenti investiti nella zona A, e del 5% per gli investimenti investiti nella zona C.

Nel caso di investimenti legati al cambiamento fondamentale del processo produttivo

I benefici sono concessi sotto forma di contributo a fondo perduto e il valore dell’intensità è regolato dalla carta degli aiuti regionali a seconda della dimensione delle imprese richiedenti e l’area tematica degli investimenti.

Cosa succede con le imprese energivore?

Il 50% delle risorse destinate annualmente al Fondo sono riservate alle imprese ad elevato consumo energetico (ovvero quelle inserite nell’elenco della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA, relativo alle imprese ad elevato consumo energetico, ai sensi dell’art. articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n.167).

Presentazione delle domande di agevolazione

Le aziende possono presentare la domanda esclusivamente online, a partire dalle ore 12:00 del 10 ottobre 2023 e fino alle ore 12:00 del giorno 12 dicembre 2023, attraverso il sito web www.invitalia.it

Articolo tratto dal blog di Professioni in Team

Fondo per il sostegno alla transizione industriale delle Imprese

Redazione Stragroup. S.p.a

 

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