Anno: XXV - Numero 72    
Venerdì 26 Aprile 2024 ore 13:00
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Comunione ordinaria e delega assembleare

Diversamente, nell’ambito della comunione ordinaria, non vi è una norma che tratti dell’intervento all’assemblea dei comproprietari a mezzo di rappresentante.

Comunione ordinaria e delega assembleare

In ambito condominiale, la materia della partecipazione all’assemblea tramite delega è espressamente regolata dall’art. 67 disp. att. cod. civ. il quale – così come riscritto nella legge di riforma (l. n. 220/’12) – dispone, al primo comma, che “ogni condòmino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta”, aggiungendo che, “se i condòmini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale”. Diversamente, nell’ambito della comunione ordinaria, non vi è una norma che tratti dell’intervento all’assemblea dei comproprietari a mezzo di rappresentante. Ciò che pone l’interrogativo se sia possibile anche in questo caso ricorrere alla delega. Al quesito la giurisprudenza ha risposto positivamente. Con sentenza n. 29747 del 12.12.’17, la Cassazione ha chiarito, infatti, che “non vi è ragione”, con riguardo ad una riunione di membri della comunione ordinaria, di ritenere che costoro “non possano validamente farsi rappresentare nelle deliberazioni ex artt. 1105 e 1108 cod. civ., secondo le regole del mandato, da un altro comunista, come da un terzo”. Dunque, secondo i giudici di legittimità, ancorché non vi sia, nella comunione ordinaria, una disposizione che espressamente preveda l’intervento dei comproprietari all’assemblea a mezzo di rappresentante, è anche vero che non v’è alcuna norma che vieti tale modalità di partecipazione, con la conseguenza che devono ritenersi applicabili, anche per questa fattispecie, le regole generali sul mandato. Siamo in presenza, in questo caso, di una considerazione perfettamente legittima, ed anche di gran scompenso: andrà quindi tenuta presente dai pratici (professionisti del settore e proprietari) perché idonea in molti casi a risolvere anche complessi casi con una considerazione di semplice buon senso e cioè che vale ciò che la legge stabilisce ma che ha anche un senso il fatto che essa, nulla stabilisca, al proposito di qualche particolare, magari molto semplice, questione nell’ambito di una complessa –  invece –  vicenda. 

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