La trasparenza salariale non prevale sul diritto alla privacy
La direttiva Ue, in vigore dal 7 giugno, non prevede che si possano conoscere le retribuzioni individuali. Meno obblighi e norme specifiche per tutelare la privacy nelle imprese più piccole.
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La trasparenza retributiva non sarà il Grande Fratello dei salari, in virtù della necessità di contemperare i nuovi diritti informativi con la tutela della privacy, soprattutto nelle aziende più piccole. È quanto sottolinea la Circolare numero 3 di Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul D.Lgs. n. 96/2026, che recepisce la Direttiva Ue 2023/970 in materia di parità retributiva, in vigore dal prossimo 7 giugno.
Il documento ripercorre i punti principali della nuova normativa, sottolineando che con il provvedimento “Non viene riconosciuto un diritto alla conoscenza indiscriminata delle condizioni economiche altrui, ma un diritto circoscritto alla disponibilità di dati medi e aggregati” e solo a fini antidiscriminatori e non per finalità esplorative dei livelli retributivi dei colleghi.
Perché il diritto all’informazione retributiva comparativa deve essere garantito, ma non può essere esercitato con modalità tali da comprimere o neutralizzare il diritto dei lavoratori alla protezione dei propri dati personali.
L’obbligo normativo di trasparenza non si colloca, infatti, in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto alla riservatezza, scrivono gli esperti della Fondazione Studi.
Una osservazione che vale, in particolare, per le imprese con meno di 50 dipendenti, per le quali si prevede, infatti, che sarà un apposito decreto del Ministero del Lavoro – sentito il Garante della Privacy – a stabilire i criteri da adottare per rispettare il diritto dei lavoratori a conoscere i livelli retributivi medi in chiave anti-discriminazione di genere. Un’attenzione particolare dovuta al fatto che, in questi contesti, per le dimensioni e l’organizzazione aziendali, può facilmente accadere che la conoscenza dei dati aggregati possa condurre alla determinazione indiretta della retribuzione dei singoli. Un risultato da scongiurare “perché una simile conclusione risulterebbe incompatibile tanto con la ratio della normativa europea quanto con le previsioni interne di recepimento”, si legge nel documento. Per questo i datori di lavoro sotto i 50 dipendenti, qualora ravvisino il rischio che fornendo i dati comparativi si possa arrivare a determinare la retribuzione di uno o più lavoratori, potranno dare riscontro al richiedente precisando che non è possibile fornire dati comparativi, in attesa delle indicazioni che saranno contenute nei decreti attuativi.
Altra novità prevista dal D.Lgs. n. 96/2026 è poi l’obbligo di trasparenza nei processi di selezione, con la necessità di esporre – già negli avvisi di ricerca di personale – le informazioni sulla retribuzione o la fascia retributiva iniziale e il divieto di richiedere informazioni sul salario attuale o precedente del candidato. La circolare

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