Via libera del giudice del lavoro al contributo
Enpam del 4 per cento Il contributo previdenziale del 4 per cento a carico degli specialisti esterni è pienamene legittimo, e le società accreditate con il Servizio sanitario nazionale hanno l’obbligo di versarlo all’Enpam.
In evidenza
Con una sentenza di 34 pagine, il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, ha respinto tutti i motivi di ricorso con i quali una struttura sanitaria privata accreditata con il Ssn aveva tentato di opporsi al nuovo contributo. La terza sezione lavoro della Capitale ha riconosciuto che l’ente previdenziale dei medici e degli odontoiatri ha il potere “di stabilire e imporre contributi nonché le modalità della relativa riscossione”.
In particolare, la sentenza ha riconosciuto legittima la soluzione prescelta dall’Enpam, e cioè che il contributo – pur essendo a carico dei medici specialisti esterni – venga prelevato dai compensi come “ritenuta alla fonte” e successivamente versato all’ente a cura del committente.
Il tribunale ha inoltre riconosciuto che il nuovo meccanismo contributivo è funzionale a garantire l’equilibrio finanziario di lungo termine della gestione previdenziale degli specialisti esterni.
Il giudice si è pronunciato anche su alcuni motivi di dubbia ammissibilità e li ha comunque respinti come infondati. La società aveva tentato di sostenere che la pretesa dell’Enpam violasse il principio della capacità contributiva dei medici, creasse disparità di trattamento e provocasse un’irragionevole erosione del reddito degli iscritti.
Il tribunale invece ha appurato che a fronte del nuovo 4 per cento, i medici possono chiedere il dimezzamento dei contributi sulla libera professione, ottenendo quindi una sostanziale invarianza del carico contributivo complessivo. Inoltre, ha preso atto che l’ente previdenziale, con una delibera successiva, ha introdotto un tetto alla contribuzione, ma – si legge nella sentenza 6501/2024 – “neppure l’originaria modalità di calcolo poteva ritenersi irragionevole”.
Infatti, il giudice ha osservato che “i contributi previdenziali alimentano la posizione contributiva dell’iscritto e che la prestazione pensionistica viene calcolata sulla base dell’entità dei contributi versati. Di conseguenza, a maggiori contributi corrisponde una pensione di maggior importo, e dunque un vantaggio per l’iscritto”.
La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio e a risarcire l’Enpam per le sue spese legali.
Adepp
Altre Notizie della sezione
Casagit. Chiusura estiva del Poliambulatorio Apollodoro.
03 Agosto 2026Per permettere a tutti di organizzare al meglio visite e prestazioni, riportiamo i cambiamenti di orario e i giorni di chiusura previsti per il periodo estivo.
Solo i numeri dicono la verità
31 Luglio 2026Pubblico tre tabelle relative alle Casse previdenziali del 509 e 103 e dell’Inps, riguardanti le spese di funzionamento.
Cadiprof rafforza il sostegno economico alla maternità
29 Luglio 2026Rimborso fino a 1.000 euro per visite ed esami durante la gravidanza della coniuge o convivente non iscritta.
