Prescrizione dei contributi di Cassa forense
I contributi previdenziali dovuti dagli avvocati si prescrivono in cinque anni; stesso termine si applica alle sanzioni applicate dalla Cassa forense
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Il termine di prescrizione quinquennale previsto per i contributi di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si applica anche alle gestioni previdenziali dei liberi professionisti, compresa la Cassa Forense.
Più precisamente, i contributi previdenziali dovuti dagli avvocati iscritti alla Cassa, e le relative sanzioni per omesso o ritardato versamento, si prescrivono in 5 anni decorrenti dal giorno in cui è commessa la violazione. La prescrizione, come noto, costituisce fatto estintivo del debito, con la conseguenza che, una volta decorsi 5 anni senza che siano stati notificati atti interruttivi, non solo la Cassa Forense non può pretendere il pagamento dei contributi, ma questi ultimi, pur se versati, non potranno comunque essere utilizzati a fini previdenziali. Difatti, sono invalidi e inefficaci gli anni di iscrizione a cui i contributi prescritti si riferiscono. Si pone, dunque, anche un problema di eventuale restituzione dei contributi versati dall’avvocato nonostante la prescrizione.
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