Perché queste differenze di aliquote in Cassa Forense?
Le aliquote di computo sono parametri necessari, nel sistema contributivo, per determinare il montante sul quale sarà poi calcolato l’assegno pensionistico.
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Con la riforma della previdenza, Cassa Forense ha ridotto per il 2025 il contributo minimo soggettivo da € 3.355,00 a € 2.750,00 e il contributo integrativo minimo da € 850,00 a € 350,00 con l’agevolazione alla metà di quanto sopra per gli iscritti di età inferiori a 35 anni per 6 anni, con riconoscimento dell’intero anno ai fini del diritto alle prestazioni.
Il contributo soggettivo è stato poi portato al 16% per il 2025, al 17% per il 2026 e al 18% per il 2027.
Per contro con la circolare n. 27 del 30.01.2025 la Gestione Separata INPS, di cui all’art. 2, comma 26, della legge 08.08.1995, n. 335 ha provveduto all’aumento del contributo minimo ad € 4.837,29 e il contributo soggettivo al 26,07%.
Nel sistema pensionistico obbligatorio, l’aliquota contributiva pensionistica di finanziamento è un’aliquota fiscale, ossia la percentuale da applicare al reddito imponibile di un lavoratore sia dipendente che autonomo o libero professionista (contributo soggettivo) ovvero all’imponibile IVA di un professionista (contributo integrativo), per determinare la quota di contributi previdenziali che debbono essere versati agli enti previdenziali, pubbliche amministrazioni che gestiscono forme di previdenza obbligatoria, ovvero le assicurazioni sociali obbligatorie con sistema di gestione a ripartizione.
Le aliquote di computo sono parametri necessari, nel sistema contributivo, per determinare il montante sul quale sarà poi calcolato l’assegno pensionistico.
Com’è noto “sono obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata INPS non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi alla Cassa di previdenza professionale e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo c.d. integrativo, non anche di quello c.d. soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale” (Corte Costituzionale, sentenza del 22.04.2022, n. 104).
La Gestione Separata INPS assolve ad una funzione di chiusura del sistema e trova il suo fondamento nell’esigenza dell’universalizzazione della tutela previdenziale, rispondendo alla finalità di estendere la copertura assicurativa ai soggetti e alle attività non coperti da forme di assicurazione obbligatoria già realizzate o da realizzare nell’ambito della categoria professionale di riferimento.
Ora la quantificazione del livello di contribuzione serve per determinare il montante sul quale poi calcolare la pensione e attiene alla sostenibilità del sistema pensionistico.
Se questo è vero, la conseguenza è che la Gestione Speciale INPS si trova in equilibrio, mentre sembra non esserlo la gestione di Cassa Forense, con ripercussioni, ovviamente negative, sulla sostenibilità di lungo periodo perché ha tardato nell’esercitare l’opzione al sistema di calcolo contributivo, il quale, garantisce maggior corrispondenza tra quanto versato e quanto sarà restituito sotto forma di pensione.
Con contributi minimi cosi ridotti avremo pensioni inferiori al minimo vitale INPS e questo è bene segnalarlo per tempo.
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