Le casse professionali e i compensi per il management
La questione, da ultimo, è stata affrontata dal TAR Lazio, Sezione Quinta Ter, con la sentenza n. 6457/2024 del 03.04.2024.
In evidenza
In causa la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti contro due note del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che avevano non validato altrettante delibere dei compensi, rimborsi e indennità da attribuire ai componenti degli organi della Cassa.
Il TAR Lazio ha affermato che «Nello specifico, l’art. 3 d.lgs. n. 509/1994 riconosce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze il compito di vigilare sul rispetto dei limiti imposti dalla natura pubblica dell’attività svolta dalla Cassa in questione, vigilanza che si espleta, tra l’altro, attraverso:
– l’approvazione degli statuti e dei regolamenti nonché delle “delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti” (art. 3, co. 2);
– la formulazione di “motivati rilievi” sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, sulle note di variazione al bilancio di previsione, sui criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come indicati in ogni bilancio preventivo e sulle “delibere contenenti criteri direttivi generali”; la norma prevede, ancora, che “[n]el formulare tali rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con i Ministeri di cui al comma 1, rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per riceverne una motivata decisione definitiva. I suddetti rilievi devono essere formulati per i bilanci consuntivi entro sessanta giorni dalla data di ricezione e entro trenta giorni dalla data di ricezione, per tutti gli altri atti di cui al presente comma. Trascorsi detti termini ogni atto relativo diventa esecutivo” (art. 3, co. 3).
In sintesi, e per quanto più specificamente concerne l’oggetto del ricorso, in relazione ad atti di particolare rilievo tuttavia non riguardanti aspetti fondamentali della struttura e del funzionamento dell’ente (statuti, regolamenti, “delibere in materia di contributi e prestazioni”), non è prevista un’approvazione da parte dei Ministeri vigilanti, i quali possono però formulare osservazioni critiche (“motivati rilievi”)».
Nel merito il TAR Lazio, nel respingere il ricorso della Cassa Geometri, ha motivato che «Nondimeno, il caso di specie si presenta con una duplice peculiarità, avendo la ricorrente deciso, per un verso, nell’esercizio delle proprie attribuzioni e nell’ambito della propria sfera di autonomia, di “non procedere alla disapplicazione della delibera del comitato dei delegati n. 2/2023” (delib. C.d.A. 3 agosto 2023, n. 147, all. 17 ric.) e, per altro verso, di proporre il ricorso in un momento successivo rispetto a quello in cui è avvenuto detto “riesame” mediante l’adozione di un nuovo – e specificamente motivato – atto consiliare privo di riferimenti a un possibile vulnus derivante dalla riedizione dell’attribuzione oggi in rilievo.
Con la menzionata delib. C.d.A. 3 agosto 2023, n. 147, infatti, la Cassa ha ritenuto di confermare in toto le scelte operate con la determinazione oggetto dell’“avviso ostativo”, anche alla luce delle osservazioni critiche di cui alle ridette note dell’8 giugno e del 2 agosto 2023 (di cui lo stesso C.d.A. ha tenuto conto, come risulta dalle premesse della delibera), senza porre alcuna specifica “riserva di impugnazione” dei contestati atti ministeriali (non potendo essere inteso in tal senso il conferimento di un generico “mandato al presidente di valutare ogni azione giudiziaria a tutela degli interessi dell’ente”; cfr. delib. n. 147/23 cit.).
Né la Cassa ricorrente ha fornito elementi ulteriori (connessi, a es., all’eventuale differimento dell’efficacia dell’iniziale determinazione), dai quali desumere la sussistenza del proprio interesse a ricorrere.
Giova ricordare in proposito il pacifico indirizzo giurisprudenziale, secondo cui il fondamento dell’interesse al ricorso è rinvenuto “nell’art. 100 c.p.c. […] ed è caratterizzato dalla ‘prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato’” (Cons. Stato, Ad. plen., 9 dicembre 2021, n. 22, par. 5).
In questi termini, non solo non è stata messa in luce quale sia stata la lesione “concreta ed attuale” prodottasi nella vicenda in rilievo – caratterizzata, giova ribadire, dallo svolgimento di un nuovo “esame” (mediante effettuazione di ulteriori approfondimenti, inclusa l’acquisizione di un approfondito parere giuridico sul punto, allegato alla medesima delibera del C.d.A.) e dall’adozione di una nuova determinazione – ma nemmeno risulta evidenziata l’“effettiva utilità” per la Cassa derivante dall’accoglimento della domanda caducatoria (che, avuto riguardo alla situazione, verrebbe a tradursi in una sorta di domanda di accertamento sulla “correttezza” della condotta della ricorrente).
Di qui, l’inammissibilità dell’impugnazione per carenza di interesse».
Rimane aperto il problema del possibile danno erariale a seguito della puntuale segnalazione fatta alla Sezione di Controllo sugli Enti della Corte dei conti che a sua volta potrebbe, se non lo avesse già fatto, attivare il procedimento dinanzi alla Procura della Corte dei conti per far valere il presunto danno erariale.
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