La compensazione può essere utilizzata anche dagli avvocati associati.
La compensazione con i crediti per spese, diritti e onorari per il patrocinio a spese dello Stato è possibile anche per gli avvocati che esercitano la professione in forma associata.
In evidenza
Il Dipartimento per gli Affari Di Giustizia, della Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio I – Affari Civili Interni ha rettificato la circolare del 3 ottobre 2016, rendendo possibile la compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato.
Il Ministero ha ritenuto di rendere possibile la compensazione estesa, grazie all’intervento di Cassa Forense e CNF, a tutti gli avvocati anche se esercenti la professione in forma associata o societaria.
A sostegno di tale opzione interpretativa, l’Ufficio legislativo ha evidenziato come il comma 788 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, autorizzi la compensazione di crediti riconducibili all’attività dell’avvocato-difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato senza che possa essere consentita una distinzione tra soggetti legittimati: vale a dire l’avvocato che esercita individualmente la professione e l’avvocato che la esercita in forma associata.
Una disparità di trattamento tra il professionista individuale ed il professionista associato non sarebbe giustificata visto che entrambi sono tenuti ad esercitare la difesa personalmente.
Il solo fatto di aver optato o meno per una organizzazione collettiva della professione non può pertanto precludere la possibilità di compensare.
Pertanto, può essere esercitata l’opzione di compensazione anche per le fatture intestate a studi associati per il credito maturato per l’assistenza ad un soggetto ammesso al gratuito patrocinio.
Per procedere a tale operazione si riportano le istruzioni operative del MEF per l’inserimento del credito nella piattaforma crediti commerciali (PCC).


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