Anno: XXVIII - Numero 128    
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La Cassa geometri non applica la legge

Il regolamento della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti. contrasta con legge e giurisprudenza, penalizzando i geometri nelle pensioni in cumulo.

La Cassa geometri non applica la legge

La Cassa geometri, disciplina l’istituto del cumulo gratuito nel proprio regolamento previdenza e assistenza in vigore dal 15 gennaio 2025 il quale all’art. 20 così recita:

“Pensioni in regime di cumulo.

La Cassa riconosce le seguenti prestazioni in cumulo in attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e delle delibere adottate dal Comitato dei Delegati nn. 12/2017 e 9/2018 ed approvate dai Ministeri vigilanti:

  1. a) la pensione di vecchiaia in cumulo al compimento di 70 anni di età e con almeno trentacinque anni utili ai sensi dell’articolo 1, comma 6. La quota di pensione di vecchiaia in cumulo a carico della Cassa è calcolata secondo il metodo reddituale di cui all’articolo 2 nell’ipotesi in cui il soggetto interessato abbia maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni utili ai sensi dell’articolo 1, comma 6, interamente nel regime previdenziale della Cassa; in assenza di quest’ultima, la quota di pensione è calcolata con il sistema contributivo di cui all’articolo 4, comma 3, del presente Regolamento. La decorrenza è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti ovvero, su richiesta dell’interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda, se successiva alla maturazione dei requisiti;
  2. b) la pensione anticipata in cumulo conseguita esclusivamente con i requisiti di anzianità contributiva di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, adeguati alla speranza di vita. La quota di pensione anticipata in cumulo a carico della Cassa è interamente calcolata secondo il metodo contributivo di cui all’articolo 4, comma 3, del presente Regolamento. La decorrenza è fissata, in presenza dei requisiti richiesti, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
  3. c) la pensione di inabilità in cumulo secondo i requisiti richiesti dall’articolo 6 del presente Regolamento. La quota di pensione di inabilità in cumulo a carico della Cassa è calcolata secondo il metodo reddituale di cui all’articolo 2 nell’ipotesi in cui il soggetto interessato abbia maturato un’anzianità contributiva interamente nel regime previdenziale della Cassa pari o superiore a dieci anni utili ai sensi dell’articolo 1, comma 6, se l’inabilità è causata da malattia o cinque se è causata da infortunio; in assenza di quest’ultima, la quota di pensione è calcolata con il sistema contributivo di cui all’articolo 4, comma 3, del presente Regolamento. La decorrenza è fissata, in presenza dei requisiti richiesti, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
  4. d) la pensione indiretta ai superstiti in cumulo secondo i requisiti richiesti dall’articolo 17 del presente Regolamento. La quota di pensione indiretta ai superstiti in cumulo a carico della Cassa è calcolata secondo il metodo reddituale di cui al precedente articolo 2 nell’ipotesi in cui il soggetto defunto abbia maturato un’anzianità contributiva interamente nel regime previdenziale della Cassa pari o superiore a dieci anni utili ai sensi dell’articolo 1, comma 6; in assenza di quest’ultima, la quota di pensione è calcolata con il sistema contributivo di cui all’articolo 4, comma 3, del presente Regolamento. La decorrenza è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso.”

Come ho già chiarito nel mio precedente approfondimento “Cumulo gratuito: le Casse devono rispettare la legge” di cui al seguente link (https://www.mondoprofessionisti.it/intervento/cumulo-gratuito-le-casse-devono-rispettare-la-legge/), per il metodo di calcolo della quota CIPAG si deve far riferimento alla somma della anzianità maturata nelle diverse gestioni e quindi la locuzione “interamente nel regime previdenziale della cassa è contra legem a prescindere dalla validazione dei Ministeri vigilanti.

Un tanto per la mancata applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15892 del 15 giugno 2018 secondo cui, rispetto ai singoli ordinamenti pensionistici, le anzianità contributive sono da considerare pari alla somma di tutti i contributi totalizzati e pertanto l’accesso a pensione di anzianità, anche con riferimento alla CIPAG va inteso in coerenza con il sistema normativo di riferimento e proprio perché effetto della totalizzazione è quello di far sì che, rispetto all’accesso a pensione, siano efficaci, per i singoli ordinamenti, i contributi maturati anche presso altre gestioni.

Possibile che nessun geometra, richiedente le prestazioni in cumulo, sin qui se ne sia avveduto?

Il regolamento di Cipag, al pari di quelli di tutte le Casse privatizzate, può essere disapplicato dal Giudice ordinario anche perché recentemente i Ministeri vigilanti hanno approvato il regolamento di INPGI in vigore dal 1 .1.2026 dove “agli iscritti è, altresì, data facoltà di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti, al fine di conseguire un’unica pensione, secondo condizioni, termini e modalità previsti dall’art. 1, comma 239 e seguenti della legge n. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 195 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 2”.

L’Associazione Geomobilitati, proprio in questa tornata di tempo, ha impugnato al TAR Lazio la nota prot. n. 13281 del 27.11.2024, adottato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, recante l’approvazione della delibera n. 5 del 20.06.2024 del Comitato dei Delegati della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, che ha previsto ingenti aumenti contributivi per gli iscritti.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 14924/2025, ha eccepito il proprio difetto di giurisdizione.

Di qui il ricorso al Consiglio di Stato dei Geometri abilitati il quale, con sentenza 3862 del 15.05.2026, ha così affermato: “La trasformazione degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al d.lg. 30 giugno 1994 n. 509 (Allegato unico, elenco A) in soggetti privati, tra cui la Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri odierna appellata, riguarda il solo regime della personalità giuridica e lascia intatti l’obbligatorietà della contribuzione e dell’iscrizione, la natura di pubblico servizio -in coerenza con l’art. 38 Cost.- dell’attività svolta, il controllo della Corte dei conti sulla gestione nonché il potere di ingerenza e vigilanza ministeriale; sì da integrare la trasformazione stessa piuttosto un’innovazione di carattere organizzativo, conservando agli enti una funzione strettamente correlata all’interesse pubblico.

Proprio la rilevanza pubblicistica dell’attività che tali enti -pur privatizzati- continuano a svolgere ne giustifica la sottoposizione all’attività di vigilanza ministeriale di cui si è detto, in particolare diretta, per quanto qui rileva, ai sensi dell’art. 3 del richiamato d.lgs. 509/1994, sia al controllo dei relativi Statuti e Regolamenti (cfr. comma 2, lett. a), sia delle delibere in materia di contributi e prestazioni (cfr. stesso comma 2, lett. a); restando, in entrambi i casi, l’efficacia degli atti condizionata all’approvazione ministeriale.

2.3.2.- Ogniqualvolta venga in considerazione l’attività di vigilanza ministeriale e le relative modalità di espletamento del controllo, secondo unanime giurisprudenza richiamata dallo stesso giudice di primo grado, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo. Lo stesso Tar Lazio -Roma, in un recente precedente invocato dall’Associazione appellante nella memoria prodotta in giudizio il 10 aprile 2026, ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione in fattispecie analoga a quella che viene qui in considerazione, in continuità con precedenti pronunzie, chiarendo -sul piano generale- che se è vero che “possono essere indirettamente oggetto di legittima cognizione da parte del giudice amministrativo anche le deliberazioni dell’Ente previdenziale di approvazione dello statuto e dei regolamenti dell’ente….ciò è possibile negli stretti limiti in cui le censure impingono su profili di legittimità collegati alla funzione di vigilanza espletata da parte dei competenti Ministeri..”; facendone discendere che “..dinanzi al giudice amministrativo possono essere fatti valere: – sia i vizi propri dei provvedimenti ministeriali di approvazione, ovvero i vizi che attengono al relativo procedimento amministrativo; – sia i vizi relativi all’illegittimo esercizio del potere di vigilanza (Tar Lazio, sez. V, 4 settembre 2023, n. 13572, non appellata, che richiama sez. V, 11 gennaio 2023, n. 1261 e sez. III-bis, 9 luglio 2018, n. 7609, parimenti non appellate)…” (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V-ter, 24 giugno 2024, n. 12758).

2.4.- Applicando tali coordinate al caso che ci occupa, deve affermarsi la giurisdizione di questo giudice.”

Cipag, ha un contenzioso analogo anche sulla applicazione della totalizzazione come risulta dalle sentenze che ho potuto compulsare C.A. Brescia 259/2023; C.A. Milano 83/2022; C.A. Lecce, sez distaccata di Taranto 300/2022.

Ricordo che gli istituti della ricongiunzione, della totalizzazione e del cumulo gratuito, introdotti dal legislatore nazionale e applicabili anche alle Casse di previdenza, rispondono alla esigenza, insopprimibile, di evitare la formazione della contribuzione cd “silente” che tanti disastri ha già generato in Enasarco e nel Fondo Casella.

Quando si parla di pensioni e di carriere lavorative che si sono svolte in ambiti diversi, la gestione dei contributi versati a più enti previdenziali diventa cruciale. In Italia, esistono tre strumenti principali per unire o valorizzare questi periodi: cumulo, ricongiunzione e totalizzazione. Spesso questi termini vengono confusi, ma è fondamentale conoscerne le differenze per pianificare al meglio la propria pensione.

Il cumulo gratuito (L. 228/2012, esteso dalla L. 232/2016) permette di sommare i contributi di tutte le gestioni obbligatorie senza alcun costo: ogni cassa calcola la propria quota di pensione con le sue regole e tutte vengono erogate insieme.

La totalizzazione (D.Lgs. 42/2006) somma anch’essa i contributi gratuitamente, ma impone il calcolo interamente contributivo (anche per chi avrebbe diritto al retributivo) e richiede almeno 3 anni in ciascuna gestione

La ricongiunzione onerosa (L. 29/1979) trasferisce i contributi da una gestione all’altra a fronte del pagamento di una somma (di solito molto consistente), generando una pensione unica con le regole della gestione di destinazione.

Cumulo gratuito: prima scelta per quasi tutti i casi nel 2026, soprattutto per i lavoratori del sistema misto che vogliono mantenere il retributivo dove possibile.

Totalizzazione: utile solo in casi specifici (es. anzianità brevi in più gestioni, accesso a pensione di inabilità da gestioni separate non altrimenti raggiungibili).

Nel cumulo gratuito si dovrà però tener conto della sentenza n. 110/2025 della Corte Costituzionale che affronta, per la prima volta, il rapporto tra cumulo gratuito e neutralizzazione. La Corte ha stabilito che la neutralizzazione non è compatibile con il cumulo, a causa di un preciso vincolo normativo: l’art. 1, comma 243, della legge n. 228/2012 prevede che, nel cumulo, debbano essere considerati “tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati” presso le gestioni coinvolte.

Questa disposizione rappresenta, secondo la Corte:

– un ostacolo autonomo all’applicazione della neutralizzazione;

– una scelta legislativa chiara e vincolante, che impedisce la selezione dei periodi da includere nel cumulo;

– un limite che il giudice non può superare in assenza di un intervento del legislatore.

La conseguenza è netta: chi opta per il cumulo gratuito non può escludere i periodi contributivi peggiorativi, anche se causano una diminuzione dell’importo pensionistico.

Ricordo, da ultimo, che la funzione previdenziale obbligatoria è riservata allo Stato (art. 38, commi 2 e 4 Cost.). Inoltre, le modifiche al Titolo V della Costituzione (L. Cost. 3/2001) hanno attribuito la legislazione esclusiva in materia di previdenza sociale allo Stato (art. 117, comma 2, lett. o). Riconoscere a enti privati un potere abrogativo nei confronti di leggi statali appare difficilmente compatibile con tale ripartizione di competenze e con la gerarchia delle fonti.

In definitiva le Casse di previdenza dei professionisti non possono tagliare le prestazioni previdenziali per fare cassa ai fini della sostenibilità di lungo periodo, introducendo modifiche peggiorative rispetto alla legge ordinaria, che riguarda tutti i cittadini.

 

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