Anno: XXVI - Numero 143    
Martedì 22 Luglio 2025 ore 14:00
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I conflitti di interesse e le incompatibilità

Nel decreto investimenti per le casse di previdenza.

I conflitti di interesse e le incompatibilità

Gli enti operano con trasparenza nel rispetto del principio della sana e prudente gestione e perseguono esclusivamente l’interesse collettivo degli iscritti e dei beneficiari delle prestazioni erogate dall’ente.

Gli artt. 9 e 10 disciplinano i conflitti di interesse e le incompatibilità.

ART. 9

(Conflitti di interesse)

  1. Gli amministratori degli Enti, nell’adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto, perseguono esclusivamente l’interesse collettivo degli iscritti e dei beneficiari delle prestazioni istituzionali.
  2. Agli organi di amministrazione degli Enti e ai loro componenti si applica l’art. 2391 del codice civile.

[Art. 2391 codice civile – interessi degli amministratori

  1. I. L’amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.
  2. II. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione.

III. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell’amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l’impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

  1. IV. L’amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.
  2. V. L’amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell’esercizio del suo incarico.]
  3. Gli organi di amministrazione degli Enti adottano ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse, al fine di evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi degli iscritti o dei beneficiari. Sono considerati sia i conflitti relativi a soggetti interni all’Ente, sia quelli relativi a soggetti esterni al medesimo, in relazione allo svolgimento di incarichi da parte di detti soggetti per conto dell’Ente.
  4. Gli organi di amministrazione degli Enti deliberano, applicano e mantengono un’efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, mediante l’adozione di un apposito documento nel quale sono riportate anche le circostanze che generano o potrebbero generare conflitti di interesse, le procedure da seguire e le misure da adottare. Il documento di cui al primo periodo e ogni sua modifica è trasmesso ai Ministeri vigilanti e alla COVIP entro venti giorni dalla relativa approvazione. Entro lo stesso termine, l’Ente provvede alla pubblicazione del documento sul proprio sito internet.
  5. Qualora le misure adottate non sono sufficienti, nel caso concreto, a escludere che i conflitti di interesse possano recare pregiudizio agli iscritti o ai beneficiari, tale circostanza è adeguatamente valutata, nell’ottica della tutela degli iscritti e dei beneficiari, dall’organo di amministrazione e comunicata tempestivamente ai Ministeri vigilanti e alla COVIP.

ART. 10

(Incompatibilità)

Lo svolgimento di funzioni di amministrazione e controllo dell’Ente è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo:

  1. a) del gestore convenzionato, del gestore di OICR nel quale l’Ente investa o del depositario;
  2. b) di altre società di gruppi a cui appartiene il gestore convenzionato, del gestore di OICR nel quale l’Ente investa o del depositario;
  3. c) di società partecipate, anche tramite i fondi gestiti, dal gestore convenzionato, dal gestore di OICR nel quale l’Ente investa o dal depositario;
  4. d) delle altre società nelle quali l’Ente investa in forma diretta o indiretta, a eccezione di quelle di cui all’articolo 7, comma 10, secondo periodo (tali limitazioni non si applicano in caso di sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari).

In buona sostanza crearsi poltrone di sottogoverno in vista della fine del mandato di amministratore, magari-come dimostreremo- senza limiti ai mandati- tradisce il compito di perseguire esclusivamente l’interesse collettivo degli iscritti e gli esempi sono numerosi e , tempo al tempo, li faremo !

DERETO CAEE PREVIDENZIALI

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