Evoluzione Giurisprudenziale e Casse Previdenziali
Il nuovo regolamento sulla previdenza adottato da Cassa Forense ha spinto a riflettere sulla natura giuridica dei regolamenti emanati dalle Casse di previdenza.
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La Suprema Corte di cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 15899 del 13.06.2025, a mio giudizio, ha chiarito definitivamente la questione.
Sui regolamenti adottati dalle Casse, la Suprema Corte ne ha escluso la natura regolamentare in senso proprio, per affermarne la natura squisitamente negoziale, che la successiva approvazione ministeriale non vale a mutare.
L’approvazione ministeriale, infatti, non incide sulla formazione della volontà della Cassa ed esula dalla fattispecie costitutiva del regolamento, in quanto atto negoziale, e dal novero dei requisiti che ne determinano l’esistenza e la validità.
L’approvazione ministeriale si riverbera ab extrinseco sull’efficacia dell’atto e si configura come una condicio iuris, che in linea generale opera retroattivamente (art. 1360 c.c. – gli effetti dell’avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati ad un momento diverso), sin dall’emanazione dell’atto stesso, salvo che non sia indicato un termine diverso.
Per la Suprema Corte, con la sentenza citata “non è corretta la doluta violazione del canone interpretativo di cui all’art. 11 delle preleggi; il regolamento che non ha natura di fonte primaria o subprimaria, ma negoziale, non è soggetto alla regola tipica di “efficacia della legge nel tempo” né alla verifica, in sede di legittimità, dell’interpretazione dell’atto, espressivo dell’autonomia negoziale dell’ente previdenziale privatizzato, secondo canoni diversi da quelli codificati dall’art. 1360 c.c. e 1362 e seguenti c.c.”
In buona sostanza la natura negoziale del regolamento delle Casse di previdenza resta immutata anche dopo l’approvazione ministeriale che opera come avveramento della condizione con efficacia retroattiva.
Non resta che prenderne atto.
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