Competenza su previdenza al giudice ordinario
Accolto il ricorso di Enpam sui contributi dei medici specialisti esterni.
In evidenza
La Corte di cassazione ha tolto le ultime speranze alle strutture accreditate con il SSN che erano in contenzioso con l’Enpam. Con un’ordinanza delle Sezioni unite civili (n. 2048/2025 del 29 gennaio 2025), la Corte ha stabilito che la competenza a decidere non spetta al Tar ma al giudice civile.
La questione è stata cioè definitivamente rimessa ai Tribunali ordinari, che già a Roma, Milano, Catania, Brescia e Torino si sono espressi complessivamente con sette sentenze, tutte favorevoli all’Enpam.
Sopravviveva un’unica sospensiva del Tar del Lazio, che ora è definitivamente priva di valore anche per la società che l’aveva ottenuta.
La questione riguardava il nuovo contributo Enpam del 4 per cento dovuto alla gestione previdenziale dei medici e odontoiatri specialisti esterni. Sebbene ad oggi la maggior parte delle strutture private accreditate con il Ssn abbia pagato il dovuto, la decisione della Cassazione rappresenta un segnale inequivocabile per quelle che non si sono ancora messe in regola.
La Cassazione è comunque andata oltre la specifica questione contributiva dell’Enpam. “La controversia” che ha “ad oggetto diritti e obblighi riferibili ai rapporti previdenziali appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario”, hanno affermato espressamente le Sezioni unite.
Altre Notizie della sezione
Casagit. Chiusura estiva del Poliambulatorio Apollodoro.
03 Agosto 2026Per permettere a tutti di organizzare al meglio visite e prestazioni, riportiamo i cambiamenti di orario e i giorni di chiusura previsti per il periodo estivo.
Solo i numeri dicono la verità
31 Luglio 2026Pubblico tre tabelle relative alle Casse previdenziali del 509 e 103 e dell’Inps, riguardanti le spese di funzionamento.
Cadiprof rafforza il sostegno economico alla maternità
29 Luglio 2026Rimborso fino a 1.000 euro per visite ed esami durante la gravidanza della coniuge o convivente non iscritta.
