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Cassa Forense: online il Modello 5 per il 2023

Dal 19 giugno è attiva la modalità telematica per la compilazione e l’invio da effettuare entro il 30 settembre

Cassa Forense: online il Modello 5 per il 2023

Cassa Forense ha reso noto di avere attivato dallo scorso 19 giugno 2023 la procedura per la compilazione e l’invio del Modello 5 relativo del 2023 per comunicare i dati reddituali IRPEF ed IVA relativi all’anno 2022.

Anche per questo anno il termine previsto per l’invio è fissato al 30 settembre 2023.

Per la compilazione e l’invio del Modello 5 e per la successiva produzione e stampa dei moduli di pagamento, gli iscritti a Cassa Forense dovranno collegarsi, utilizzando il personale codice meccanografico e proprio PIN, al sito internet istituzionale di Cassa Forense ed accedere nell’area riservata relativa alla propria posizione personale.

Cosa è il Modello 5?

Tutti gli avvocati iscritti in un Albo professionale e i praticanti iscritti alla Cassa, ai sensi dell’art. 17 della

Legge n. 576/1980 e dell’art. 7 del Regolamento Unico Della Previdenza Forense ogni anno devono inviare la comunicazione obbligatoria di propri redditi. Per adempiere a tale obbligo viene utilizzato il Modello 5.

Il professionista compilando ed inviando il Modello 5 a Cassa Forense comunica entro il 30 settembre di ciascun anno, il reddito netto professionale dichiarato ai fini dell’Irpef ed il volume di affari dichiarato ai fini dell’IVA.

In tal modo si procede all’autoliquidazione di eventuali contributi dovuti da corrispondere, in unica soluzione, entro il 31 luglio, oppure in due rate con scadenza 31 luglio e 31 dicembre di ciascun anno.

Ogni anno Cassa Forense, nel proprio sito istituzionale, mette a disposizione degli iscritti le note illustrative per la determinazione dei contributi dovuti in autoliquidazione e l’invio telematico della comunicazione obbligatoria.

Chi sono i soggetti tenuti all’invio del Modello 5?

Sono tenuti alla compilazione ed all’invio del Modello 5 i seguenti soggetti:

  • Gli avvocati iscritti, anche per un solo giorno, all’albo nell’anno anteriore a quello di scadenza per l’invio del modello 5;
  • I praticanti iscritti alla Cassa nell’anno anteriore a quello di scadenza per l’invio del modello 5;
  • Gli iscritti alla Cassa (anche se per frazione di anno) nell’anno anteriore a quello di scadenza per l’invio del modello 5;
  • Gli avvocati, di nazionalità italiana, che esercitano la professione all’estero e conservano l’iscrizione all’albo in Italia limitatamente alla parte di reddito e di volume di affari soggetta a tassazione in Italia;
  • Gli avvocati, di nazionalità estera, iscritti nell’anno precedente a quello di scadenza per l’invio del modello 5, in un albo professionale in Italia;
  • I professori universitari che abbiano optato per il tempo definito e mantenuto l’iscrizione all’albo;
  • Gli eredi di avvocati deceduti obbligati all’invio del modello 5.

Sono invece esclusi dall’obbligo di invio del Modello 5 i seguenti soggetti:

  • I soggetti che, per l’intero anno solare precedente a quello di invio del modello 5, erano iscritti negli elenchi speciali dei legali enti pubblici o dei docenti universitari a tempo pieno;
  • Gli avvocati iscritti contemporaneamente in più albi professionali che, a seguito di espressa disposizione legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad altra Cassa previdenziale entro il 1°/02/2013, ossia prima dell’entrata in vigore della Legge n. 247/2012. Tali professionisti sono comunque tenuti a fornire alla Cassa la prova dell’avvenuta opzione al fine di essere esonerati dall’obbligo di invio del modello 5 e dal pagamento dei contributi;
  • Gli iscritti nel registro dei praticanti non iscritti alla Cassa per l’intero anno solare precedente a quello di invio del modello 5.

 

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