Cassa Forense. Il ricalcolo della pensione
Nota alla sentenza della Corte di Cassazione n. 16415/2019)
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L’avvocato pensionato può veder modificata, magari in diminuzione, la misura della pensione che gli viene erogata da Cassa Forense? Più in generale, è possibile per l’Ente procedere alla rettifica della misura di una pensione già liquidata? Con la sentenza n. 16415 del 3 aprile 2019, depositata il successivo 19 giugno, la Corte di Cassazione ha risposto affermativamente. Il caso giunto al vaglio del Supremo Collegio riguardava un avvocato che aveva convenuto in giudizio Cassa Forense lamentando il fatto che questa, a seguito di un ricalcolo, avesse provveduto a diminuire l’importo, come determinato in fase di prima erogazione, di una pensione contributiva da tempo in pagamento. Il professionista, ribadita la natura privatistica di Cassa Forense, aveva osservato che, a seguito degli originari conteggi inviatigli dalla stessa Cassa e da lui accettati, l’Ente si era obbligato a corrispondergli la pensione nella misura così fissata, in applicazione dello schema privatistico “proposta contrattuale – accettazione”, invocando al proposito la violazione del principio dell’affidamento, estensibile alle Casse professionali proprio a ragione della loro natura privatistica. Nel rigettare il ricorso la Suprema Corte ha preliminarmente affermato che, come risulta pacifica la natura di ente di diritto privato di Cassa Forense, è altresì innegabile la natura pubblica dell’attività dalla medesima svolta. Ne consegue, secondo il ragionamento della Corte, che il processo di privatizzazione che ha coinvolto l’ente previdenziale non ha mutato “la natura assolutamente indisponibile ed inderogabile delle norme -di legge o regolamentari- disciplinanti la prestazione professionale alla quale non si può applicare lo schema privatistico proposta contrattuale-accettazione”. Né risulta invocabile, a giudizio del Collegio, il principio dell’affidamento, atteso che ben può ridursi il trattamento pensionistico già in fase di erogazione, allorquando, in base alla legge, si tratti di commisurare l’ammontare delle prestazioni ai contributi effettivamente versati. La Corte di Cassazione, sulla base delle stesse considerazioni, ha quindi riconosciuto in capo a Cassa Forense il potere/dovere di procedere alla rettifica della liquidazione della pensione, chiarendo peraltro che siffatto potere può essere esercitato nel limite temporale della prescrizione decennale. A tale ultimo riguardo la Corte richiama una sua precedente pronuncia, la sentenza n. 501/2009, nella quale è stato chiarito che in materia di previdenza forense, non essendovi una specifica norma che consenta a Cassa Forense di rettificare la misura della pensione senza limiti temporali (a differenza di quanto previsto per le gestioni previdenziali affidate all’INPS), tale potere debba esercitarsi nei limiti della prescrizione decennale. L’individuazione di tale limite è stato a sua volta desunto dall’articolo 20 della L. n. 876/1980, in forza del quale l’ente previdenziale può controllare, all’atto della domanda, che vi sia corrispondenza tra le dichiarazioni annuali dei redditi e le comunicazioni annualmente inviate dagli iscritti limitatamente agli ultimi 10 anni.
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