Redditi non comunicati: nulla la sanzione di Cassa Forense
L’ente previdenziale degli avvocati non può rivalersi sull’iscritto utilizzando direttamente il ruolo, senza la garanzia dell’addebito
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Un avvocato che non comunica i propri redditi a Cassa Forense non può essere sanzionato dall’ente previdenziale, senza una preventiva contestazione. L’autonomia riconosciuta alle casse professionali, infatti, è limitata a tutto ciò che riguarda la gestione dei contributi e della previdenza. Quanto alle sanzioni amministrative da infliggere ai propri iscritti, non si può derogare alla legge ordinaria, neanche con il proprio regolamento o cambiandolo.
La Cassazione lo ha specificato in una sentenza pubblicata oggi [1]. Per i giudici, la contestazione di un addebito è una garanzia fondamentale alla quale non si può rinunciare. Vuol dire che una sanzione amministrativa non può essere comminata di colpo, senza che l’interessato sia prima messo al corrente di un eventuale comportamento illegittimo. Cassa Forense, in pratica, non può rivalersi sui propri iscritti attraverso il ruolo e sanzionarli direttamente.
Questo non significa che l’ente di previdenza degli avvocati non possa sanzionare tout court: tale facoltà è riconosciuta alle casse cui fanno riferimento professionisti iscritti a Ordini [2]. Vero anche che ci sono circostanze in cui è possibile derogare alla legge, in forza dei propri regolamenti, per proteggere gli equilibri di bilancio. Ma ciò non significa che Cassa Forense possa farsi, in sostanza, giustizia da se, in caso di mancata comunicazione dei redditi professionali.
Su questo, l’ordinamento italiano è chiarissimo, stabilendo che «nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati» [3]. È una questione di fonti: le norme contenute nelle leggi dello Stato sono fonti primarie, che prevalgono su atti come i regolamenti degli enti previdenziali (fonti secondarie che alla legge si devono attenere).
È ammesso che Cassa Forense faccia valere la propria pretesa direttamente con il ruolo solo quando, in precedenza, l’iscritto sia stato sottoposto a un procedimento per accertare le somme da riscuotere (salvo che l’importo non risulti da una dichiarazione del debitore).
Note
[1] Cass. sez. lavoro sent. n. 17702/20 del 25/08/2020;
[2] Art. 4, co. 6 bis decreto legge 79/1997;
[3] Art. 1 legge 689/81;
Fonte. La Legge per tutti
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