Riforma forense. Le osservazioni delle Camere Penali
Segreto professionale, garanzie disciplinari e patrocinio: la riforma va corretta per tutelare difesa e indipendenza
La riforma dell’ordinamento forense convince, ma non può essere approvata senza modifiche. È il messaggio che l’Unione delle Camere Penali Italiane ha portato davanti alla Commissione Giustizia della Camera, nel corso dell’audizione affidata a Valerio Murgano, componente della Giunta. Il giudizio complessivo sullo schema di decreto legislativo attuativo della legge delega 28 luglio 2026, n. 137, è positivo, ma i penalisti individuano una serie di criticità che, se non corrette, rischiano di compromettere proprio i principi che la riforma dichiara di voler rafforzare: libertà, indipendenza dell’avvocato, segreto professionale e diritto di difesa.
L’Unione riconosce al provvedimento alcuni risultati importanti: il ripristino del giuramento, il riconoscimento dell’inviolabilità e indisponibilità del segreto professionale, la riserva dell’attività forense davanti a tutte le giurisdizioni, la nullità dei compensi pattuiti con soggetti non iscritti all’albo, le tutele per i giovani avvocati che lavorano in regime di monocommittenza e l’introduzione della riabilitazione disciplinare. Ma proprio perché l’impianto viene considerato condivisibile, secondo i penalisti è necessario intervenire sulle disposizioni che presentano rischi per le garanzie individuali.
Il primo e più delicato terreno di scontro è quello del segreto professionale. Per l’Unione non basta imporre all’avvocato di non divulgare le informazioni ricevute dal cliente: occorre impedire anche che quelle informazioni possano essere acquisite dall’autorità investigativa attraverso perquisizioni negli studi, sequestri di computer e dispositivi digitali, acquisizione di chat e corrispondenza o intercettazioni delle conversazioni tra difensore e assistito. Un segreto che protegge il rapporto fiduciario soltanto nei confronti dei privati, ma non è opponibile ai poteri dello Stato, sarebbe, nella sostanza, un segreto dimezzato. La proposta è di vietare l’acquisizione e l’utilizzazione delle comunicazioni, degli atti e dei dati detenuti dall’avvocato per ragioni legate al mandato, salvo che il professionista sia indagato per il medesimo fatto o che si tratti del corpo del reato.
I penalisti contestano inoltre l’ampiezza delle deroghe previste dallo schema. La possibilità di rivelare il segreto per impedire un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza viene giudicata eccessiva, perché comprende anche ipotesi di arresto facoltativo e un numero molto ampio di reati. L’Unione chiede di restringere l’eccezione ai delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza e che mettano in pericolo la vita o l’incolumità delle persone. Chiede anche di estendere espressamente l’obbligo di riservatezza a consulenti tecnici, investigatori privati, interpreti e fornitori di servizi informatici, compresi quelli che gestiscono archivi cloud e strumenti di intelligenza artificiale utilizzati dagli studi legali.
Altra questione centrale riguarda i requisiti per l’iscrizione e la permanenza nell’albo. L’articolo 28 dello schema prevede che non possa essere iscritto chi è sottoposto a misure cautelari o interdittive. Una formulazione che, secondo l’Unione, rischia di produrre conseguenze sproporzionate: anche una misura non custodiale, adottata nell’ambito di un procedimento ancora lontano da una sentenza definitiva, potrebbe determinare la cancellazione amministrativa dell’avvocato dall’albo. Una conseguenza che i penalisti considerano in contrasto con la presunzione di non colpevolezza e con il principio di proporzionalità. La richiesta è di escludere le misure cautelari dai requisiti ostativi e di subordinare la cancellazione, nei casi indicati, a una condanna irrevocabile.
Il secondo fronte riguarda il procedimento disciplinare. Qui l’Unione denuncia il rischio di una compressione delle garanzie difensive. In particolare, contesta la possibilità di utilizzare, ai fini della decisione, esposti e dichiarazioni testimoniali raccolti nella fase istruttoria anche quando il testimone, pur citato, non sia stato effettivamente esaminato in dibattimento. Per i penalisti non può esserci una condanna disciplinare fondata su dichiarazioni che l’incolpato non ha avuto la possibilità di contestare. La richiesta è di garantire il contraddittorio nella formazione della prova.
Critica anche la possibilità di riaprire d’ufficio un procedimento disciplinare concluso con il proscioglimento quando, successivamente, nel processo penale emergano prove non acquisite nella sede disciplinare. Una previsione che, secondo l’Unione, rischia di trasformarsi in una revisione in peius, in contrasto con il principio del ne bis in idem. La riapertura deve essere limitata ai casi di effettivo contrasto tra giudicati irrevocabili sul medesimo fatto e accompagnata da termini precisi.
L’Unione chiede inoltre che l’avvocato, fin dalla comunicazione della notizia dell’illecito, sia informato della possibilità di nominare un difensore e di accedere agli atti. E che l’assegnazione dei procedimenti alle sezioni disciplinari avvenga secondo criteri automatici, di rotazione e trasparenza, evitando che la scelta dell’istruttore dipenda dalla discrezionalità del presidente. Anche la riqualificazione dell’addebito deve essere accompagnata da un effettivo diritto di difesa, soprattutto quando la nuova qualificazione possa comportare conseguenze più gravi.
Non mancano osservazioni sul titolo di avvocato specialista. L’Unione vuole che le associazioni forensi specialistiche abbiano un ruolo effettivo nella progettazione e nella gestione dei corsi, anche attraverso convenzioni con università e ordini professionali. La specializzazione, sostengono i penalisti, non può essere ridotta a un titolo accademico: deve attestare anche una concreta esperienza professionale. Per questo viene contestata la possibilità che professori e ricercatori universitari conseguano il titolo senza dimostrare un effettivo esercizio dell’attività difensiva nel settore.
Un altro punto riguarda il rapporto tra la riforma e la manovra finanziaria 2027. L’Unione esprime preoccupazione per le modifiche previste al patrocinio a spese dello Stato e alla difesa d’ufficio. In particolare, contesta l’introduzione dell’obbligo di indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni poste a fondamento della pretesa o della difesa. Nel processo penale questo significherebbe chiedere all’indagato o all’imputato di anticipare la propria strategia difensiva per ottenere l’ammissione al patrocinio pubblico. Una condizione che i penalisti giudicano incompatibile con il diritto di difesa e con il principio per cui nessuno deve essere costretto a dimostrare di avere buone ragioni per difendersi da un’accusa.
Critiche anche al possibile ricorso all’ISEE come parametro di accesso, perché il riferimento al patrimonio e alla situazione dell’intero nucleo familiare potrebbe restringere la platea dei beneficiari. L’Unione chiede inoltre di garantire compensi equi ai difensori d’ufficio e ai professionisti che assistono le persone ammesse al patrocinio, di evitare nuovi requisiti formativi sovrapposti a quelli della riforma e di tutelare le domande già presentate.
Infine, c’è la questione previdenziale. L’articolo 92 dello schema esclude l’applicazione della prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa forense. Per l’Unione si tratta di una disposizione non prevista dalla delega e potenzialmente in grado di consentire richieste contributive relative a periodi molto lontani. La richiesta è netta: sopprimere la norma o, quantomeno, valutarne gli effetti in coordinamento con la legge di bilancio.
Il messaggio conclusivo dei penalisti è dunque un sì alla riforma, ma non a qualsiasi prezzo. L’Unione chiede alla Commissione Giustizia di subordinare il parere favorevole a una serie di correzioni considerate essenziali. L’obiettivo non è rallentare il riordino della professione, atteso da anni, ma evitare che nel tentativo di modernizzare l’avvocatura vengano indebolite le garanzie sulle quali si fonda il diritto di difesa. Perché l’indipendenza dell’avvocato, il segreto professionale e il contraddittorio non sono privilegi della categoria: sono presidi fondamentali dello Stato di diritto.
La tabella delle osservazioni dell’Unione delle Camere Penali
Tema e articolo | Criticità individuata | Modifica richiesta |
Segreto professionale – art. 7 | Tutela non sufficientemente opponibile alle autorità investigative | Vietare acquisizione e utilizzo delle comunicazioni difensive |
Deroghe al segreto – art. 7 | Eccezioni troppo ampie | Limitarle ai delitti con arresto obbligatorio che mettono a rischio vita e incolumità |
Collaboratori e tecnologie – art. 7 | Mancano alcuni soggetti che accedono ai dati riservati | Estendere il segreto a consulenti, investigatori, interpreti e fornitori informatici |
Iscrizione all’albo – art. 28 | Misure cautelari non definitive possono determinare la cancellazione | Prevedere la rilevanza delle sole condanne irrevocabili e salvaguardare la riabilitazione |
Procedimento disciplinare – artt. 77 e 80 | Garanzie difensive insufficienti e riapertura in peius | Informazione sul diritto al difensore e riapertura limitata al conflitto effettivo tra giudicati |
Assegnazione procedimenti – art. 81 | Eccessiva discrezionalità nella scelta dell’istruttore | Automaticità, rotazione e trasparenza |
Prova disciplinare – art. 85 | Utilizzabilità di dichiarazioni non sottoposte a esame | Garantire il contraddittorio effettivo |
Riqualificazione dell’addebito – art. 85 | Rischio di modifica dell’accusa senza adeguata difesa | Conservare ed estendere l’avviso e i termini difensivi |
Specializzazioni – art. 25 | Ruolo delle associazioni specialistiche ridimensionato | Valorizzare progettazione e gestione congiunta dei corsi |
Esercizio professionale – art. 31 | Mancata salvaguardia per docenti e ricercatori | Ripristinare la deroga prevista dalla delega |
Cassa Forense – art. 92 | Eliminazione della prescrizione contributiva | Sopprimere la disposizione |
Patrocinio a spese dello Stato – manovra 2027 | Nuovi requisiti che possono restringere l’accesso alla difesa gratuita | Escludere il processo penale dai nuovi obblighi e tutelare gli aventi diritto |
Compensi professionali | Pagamenti tardivi e remunerazioni ridotte | Garantire compensi equi, accelerare i pagamenti e riconoscere il compenso pieno alla parte vittoriosa |
Fonte: memoria depositata dall’Unione delle Camere Penali Italiane presso la Commissione Giustizia della Camera.
Altre Notizie della sezione
I 5Stelle garantisti e Nordio manettaro?
06 Novembre 2026È davvero il mondo al contrario Per la serie cortocircuiti che si vedono solo in politica, una storia al limite dell'assurdo accaduta in Senato.
Patrocinio, emendamento riammesso
05 Novembre 2026L’Ucpi chiede l’approvazione della norma per evitare incertezze procedurali e aggravi di lavoro per avvocati e cancellerie.
Diritto penitenziario, al via il corso
05 Novembre 2026L’Unione Camere Penali organizza quattro incontri di aggiornamento specialistico sull’esecuzione penale. Iscrizioni aperte fino al 12 novembre.
