Anno: XXVIII - Numero 203    
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Casse, compensi da restituire?

Cassa Forense sotto accusa: conflitti d’interesse, gettoni negli organismi dei fondi e possibili danni erariali.

Casse, compensi da restituire?

Ho trattato il tema in via generale e con riferimento allo Statuto dell’Enpam nel mio “Casse, compensi da restituire?” (https://www.mondoprofessionisti.it/casse-di-previdenza/casse-compensi-da-restituire/)

Nel proseguo ho interrogato la IA che mi dà risposta positiva che, ovviamente, va verificata.

Vediamolo con Cassa Forense.

La nozione di conflitto di interesse indica quella situazione in cui, nello svolgimento di un’attività di rilievo privato ovvero pubblico, un individuo sia tenuto a realizzare un cd. interesse primario, che pertiene ad altri e che, per caso, può trovarsi in contrasto con un suo personale interesse (definito come secondario). L’integrazione di un conflitto di interesse richiede, quindi, lo svolgimento di un’attività che incide sull’interesse di un altro individuo. Un conflitto d’interesse non è peraltro “sempre determinato da un comportamento pregiudizievole per l’interesse primario, ricorrendo la sussistenza del conflitto indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio.” (Cons. St., Sez. V, 11 luglio 2017, n. 3415; Cons. St., Sez. V, 14 maggio 2018, n. 2853).

Recentemente, con sentenza 25 settembre 2026, n. 7110 la sez. terza del Consiglio di Stato ha affermato che “il conflitto di interessi ha conservato la sua funzione di fattispecie di pericolo”.

Partiamo ora dalla normativa europea.

“IL REGOLAMENTO (UE) N. 231/2013

L’art. 30 “Tipi di conflitti di interesse” prevede che “Per individuare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere nel corso della gestione del FIA, il GEFIA considera se il GEFIA stesso, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con il GEFIA si trovi in una delle seguenti situazioni:

  1. a) è probabile che realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a spese del FIA o dei suoi investitori;
  2. b) ha un interesse distinto da quello del FIA nel risultato del servizio prestato o dell’attività eseguita a favore del FIA o dei suoi investitori o di un cliente o dell’operazione realizzata per conto del FIA o di un cliente;
  3. c) ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare:

– gli interessi di un OICVM, di un cliente o di un gruppo di clienti o di un altro FIA rispetto agli interessi del FIA;

– gli interessi di un investitore rispetto agli interessi di un altro investitore o gruppo di investitori dello stesso FIA;

  1. d) esegue le stesse attività per il FIA e per un altro FIA, un OICVM o un cliente; o
  2. e) riceve o riceverà da una persona diversa dal FIA o dai suoi investitori un incentivo in relazione alle attività di gestione collettiva di portafogli fornite al FIA, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturate per tale servizio.”

Lo ho tratto dalla Policy di gestione dei conflitti di interesse del 23 giugno 2024 di Fondaco Sgr Spa che detiene il 100% di Fondaco Lux SA, di diritto Lussemburghese, ben nota a Cassa Forense per le 2 SICAV e SICAF.

Vediamo ora, alla luce del Regolamento di Cassa Forense del 23 giugno 2022 (modalità per la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare) e della giurisprudenza del Consiglio di Stato, se la risposta è corretta.

Il Consiglio di Stato ha affrontato il tema del conflitto di interessi nella sentenza n. 6389/2022, Presidente Francesco Caringella, nella Camera di Consiglio del 26.05.2022 che richiama, al punto 4.1 della motivazione, la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato con il suo parere n. 667/2019 del 05.03.2019, espresso sullo schema delle linee guida ANAC aventi ad oggetto “individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”, in attuazione dell’art. 213, comma 2, del d.lgs. 18.04.2016, n. 50. Detta Sezione ha precisato che “rilevano sia palesi situazioni di conflitto di interessi, sia situazioni di conflitto di interessi potenziali, perché tale nozione include non soltanto le ipotesi di conflitto attuale e concreto, ma anche quelle che potrebbero derivare da una condizione non tipizzata ma ugualmente idonea a determinare il rischio”.

Le situazioni di potenziale conflitto sono identificate in primo luogo, in quelle che, per loro natura, pur non costituendo allo stato una delle situazioni tipizzate, siano destinate ad evolvere in un conflitto tipizzato.

Detto questo, andiamo ad esaminare il Regolamento di Cassa Forense in tema di gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare.

Un Advisory Board (o Consiglio Consultivo) è un gruppo di esperti esterni selezionati per fornire consulenza, orientamento strategico e supporto specializzato a un’organizzazione, un’azienda o un imprenditore. A differenza di un consiglio di amministrazione, un Advisory Board non ha poteri decisionali formali, ma svolge un ruolo consultivo, offrendo competenze, esperienze e reti di contatti utili per il successo dell’organizzazione.

Ove Cassa Forense abbia diritto, sulla base della documentazione contrattuale inerente ai fondi di investimento, a nominare uno o più componenti degli Advisory board dei Fondi, il Comitato investimenti individua soggetti che siano idonei a rivestire la relativa carica e ne sottopone la candidatura al Consiglio di Amministrazione dell’Ente. Il soggetto designato, pur assumendo un incarico personale, riveste un ruolo istituzionale quale formale rappresentante di Cassa Forense con l’obbligo di perseguire con professionalità gli interessi della stessa.

A tal fine il Comitato investimenti segnala al Consiglio di Amministrazione i casi in cui Cassa Forense ha diritto alla designazione o alla nomina di propri componenti negli organi consuntivi dei Fondi, che devono essere individuati, oltre che sulla scorta delle previsioni del regolamento interno, anche in base agli specifici requisiti di esperienza, competenza professionale e onorabilità previsti dal Fondo.

I soggetti nominati negli organi consuntivi dei Fondi non ricevono da Cassa Forense compensi o remunerazioni di qualsivoglia natura per lo svolgimento dell’incarico.

Tali soggetti hanno diritto a percepire unicamente i compensi eventualmente previsti dalla documentazione contrattuale del Fondo interessato, a condizione che tali compensi siano commisurati all’attività svolta e non siano tali da compromettere l’obiettività del soggetto interessato e l’obbligo di perseguire gli interessi primari di Cassa Forense.

Siamo di fronte ad una cornice normativa che avrebbe avuto bisogno di un regolamento per il conflitto di interessi perché, allo stato, chi giudica se l’emolumento percepito comprometta o no l’obiettività del soggetto interessato?

Sulla base di quali parametri?

L’obiettività come viene misurata?

Chi stabilisce se l’interessato persegua l’interesse primario di Cassa Forense?

Mancando ogni specificazione, il principio appare fumoso e di mero stile.

“In tema di clausole contrattuali, sono da ritenersi di stile quelle che sono articolate in maniera generica e finalizzate ad un mero completamento formale dell’atto negoziale. Mentre nel caso in cui una clausola sia passibile di plurime interpretazioni, la parte no può dolersi dell’interpretazione che il Giudice di merito ha ritenuto più collimante con la volontà delle parti.” (Cassazione, ordinanza 4 aprile 2023, n. 9281)

Pur essendo una cornice normativa molto generale che non entra nei particolari, alla luce dello stesso regolamento di Cassa Forense si evidenzia che il soggetto nominato nell’Advisory committee del Fondo, riveste un ruolo istituzionale quale formale rappresentante di Cassa Forense con l’obbligo di perseguire con professionalità gli interessi della stessa.

A mio giudizio, viene messo addirittura per iscritto, nel regolamento, l’esistenza di un potenziale conflitto di interessi tra Cassa Forense e il Fondo in cui viene investita una parte del capitale accumulato e la SGR che lo gestisce.

Di qui l’obbligo del riversamento dell’emolumento percepito dal Fondo direttamente a Cassa Forense e questo sia per la funzione istituzionale svolta, adeguatamente ricompensata, sia per l’esistenza del potenziale conflitto di interessi.

E la riprova del fondamento di quanto vado affermando lo si rinviene nel fatto che, ove venga inviato nel Fondo un dipendente di Cassa Forense, è normato che “i compensi e rimborsi spese che il fondo riconosce al componente del Comitato consuntivo vengono percepiti da Cassa Forense a ristoro delle spese e maggiorazioni retributive erogate nei confronti del dipendente.”

Il prof. Bruno Abbate, Certified Board Member | Governance – Risk Management | International Experience in Auditing and ComplianceI Founding Partner at Wone Global, il 18 gennaio 2022, tra il resto, ha scritto: “Un Advisory Board efficace e utile è composto da persone che conoscono il tuo settore e tutto ciò che può influenzare le operazioni e il valore della tua azienda. Nella costituzione di tale comitato, è necessario prestare particolare attenzione alla composizione dei suoi membri al fine di evitare potenziali conflitti di interesse.

Perché è così importante evitare i conflitti di interesse?

Quando un Advisory Board ha davvero successo, le riunioni sono un luogo in cui regna la fiducia e dove il leader aziendale può parlare dei propri dubbi, paure e aspirazioni. Poiché il comitato non è decisionale, i suoi membri hanno il solo ruolo di supportare l’imprenditore e aiutarlo a prendere decisioni informate.

È l’indipendenza dei membri del comitato che consente loro di porre le domande giuste, di approfondire ed esplorare i punti essenziali volti a garantire il successo dell’azienda.

Azionisti e investitori non coinvolti nelle operazioni

A differenza del consiglio di amministrazione, nessuna decisione viene presa all’interno di un Advisory Board. Tuttavia, la presenza del banchiere o dell’investitore influenzerà necessariamente l’andamento degli scambi tra l’imprenditore e i membri del comitato. È assolutamente comprensibile che gli investitori vogliano proteggere i propri investimenti e l’advisory board è un ottimo strumento per farlo. Ma è da evitare la presenza di un osservatore o di un membro attivo di una banca o di una società di investimento.

Affinché tale comitato rimanga efficiente e i suoi membri siano motivati, è essenziale evitare conflitti di interesse”.

Ricordo che la Commissione bicamerale di controllo sugli Enti previdenziali nel suo Report conclusivo della indagine del 12 giugno 2025, alla pag. 43, così scriveva: “Dall’analisi della citata tabella emerge che gli investimenti alternativi rappresentano una realtà che si sta sempre più sviluppando e consolidando all’interno dei portafogli delle Casse nell’ottica della diversificazione. Peraltro, si può rilevare che una buona parte dell’incremento di tali investimenti deriva da quello degli investimenti in fondi immobiliari, che a sua volta appare connesso alla dismissione/apporto degli immobili detenuti direttamente.

Tali strumenti però, caratterizzandosi per una minore liquidità rispetto alle altre asset class e quindi per una maggiore difficoltà di smobilizzo prima della scadenza, richiedono un costante controllo dei rischi.

In materia, particolare rilievo assumono l’adozione di procedure e misure organizzative, tra le Casse e gli intermediari distributori/produttori, circa l’informativa periodica sull’andamento delle asset class oggetto investimento nonché «rafforzata» in caso di eventuali criticità con riguardo al prodotto o al mercato di riferimento. L’indagine ha però evidenziato che in diverse Casse la tempistica di informativa periodica è identica a quella prevista per gli investitori retail (semestrale e annuale).

Riflessioni ulteriori, e in termini più generali, meriterebbero i «compensi» (gettoni di presenza) percepiti dai soggetti (frequentemente i componenti del Consiglio dei delegati/C.d.A.) indicati dagli Enti per la partecipazione negli Advisory board/comitati consultivi degli OICR Alternativi nonché la trasparenza in merito al conferimento di detti incarichi. Tali compensi, sebbene finalizzati a favorire il controllo sull’andamento gestionale degli OICR, assumono importi non marginali che potrebbero andare a discapito del perseguimento del miglior interesse degli iscritti, ossia della selezione dei migliori prodotti finanziari in termini di rischio/rendimento e connessi costi.”

Da allora né il Parlamento, destinatario del report, né le Casse sono intervenute per correggere quanto segnalato.

Il solito report, che abbiamo visto tante volte, destinato a finire inascoltato negli archivi parlamentari per l’oblio, nella indifferenza del sistema!

E allora mi domando a che cosa serva la Commissione bicamerale, oggi anche inattiva perché l’on Bagnai, che la presiedeva, si è dimesso per andare in una Autority?

A questo punto sono andato a compulsare la politica di gestione dei conflitti di interesse di NEVA SGR che è la società di Venture Capital di Intesa San Paolo, prima banca italiana.

NEVA SGR è partner di startup per sfide globali.

Nella politica di gestione dei conflitti di interesse, pubblicata sul sito di NEVA SGR, nell’ambito dello svolgimento dell’attività di gestione collettiva del risparmio, sono state identificati, tra le ipotesi di conflitto di interesse, al nr. 1 proprio i conflitti derivanti dai rapporti con i sottoscrittori.

“1. Conflitti derivanti dai rapporti con i sottoscrittori.

Rientrano in tale ambito quelle situazioni di conflitto di interesse in cui la SGR o un proprio soggetto rilevante possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese del Fondo ovvero abbiano un interesse diverso da quello del Fondo gestito, nonché l’ipotesi in cui la SGR privilegi gli interessi di un investitore rispetto a quello del FIA. Nello specifico si individuano i seguenti conflitti:

– investimenti in società nelle quali uno o più soggetti rilevanti della SGR detengono una partecipazione;

– detenzione di informazioni privilegiate o confidenziali su Emittenti sensibili da parte di uno o più soggetti rilevanti della SGR;

– conflitti che possono generarsi nell’esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari detenuti dai Fondi;

– investimenti in società che sono state oggetto di investimento da fondi, veicoli o entità, associati a un investitore o da questo gestiti;

– investimenti in società con un indebitamento nei confronti di un investitore o altro soggetto a questo associato;

– co-investimenti con altri fondi, veicoli o entità legati ad un investitore o da questo gestiti;

– cessione di partecipazioni a un investitore del fondo o altro soggetto a questo associato; investimenti in società nelle quali un membro del Comitato di Investimento abbia in corso rapporti di consulenza o d’affari significativi ovvero tali rapporti siano presenti nei confronti dell’acquirente della partecipata in caso di disinvestimento da parte del Fondo;

– attività di valutazione delle partecipazioni detenute dai FIA gestiti ai fini della Relazione annuale e semestrale del FIA.”

E andare a presiedere il CdA di Sicav e Sicaf al 100% di Cassa Forense, in corso di mandato, che però prosegue a mandato concluso, e senza limiti di mandato, non è un palese conflitto di interessi?

La risposta della IA, a me, pare quindi corretta con le note ricadute in termini di danno erariale.

Ma ecco che cosa aveva scritto Cicerone, nel «De Officiis», a proposito del rapporto fra l’utile e l’onesto circa le decisioni politiche dei governi (libro III; 49; traduzione di Anna Resta Barrile, Rizzoli, 1993, p. 353-55): «Belli sono quei casi nei quali si pospone all’onesto un’apparente utilità pubblica. […] Temistocle dopo la vittoria nella guerra contro i Persiani disse nell’assemblea che aveva da proporre un consiglio utile alla città, ma che non era opportuno palesare. Chiese che gli fosse concesso di confidarlo a qualcuno. Il popolo scelse Aristide. Temistocle gli disse che si poteva incendiare segretamente la flotta spartana, ancorata al Giteo, e che con questo atto la potenza di Sparta sarebbe stata distrutta. Ciò udito, Aristide tornò nell’assemblea e in mezzo alla più grande aspettativa disse che la proposta di Temistocle era molto utile, ma non era onesta. E gli Ateniesi, ritenendo che ciò che non era onesto non fosse neppure utile, respinsero su proposta di Aristide ciò che non avevano neanche udito. Si comportarono essi molto meglio di noi, che diamo l’immunità ai pirati e imponiamo tributi agli alleati.» (www.ariannaeditrice.it)

Ma in Cassa Forense non opera anche l’internal audit, compliance erm e combined assurance?

 

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