Casse, compensi da restituire?
Le Casse di previdenza dei professionisti sono pubbliche amministrazioni con personalità giuridica di diritto privato.
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La Procura della Corte dei Conti ha chiesto il rinvio a giudizio del Presidente dell’Enpam e dell’Adepp per aver percepito, tra il 2018 e il 2023, compensi per una cifra significativa dai fondi gestiti dalle SGR a cui l’Enpam ha in parte affidato il proprio patrimonio e che quindi partecipa con propri rappresentanti ai comitati consultivi e assemblee dei fondi stessi.
Viene così alla ribalta una questione che da anni accompagna il dibattito sulle Casse privatizzate e che io ho trattato in versione “Poltronesofà” e cioè il confine tra la gestione degli investimenti, com’è noto a tutt’oggi senza regole cogenti, ancorché la provvista sia costituita da contributi previdenziali obbligatori, i controlli interni e i conflitti di interesse.
La tesi della Procura della Corte dei Conti del Lazio è che i compiti e le funzioni svolte nei fondi gestiti dalle varie SGR, rientrino nei compiti che ha un presidente o un consigliere di amministrazione del CdA di una Cassa di previdenza e che quindi gli emolumenti, così percepiti, dovrebbe essere riversati alla Cassa di appartenenza.
L’art. 53 del d.lgs. 30.03.2001, n. 165 rappresenta uno dei pilastri normativi nella regolamentazione sulle incompatibilità e il cumulo di impieghi e di incarichi nella pubblica amministrazione.
La norma, com’è stato autorevolmente scritto da Armando Pellegrino, in L’art. 53 del d.lgs. 165/2001 in Lavoro e previdenza sociale del 01.03.2025 “è finalizzata a garantire l’imparzialità e la trasparenza nell’esercizio delle funzioni pubbliche, prevenendo conflitti di interesse e situazioni di incompatibilità. La ratio della disposizione, da un lato mira a tutelare la preservazione psicofisica del dipendente, al fine che lo stesso rispetti il dovere di esclusività che impone al dipendente pubblico di dedicarsi in modo esclusivo alle funzioni e ai compiti dell’Amministrazione, evitando attività esterne che possano comprometterne l’efficienza, la neutralità il benessere psico-fisico in linea con i principi di buon andamento e imparzialità. Dall’altro lato la disposizione tutela l’integrità dell’azione amministrativa, evitando qualsiasi sospetto di favoritismo, conflitto di interessi o abuso di posizione”.
Recentemente sono intervenute le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei Conti con la sentenza n. 1 depositata il 22 gennaio 2025.
In quel caso si trattava della posizione di un professore ordinario a tempo pieno in università per il contemporaneo svolgimento di attività e di incarichi non compatibili con tale regime e comunque non autorizzati dall’Ateneo di appartenenza.
Le Sezioni Unite hanno fissato il seguente principio di diritto: “L’obbligo del dipendente pubblico di riversare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte, ex art. 53, comma 7 e 7bis, del d.lgs. 165/2001, si riferisce alle sole situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione), ferma restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l’erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva posta in essere con attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili.”
Nel caso in esame, invece, si tratta di attività autorizzate ma che, a mio giudizio, rientrano esattamente nei compiti che ha il presidente o il consigliere di amministrazione del CdA di una Cassa di previdenza.
Soccorre a questo proposito lo Statuto della Fondazione Enpam, deliberato dall’assemblea nazionale del 01.03.2025, e approvato con decreto interministeriale del 01.04.2025.
All’art. 3, comma 4, si legge che “La Fondazione, per il conseguimento delle sue finalità istituzionali e per migliorare la sua efficienza organizzativa e gestionale, può svolgere attività e promuovere iniziative, aventi ad oggetto anche la costituzione e la partecipazione a società, enti, fondazioni e associazioni in Italia e all’estero. La Fondazione, in particolare, favorisce forme di associazione con enti di previdenza privati aventi analoghe finalità. Attua iniziative finalizzate alla qualificazione dei componenti dei propri organi collegiali in materia di previdenza, assistenza e welfare, nonché nella gestione del patrimonio”.
All’art. 8, comma 4, si dice che “La dotazione patrimoniale della fondazione è impiegata, attraverso oculata diversificazione delle forme e dei tempi degli investimenti che consenta di contemperare l’esigenza della sicurezza degli investimenti con quella di reddittività degli impieghi, tra il resto, in quote di fondi comuni di investimento, azioni o quote di società immobiliari”.
All’art. 18 sono elencati i compiti e le funzioni del consiglio di amministrazione. Al punto h) è previsto il potere di deliberare la costituzione o partecipazione agli enti, società e organismi di cui all’art. 3, comma 4, sopra descritto.
Al comma 2, del medesimo articolo, sta scritto che “Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente le attribuzioni di cui alle lettere c), k) e o) del comma 1 per atti e materie determinati, fissando i limiti e le modalità di esercizio”
La lettera c) riguarda le direttive generali in materia di organizzazione e gestione contabilità per il funzionamento della fondazione.
La lettera k) prevede la delega per amministrare e gestire il patrimonio unitario della fondazione, garantendo l’equilibrio finanziario della stessa e l’integrità della riserva legale.
La lettera o) riguarda invece la concessione di prestazioni assistenziali.
Dal complesso di questa normativa mi pare confermato il fatto che l’attività svolta dal Presidente presso fondi o enti in cui Enpam investe una parte del suo patrimonio sia da ricondursi esattamente alle funzioni del medesimo Presidente, con la conseguenza che gli emolumenti così introitati dovevano essere riversati all’Ente stesso.
Questo ovviamente vale per tutte le Casse di previdenza dei professionisti che farebbero bene a non trascurare questi aspetti destinati a sfociare, prima o poi, in un giudizio contabile.
Vedremo cosa ne penserà sul punto la Corte dei Conti del Lazio.
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