Violenza sessuale: la lotteria della “minore gravità”
Il tema che abbiamo scelto di affrontare è complesso e difficile, come sempre accade quando la questione è gravata da forti condizionamenti culturali e ideologici.
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Ma quando si hanno a cuore -come per noi de L’Eccezione- valori non negoziabili come, in questo caso, quelli della certezza del diritto e della necessaria tipicità delle norme incriminatrici, non c’è motivo di esitare. La questione, d’altro canto, è molto chiara. La riforma del 1996 sui reati di violenza sessuale fu una conquista di civiltà perfino tradiva. Il fatto che la “violenza carnale” e gli “atti di libidine violenta” fossero qualificati non come reati contro la persona, ma come reati contro la morale pubblica, costituiva un intollerabile retaggio della cultura fascista, del quale troppo tardi ci siamo liberati, consentendo finalmente al nostro Paese di allinearsi ai parametri di civiltà giuridica di tutte le democrazie contemporanee. Già di segno diverso fu invece la scelta, che avrebbe meritato una più accurata ponderazione, di eliminare ogni distinzione concettuale tra -appunto- violenza carnale e atti di libidine violenta, dissolvendola nella comune nozione di “violenza sessuale”. La scelta, chiarissima nel dibattito che la precedette, fu principalmente motivata dalla intenzione di sottrarre le vittime del reato ad approfondimenti investigativi, sia nella fase delle indagini che ancor di più in quella dibattimentale, che spesso si traducevano in ricostruzioni particolareggiate umilianti e odiose.
Senonché quella scelta semantica (ogni atto sessuale realizzato senza consenso è “violenza sessuale”), non poté sottrarsi al confronto con una realtà semplicemente insuperabile: non tutte le violenze sessuali sono connotate dalla medesima gravità. E d’altro canto, si dovrà pur considerare che
anche la vituperata distinzione normativa del codice Rocco manteneva per entrambe le fattispecie di reato la esplicita qualificazione di “violenza”: gli atti di libidine erano “violenti” al pari della più grave “vio
lenza carnale”. Perciò lo stesso legislatore della riforma, di fronte ad una realtà impermeabile a qualsivoglia pretesa ideologica o simbolica, dovette inserire quella che oggi la Corte costituzionale qualifica come una “valvola di sicurezza”: una diminuente di enorme impatto sul giudizio e sulla pena (riduzione fino a due terzi, esclusione delle ostatività verso le misure alternative alla detenzione) per le violenze sessuali di “minore gravità”, qualunque cosa ciò possa significare. Risultato: se la veda il giudice, con la sua valutazione delle modalità del fatto concreto, e naturalmente la sua sensibilità personale e culturale e la sua piena discrezionalità di giudizio. Una scelta legislativa che ha determinato e determina, in concreto, una autentica lotteria giudiziaria (leggete la nostra quarta pagina, per rendervene conto). Una indeterminatezza della norma incriminatrice talmente evidente, da aver indotto la Corte costituzionale ad intervenire più volte, da ultimo estendendo l’applicazione della diminuente perfino alla ipotesi più grave e odiosa di violenza sessuale, cioè quella di gruppo. Una incertezza normativa che ha prodotto, inesorabilmente, una ormai incontrollabile ed arbitraria libertà, soprattutto nei media e quindi nel linguaggio sociale, di definire a caratteri cubitali come “stupro” qualunque forma, anche la meno grave, di atto sessuale senza consenso, fosse anche un fugace (e pur sempre odioso e meritevole di punizione, sia ben chiaro) palpeggiamento. Insomma, la legge riconosce che non tutte le violenze sessuali sono uguali, rendendo possibile un trattamento sanzionatorio radicalmente diverso
per quelle “meno gravi”, ma nessuno si azzardi a tentarne una definizione. Se la veda il giudice, secondo
coscienza e personale sensibilità.
Con il risultato che, in nome di una scelta puramente ideologica, può accadere – e quotidianamente accade – che imputati per fatti di medesima gravità possano venire puniti con condanne di incommensurabile diversità. Se ne può almeno parlare?
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