Legge Foti, nuovo schiaffo dalla Corte dei conti
La Corte costituzionale chiamata a giudicare doppio tetto e retroattività della riforma.
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Non passa giorno che non vi sia notizia di un nuovo rinvio alla Corte Costituzionale della legge 07.01.2006, n. 1, modifiche alla legge 14.01.1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei Conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale.
Questa volta a pronunciarsi è la Corte dei Conti, Sez. Giur. Lombardia, con ordinanza 27.08.2026, n. 25, nel giudizio di responsabilità amministrativa di un funzionario comunale per mancata conclusione del procedimento amministrativo di riconoscimento a un dipendente del compenso per ferie non godute.
Questo il rinvio alla Corte Costituzionale:
“In presenza di un danno erariale giudizialmente accertato, la sopravvenuta disciplina introdotta dalla l. n. 1/2026, imponendo al giudice contabile l’obbligatoria applicazione del potere riduttivo nella misura prestabilita del c.d. doppio “tetto risarcitorio”, determina una irragionevole compressione della funzione risarcitoria e deterrente della responsabilità amministrativa, in quanto – degradando il risarcimento ad un indennizzo meramente simbolico e trasferendo sulla collettività la quota prevalente del pregiudizio subito dall’amministrazione – si risolve in un iniquo vantaggio per l’autore dell’illecito cui sia stato causalmente imputato il danno erariale a titolo di colpa grave, con conseguente grave pregiudizio dei principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza, buon andamento della pubblica amministrazione e tutela delle finanze pubbliche.
Deve essere rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 6, l. n. 1/2026, che estende la nuova disciplina della responsabilità amministrativa ai procedimenti e giudizi pendenti, in quanto la retroattiva applicazione del più favorevole regime limitativo della responsabilità risarcitoria, rispetto a fatti già perfezionatisi e controversie già instaurate, appare suscettibile di ledere i principi di affidamento, di certezza del diritto, dell’effettività della tutela giurisdizionale e della parità delle parti nel processo; infatti, ogni deroga al principio di irretroattività delle leggi, recato dall’art.11 delle preleggi (Disposizioni sulla legge in generale), ancorché non abbia copertura costituzionale, deve essere comunque oggetto di uno stringente controllo di costituzionalità da vagliare anche alla luce dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza sanciti dall’art. 3 Cost., che qui appaiono violati, sia per mancanza di coerenza interna tra la retroattività norma e la sua ratio, che per l’inidoneità della stessa a perseguire l’obiettivo del buon andamento della pubblica amministrazione, essendo indubbio, infatti, che l’efficacia retroattiva della norma non sia funzionale al dichiarato obiettivo di contrastare il fenomeno della cd. “paura della firma”, dal momento che il funzionario ha già posto in essere la propria condotta alla luce del quadro normativo previgente, quanto piuttosto a realizzare un’irragionevole ingerenza del legislatore sull’esito dei giudizi in corso.
Sussiste la colpa grave del responsabile del procedimento che, a fronte di una domanda di monetizzazione delle ferie non godute, legittimamente fondata e reiteratamente sollecitata dall’interessata, ometta di adottare il provvedimento finale ovvero di trasmettere gli atti all’organo competente, determinando l’instaurazione di un contenzioso giudiziale conclusosi con il pagamento, da parte del Comune, delle spese legali sostenute dal dipendente, configuranti danno erariale quale maggiore esborso causalmente riconducibile all’inerzia amministrativa.
Tutte le fattispecie, verificatesi nella vigenza dell’art. 21 del d.l. n. 76/2020 (cd. “scudo erariale) e che non siano coperte da sentenza passata in giudicato, devono essere valutate esclusivamente alla stregua del nuovo regime (ivi compreso quello dell’elemento psicologico e del “doppio tetto” risarcitorio) introdotto dalla l. n. 1/2026, il cui art.6 dispone l’applicazione immediata del nuovo regime a tutti i giudizi in corso, senza alcuna distinzione tra condotte attive od omissive sub iudice (nella specie si trattava di una ipotesi di danno derivante da omissione, consistita nella mancata conclusione del procedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento di un Comune e nel conseguente insorgere di un contenzioso giudiziario sfociato nella soccombenza
dell’ente).”
Sulla rivista della Corte dei Conti, fascicolo 4, l’articolato commento del prof. Sergio Foà per il quale: «“La “paura della firma” o “fatica dell’amministrare”, secondo un assioma indimostrato e comunque incoerente con il “sistema” della responsabilità amministrativo contabile, che rinviene già nella “colpa grave” il punto di equilibrio tra la tutela dell’erario, la tutela dei dipendenti e l’efficienza amministrativa, scoraggiando comportamenti particolarmente negligenti senza paralizzare l’azione pubblica. Il “punto di equilibrio” della colpa grave rappresenta la ripartizione del rischio tra amministrazione e funzionario, tra overdeterrence (troppa paura di sbagliare, blocco della pubblica amministrazione) e underdeterrence (mancanza di sanzione, danno all’erario). Tale assetto risponde, secondo il noto insegnamento della Corte costituzionale, “alla finalità di determinare quanto del rischio dell’attività debba restare a carico dell’apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo”. Secondo la rimessione in esame, l’aggiunta al “già benevolo criterio di imputazione della “colpa grave”, del “doppio tetto” risarcitorio, oltre al richiamato regime assicurativo, comporta il venir meno del suddetto “punto di equilibrio” a fronte di una irragionevole scelta legislativa sbilanciata totalmente verso l’underdeterrence (mancanza di sanzione effettiva, simbolico risarcimento del danno all’erario) a discapito della responsabilizzazione del funzionario e amministratore pubblico, dell’efficienza amministrativa e a discapito del bilancio pubblico (e dunque della cittadinanza incolpevole) che si accolla il costo della sostanziale irresponsabilità di amministratori e dipendenti pubblici, con conseguente evidente sproporzione, e dunque irragionevolezza, dell’intervento normativo. A fronte del mero auspicio di miglioramento dell’efficienza amministrativa, è invece certo l’accollo alla collettività e sui bilanci pubblici della restante quota del 70 per cento del danno, lesiva della tassazione patita dai cittadini e degli equilibri contabili pubblici. Alla “certa” riduzione ex lege del danno non consegue necessariamente un più razionale conseguimento della buona amministrazione, come eloquenti precedenti normativi insegnano. A riguardo, l’ordinanza di rimessione ricorda come né l’innalzamento dell’elemento psicologico da colpa a colpa grave ad opera della l. n. 639/1996, né la mitigazione alla perseguibilità del danno all’immagine ex art. 17, c. 30-ter, d.l. n. 78/2009, né lo scudo erariale introdotto dall’art. 21, d.l. n. 76/2020, abbiano reso più efficiente, rapida e razionale l’azione della pubblica amministrazione e dei suoi dipendenti. Come chi scrive ha già sottolineato, si tratta di comprendere quanto il principio del risultato, cui la stessa riforma si ispira, può resistere a tale conclamata underdeterrence, pena lo svilimento del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.»
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