Anno: XXVIII - Numero 169    
Martedì 8 Settembre 2026 ore 13:30
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Misure di prevenzione, garanzie da riscrivere

La Corte d’Appello di Roma riapre il nodo della competenza e mette in discussione le tutele del sistema.

Misure di prevenzione, garanzie da riscrivere

Il problema non è soltanto stabilire quale giudice debba decidere. In gioco c’è qualcosa di più importante: il confine tra l’efficienza della giustizia e la tutela dei diritti fondamentali.

La nuova ordinanza della Corte d’Appello di Roma, che rimette alla Corte costituzionale una delicata questione sulle misure di prevenzione, riporta al centro un sistema che da tempo mostra crepe evidenti. Un sistema nel quale l’esigenza di intervenire rapidamente può finire per comprimere, o comunque differenziare, le garanzie riconosciute a chi subisce un provvedimento destinato a incidere profondamente sulla libertà personale.

Il nodo riguarda l’aggravamento delle misure di prevenzione e, in particolare, l’individuazione del giudice competente quando il provvedimento originario è ancora oggetto di impugnazione.

L’articolo 11 del Codice Antimafia stabilisce che la misura può essere revocata o modificata dall’organo che l’ha emanata. Una formula apparentemente chiara, ma sulla quale la giurisprudenza ha costruito interpretazioni profondamente diverse.

Secondo l’orientamento oggi prevalente della Cassazione, durante la pendenza dell’appello la competenza sulle richieste di aggravamento spetta alla Corte d’Appello. La logica è quella della concentrazione processuale: evitare che più giudici intervengano contemporaneamente sulla stessa vicenda e impedire una frammentazione della cognizione.

La Corte d’Appello di Roma, però, contesta questa impostazione e indica una serie di possibili profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Il primo riguarda le garanzie difensive. Se l’aggravamento viene disposto direttamente in appello, il destinatario della misura perde, di fatto, un grado di giudizio di merito. Potrà ricorrere in Cassazione, ma soltanto per violazione di legge.

La conseguenza è evidente: due persone che si trovano nella stessa situazione potrebbero godere di tutele processuali diverse semplicemente perché la richiesta di aggravamento viene presentata in un momento diverso del procedimento. Prima o dopo la definizione dell’appello. Una differenza che, secondo la Corte rimettente, rischia di dipendere dalla pura casualità del calendario giudiziario.

È questo uno degli aspetti più delicati dell’intera vicenda. Perché una garanzia processuale non dovrebbe dipendere dalla maggiore o minore velocità con cui un ufficio giudiziario riesce a definire un procedimento.

C’è poi la questione del giudice naturale precostituito per legge. La competenza, secondo la tesi della Corte romana, dovrebbe essere prevedibile e individuabile sulla base di criteri fissati dalla legge. Se, invece, il giudice competente cambia a seconda della fase raggiunta dal procedimento, entra in gioco un elemento che l’interessato non può controllare.

L’ordinanza solleva inoltre il problema della terzietà. La stessa Corte d’Appello potrebbe trovarsi a giudicare sia sulla misura originaria sia sul suo eventuale aggravamento. Una sovrapposizione che, secondo i giudici romani, rischia di rendere meno netta la separazione tra i due piani decisori.

Non tutti gli argomenti, tuttavia, sembrano avere la stessa forza. La stessa analisi dell’Osservatorio delle Misure Patrimoniali e di Prevenzione evidenzia come, nel processo penale, il giudice che procede possa assumere anche decisioni cautelari senza che questo determini automaticamente una situazione di incompatibilità. Gli spazi per un eventuale accoglimento della questione, dunque, non appaiono particolarmente ampi su questo fronte.

Ma sarebbe un errore fermarsi alla sola questione tecnica della competenza.

Il vero significato dell’ordinanza sta probabilmente nel problema più generale che porta nuovamente alla luce: il processo di prevenzione continua a essere regolato da una disciplina che appare sempre meno adeguata rispetto alla rilevanza degli interessi e dei diritti coinvolti.

Le misure di prevenzione hanno assunto negli anni un peso crescente. Possono incidere sulla libertà personale e sul patrimonio e producono conseguenze particolarmente rilevanti nella vita delle persone. Eppure il sistema processuale che ne disciplina l’applicazione continua a presentare lacune, incertezze interpretative e garanzie che non sempre sembrano allineate alla gravità degli effetti prodotti.

Non è una critica isolata. La stessa Cassazione ha parlato di uno «statuto debole del processo di prevenzione», mentre la Corte costituzionale ha auspicato un intervento capace di disciplinare con maggiore precisione il procedimento, soprattutto nella sua dimensione cautelare.

La decisione della Consulta dirà se l’interpretazione oggi prevalente sulla competenza potrà resistere al vaglio costituzionale. Ma il problema resterà comunque sul tavolo.

Tra le numerose riforme della giustizia delle quali si discute, quella del sistema delle misure di prevenzione rischia di restare ai margini. Eppure è proprio qui che emerge una contraddizione sempre più difficile da ignorare: si continuano ad ampliare gli strumenti di intervento, mentre le regole destinate a garantire pienamente il contraddittorio e il diritto di difesa restano spesso affidate a un complesso intreccio di interpretazioni giurisprudenziali.

Ed è questo, probabilmente, il punto sul quale il legislatore non potrà continuare a voltarsi dall’altra parte. L’efficienza della giustizia è un valore fondamentale. Ma non può diventare la scorciatoia attraverso la quale si accettano garanzie più deboli.

Quando in gioco ci sono libertà e diritti, la chiarezza delle regole non è un ostacolo alla giustizia. È una delle condizioni indispensabili perché la giustizia possa davvero definirsi tale.

 

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