Casse previdenziali, il Governo non può più ignorare i rischi
Dal 2011 manca il regolamento sugli investimenti: una lacuna che espone risparmio previdenziale e futuro delle pensioni.
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Prevedere il futuro è impossibile.
Leggere il presente è difficile, ma possibile.
La Corte dei Conti, ai sensi della legge 21.03.1958, n. 259 e del d.lgs. 30.06.1994, n. 509, art. 3, comma 5, esercita annualmente, per il tramite della sua Sezione enti, il controllo generale sulla gestione finanziaria delle singole Casse, per assicurarne la legalità e l’efficacia, e riferisce al Parlamento su ciascuna di esse.
Controllo generale che il legislatore ha ritenuto dovesse permanere, nonostante la natura di soggetto privato assegnato alle Casse dei professionisti, in ragione della natura sicuramente pubblica della delicata missione affidata alle stesse, che si sostanzia nell’erogare agli assicurati le prestazioni pensionistiche e gli altri benefici di natura previdenziale prevista dalla normativa vigente, e dell’obbligatorietà della contribuzione prevista dalla legge.
Le singole relazioni annuali vogliono, dunque, costituire un utile strumento per le analisi e gli interventi propositivi demandati agli organi parlamentari.
Detti referti analizzano, infatti, all’indomani dell’approvazione da parte degli organi di gestione delle Casse dei bilanci, i principali aspetti gestionali, i cui andamenti si riflettono sul risultato economico e sulla situazione patrimoniale.
La mia impressione è che, anno dopo anno, questi referti finiscano negli scantinati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero delle finanze e per, avvocati e notai, del Ministero della giustizia.
Dico questo perché l’art. 14, comma 3, del d.l. 06.07.2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15.07.2011, n. 111, dopo aver previsto anche per le Casse di previdenza dei professionisti una specifica disciplina in materia di investimenti delle risorse finanziarie, di conflitti di interesse e della banca depositaria, ha affidato ad un regolamento ministeriale la definizione della relativa disciplina.
L’istruttoria sul regolamento ministeriale è stata avviata, con l’acquisizione di ben tre pareri del Consiglio di Stato, ma dal 2011 il regolamento investimenti per le Casse di previdenza dei professionisti non è mai stato pubblicato in Gazzetta ufficiale.
Il Presidente della Covip, in numerose audizioni presso la Commissione bicamerale di controllo sugli enti previdenziali, ha condivisibilmente rilevato che le Casse risultano essere ancora oggi “gli unici investitori istituzionali affrancati da una regolamentazione unitaria in materia che, viceversa, è di livello primario e secondario per i fondi pensione”.
Tale lacuna, che si prolunga dal 2011 ad oggi, 2026, comporta una diretta e incontestabile responsabilità del Governo.
È vero che nell’inerzia del Governo le Casse hanno adottato i criteri formulati dall’Adepp e anche le disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento adottate dalla Covip il 16.02.2012 per i fondi pensione, ma tale disciplina, attenendo principalmente alla materia della previdenza complementare, finanziata dal sistema a capitalizzazione e non a ripartizione, non è cogente per gli enti previdenziali ed è stata rielaborata in maniera diversificata, per quanto riguarda sia i contenuti sia le strutture operative, da ciascuna Cassa sulla base di scelte riconducibile all’autonomia loro riconosciuta dal d.lgs. 509 del 1994 e 103 del 1996.
Ma la Corte dei Conti è anche andata oltre affermando che le Casse di previdenza dei professionisti devono assicurare tendenzialmente l’equilibrio di lungo periodo con le entrate contributive e non, quindi, con quella derivanti dalla gestione del patrimonio.
Molto Casse di previdenza già denunciano oggi una costante riduzione del numero degli iscritti (si veda ad esempio Cassa Forense e Inarcassa) con conseguente riduzione delle entrate contributive (salvo aumentare la contribuzione) come riflesso di fattori demografici e biometrici, nonché dell’andamento sfavorevole del mercato del lavoro in determinati settori.
Date queste premesse, il regolamento investimenti, previsto dall’art. 14, comma 3, del d.l. 98 del 2011, assume significativa rilevanza, in quanto necessario al fine di assicurare completezza al sistema nazionale delle regole chiamate a disciplinare la gestione del risparmio, mediante disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziere, dei conflitti di interesse e della banca depositaria.
Va tenuta a mente la natura peculiare del risparmio previdenziale, che mal si presta ad essere investito in attiva caratterizzate da alti livelli di rischio / rendimento, impedendo qualunque tentativo di spingere le Casse verso questo crinale che finirebbe per contraddire la loro funzione, con palese violazione dell’art. 38 della nostra Carta Costituzionale.
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