Anno: XXVIII - Numero 159    
Mercoledì 25 Agosto 2026 ore 13:30
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ZITTI E BUONI: COSÌ SI COLPISCE LA DIFESA

Segnalazioni ed esposti contro gli avvocati rischiano di trasformare il disciplinare in uno strumento di pressione e intimidazione.

ZITTI E BUONI: COSÌ SI COLPISCE LA DIFESA

“Fidatevi del vostro magistrato: a voi si addice tenere sempre la bocca chiusa”. La frase, tratta da una satira di Heinrich Heine del 1854, oggi suona meno lontana di quanto dovrebbe. Nessuno, naturalmente, ordina più agli avvocati di tacere. Non ce n’è bisogno. È sufficiente rendere il prezzo della parola abbastanza alto.

Ed è qui che si apre una questione che riguarda non soltanto gli avvocati, ma il diritto stesso alla difesa.

Segnalazioni disciplinari, esposti, denunce e procedimenti possono diventare, quando usati impropriamente, strumenti di pressione. Non occorre nemmeno arrivare a una condanna. Basta avviare la macchina. Il tempo, l’incertezza, la necessità di difendersi, il peso di un procedimento che resta aperto per mesi o anni possono produrre un effetto che precede qualsiasi decisione: convincere chi parla a pensarci due volte prima di farlo ancora.

Il problema non è teorico.

Nel caso del processo “Angeli e Demoni”, alcuni difensori furono indagati per calunnia dopo avere sollevato un’eccezione processuale. L’avviso di conclusione delle indagini arrivò nei giorni delle arringhe dei querelati. Il procedimento si è poi concluso nel 2025 con l’archiviazione, riconoscendo che quell’eccezione costituiva legittimo esercizio del diritto di difesa.

Ma la domanda resta: possibile che un avvocato debba temere conseguenze penali per avere svolto il proprio mestiere?

Il punto è proprio questo. Ciò che dovrebbe essere contrastato dentro il processo rischia di essere trasferito fuori dal processo. Alla dialettica processuale si sostituisce la segnalazione. Alla replica si affianca l’esposto. Alla confutazione si aggiunge la pressione.

E c’è poi il terreno disciplinare.

L’articolo 105 del codice di procedura penale nasce come garanzia: il giudice non punisce direttamente il difensore, ma riferisce all’Ordine professionale. Tuttavia, il potere di segnalazione può estendersi anche ad altri casi di presunta violazione dei doveri di lealtà e probità, coinvolgendo pure il pubblico ministero. Una clausola ampia, che rischia di trasformare l’avversario processuale in un potenziale attivatore della macchina disciplinare.

Le conseguenze possono essere paradossali.

Un avvocato può essere segnalato per avere chiesto puntualità nell’inizio di un’udienza, dovendo rispettare altri impegni professionali. Può essere esposto per avere illustrato in aula le ragioni di una ricusazione, cioè per avere compiuto proprio l’atto che la legge richiede di compiere in quella sede.

E quando una segnalazione viene archiviata per manifesta infondatezza, il danno non sempre finisce lì. Perché il problema non è soltanto come si conclude il procedimento. È quanto dura.

Ed è questa la vera asimmetria.

Presentare una segnalazione può costare poco a chi la propone. Difendersi costa tempo, energie, reputazione e risorse a chi la subisce. E mentre il procedimento resta aperto, l’effetto è già prodotto: l’avvocato sa che ogni parola, ogni eccezione, ogni iniziativa processuale potrebbe trasformarsi in un nuovo fascicolo.

È così che il silenzio diventa conveniente.

Il tema assume un rilievo ancora maggiore alla luce della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione della professione di avvocato, firmata dall’Italia nel 2025, che richiama proprio la necessità di assicurare l’indipendenza della professione e di prevenire l’uso improprio dei procedimenti disciplinari.

Perché l’indipendenza dell’avvocato non è un privilegio corporativo. È la garanzia del cittadino.

Un difensore che teme conseguenze personali ogni volta che solleva un’eccezione scomoda, critica un provvedimento, denuncia un’anomalia o esercita fino in fondo il proprio mandato non è più completamente libero di difendere. E se l’avvocato non è libero, a perdere non è soltanto l’avvocato.

Perde il suo assistito.

Si celebrano gli avvocati come sentinelle dei diritti. Ma una sentinella che deve prima calcolare quanto le costerà dare l’allarme rischia di abbassare lo sguardo.

Nessuno oggi scriverebbe in un provvedimento: “A voi si addice tenere la bocca chiusa”.

Non serve.

Basta che parlare costi abbastanza. E che il conto arrivi il più tardi possibile.

 

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