Le Casse di Previdenza dei professionisti e le criticità di sistema
Calo degli iscritti, pensioni in aumento e rendimenti decisivi: senza riforme strutturali, la sostenibilità futura rischia di deragliare.
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Gli iscritti alle Casse di previdenza sono 1,657 milioni dei quali circa 1,378 milioni sono liberi professionisti e 130 mila sono pensionati attivi, in base ai dati MEF 2023 e Adepp 2024.
Le Casse (19) hanno 13,9 miliardi di entrate contributive meno 640 milioni di trasferimenti allo Stato a fronte di 9,5 miliardi di uscite per prestazioni attraverso l’erogazione di 520 mila pensioni con 200 milioni di prestazioni per welfare integrato.
Il patrimonio delle Casse è passato da poco a 125,2 miliardi di euro.
Questi i dati offerti dal report sugli stati generali della previdenza dei liberi professionisti di Adepp del 2026.
Le Casse di previdenza sono gli enti gestori della previdenza obbligatoria dei liberi professionisti, iscritti ad un Ordine.
I Fondi pensione, invece, gestiscono la previdenza integrativa volontaria.
Le Casse di previdenza del 509/94 funzionano con il sistema di finanziamento a ripartizione mentre quelle del 103/96 con il sistema di finanziamento a capitalizzazione, come i Fondi pensione.
Nelle Casse del 509, i montanti contributivi non sono registrati nei bilanci consuntivi e di previsione e, quindi, non vi è evidenza del debito latente.
Nelle Casse del 103, invece, lo stato patrimoniale, tra le passività, registra i montanti contributivi degli iscritti attivi e la parte residua dei montanti relativi ai pensionati.
I montanti rappresentano le promesse pensionistiche, cioè il debito latente.
E veniamo ora agli investimenti dei montanti contributivi.
I Fondi pensione sono regolati da una legislazione all’avanguardia europea mentre le Casse di previdenza non dispongono, per gli investimenti, di una regolamentazione cogente che attendono, invano, dal 2010.
I Fondi pensione, che investono i montanti contributivi volontari, sono regolati dalla delibera della Covip del 09.12.1999 e successive e, in particolare, dalla delibera 29.07.2020.
Le Casse di previdenza dei professionisti hanno però un problema demografico e di redditività.
Il primo indicatore di sostenibilità della spesa nel medio e lungo termine è il saldo pensionistico, cioè il rapporto tra l’insieme delle entrate contributive (contributi soggettivi e integrativi ) e il costo per l’erogazione delle pensioni.
A fronte della riduzione del numero degli iscritti e l’invecchiamento e l’aumento delle pensioni,molte Casse del 509/1994 denunciano nel medio termine un saldo previdenziale negativo il che significa dover attingere, prima al rendimento del patrimonio e poi al patrimonio stesso per pagare le pensioni.
Il patrimonio delle Casse di previdenza viene investito sui mercati finanziari però senza regole cogenti che si attendono, invano, sin dal 2010, regole cogenti che invece esistono per i Fondi Pensione che gestiscono la previdenza volontaria di secondo pilastro, secondo il sistema finanziario della capitalizzazione.
Alla luce di qaunto sopra risulta evidente che la sostenibilità di lungo periodo delle casse di previdenza dei liberi professionisti dipenderà sempre piu’ dal patrimonio accumulato e dal suo rendimento più che dalle entrate contributive.
Questo pero’ comporta la traslazione sugli iscritti, obbligati per legge ad esserlo, il rischio dei mercati finanziari e questo non mi pare in linea con l’art. 38 della nostra carta costituzionale.
Il primo passo che le Casse dei professionisti dovrebbero fare sarebbe quello di fondersi in una unica Cassa per meglio affrontare i problemi demografici e reddituali con notevole risparmio di economie di scala, per poi valutare il rientro in INPS in situazione di capacità di contrarre e non perche’ coatte, come è accaduto per Inpgi 1 che il 1° luglio 2022 è confluita nell’INPS a causa del grave squilibrio tra prestazioni ed entrate contributive.
Ma i vari management difendono la specificità di ogni singola Cassa e si oppngono al cambiamento.
Ma la previdenza è un lungo treno sempre in movimento e non capire in anticipo l’evoluzione dei dati, porta al deragliamento del convoglio.
Per le Casse del 103 del 1996 Itinerari Previdenziali nel report del 2026 la vede cosi :
Nel contesto della transizione demografica, delle trasformazioni del lavoro professionale e delle persistenti criticità legate alla dinamica dei redditi autonomi, gli Enti istituiti ai sensi del d.lgs. n. 103 del 1996 sono
chiamati a rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di pilastro del welfare professionale, attraverso strumenti capaci di coniugare sostenibilità finanziaria, adeguatezza delle prestazioni e sostegno allo sviluppo delle professioni.
In un sistema integralmente contributivo, l’equilibrio previdenziale è strettamente connesso all’andamento dei redditi professionali lungo l’intero ciclo lavorativo. Ne consegue che le politiche previdenziali non possono essere considerate separatamente dalle politiche di sostegno al lavoro autonomo e alla continuità reddituale degli iscritti. In tale prospettiva, il rafforzamento dell’azione degli Enti richiede un approccio integrato fondato sulla collaborazione tra Stato, Casse professionali e iscritti, ciascuno nell’ambito delle rispettive responsabilità istituzionali.
Per tali motivi, il welfare degli enti di previdenza è chiamato a perseguire obiettivi che assicurino maggiore flessibilità delle politiche previdenziali, in modo da adeguarsi ai cambiamenti in atto nel mercato del lavoro professionale; favorire la compartecipazione attiva degli iscritti, quale condizione essenziale per garantire adeguati percorsi di accumulazione contributiva; promuovere interventi dello Stato volti a sostenere dinamiche virtuose dei redditi professionali e quindi della base imponibile contributiva; rafforzare le platee assicurate e ridurre, ovvero redistribuire in modo coerente con le finalità costituzionali perseguite dagli enti, il carico della fiscalità gravante sul risparmio previdenziale. Su tali principi si fondano alcune proposte di sviluppo del sistema che gli Enti rivolgono al decisore politico e che vengono di seguito sinteticamente illustrate.
Un primo ambito di intervento riguarda l’introduzione di strumenti di maggiore flessibilità nell’utilizzo del montante contributivo individuale, anche attraverso un più ampio impiego del contributo integrativo a fini previdenziali. In particolare, la possibilità di destinare quote aggiuntive del contributo integrativo alla costruzione di un trattamento di fine attività professionale consentirebbe agli iscritti di disporre, al momento del pensionamento, di strumenti più efficaci per accompagnare la transizione dalla fase attiva alla quiescenza, rafforzando al contempo l’adeguatezza delle prestazioni.
Un secondo ambito di intervento riguarda la coerenza tra orizzonte temporale degli investimenti previdenziali e criteri di valutazione dell’equilibrio tra rendimenti patrimoniali e rivalutazione dei montanti contributivi.
L’introduzione di un periodo di valutazione pluriennale, almeno quinquennale, consentirebbe di superare le rigidità dell’attuale verifica annuale, rendendo più efficiente la gestione finanziaria e maggiormente coerente con la natura di lungo periodo delle politiche di investimento degli Enti.
Particolare rilievo assume inoltre il tema della fiscalità applicata al risparmio previdenziale obbligatorio.
L’attuale sistema continua a prevedere una forma di doppia imposizione, in fase di accumulo e in fase di erogazione delle prestazioni, che riduce l’efficacia complessiva dell’azione previdenziale. Un progressivo allineamento del regime fiscale delle Casse a quello della previdenza complementare consentirebbe di liberare risorse significative da destinare al rafforzamento degli interventi di welfare attivo, alla formazione professionale, al sostegno al reddito e alle politiche di ricambio generazionale, valorizzando ulteriormente il ruolo sussidiario degli Enti nel sistema di protezione sociale del Paese.
In un quadro caratterizzato dalla progressiva riduzione delle iscrizioni agli albi tradizionali e dall’emergere di nuove professionalità, appare altresì opportuno valutare interventi normativi finalizzati all’ampliamento delle platee assicurate, anche mediante l’inclusione di professioni affini disciplinate dalla legge n. 4 del 2013. Tale processo, da realizzare nel rispetto della sostenibilità tecnico-attuariale delle gestioni, contribuirebbe a rafforzare la base contributiva degli Enti e a consolidarne il ruolo quali istituzioni di riferimento per la tutela previdenziale del lavoro professionale autonomo.
Nel loro insieme, questi interventi delineano un percorso evolutivo coerente con la natura contributiva del sistema delineato dal d.lgs. n. 103 del 1996 e con la funzione costituzionale di tutela del lavoro professionale.
Rafforzare l’autonomia gestionale, migliorare l’efficienza finanziaria e sostenere lo sviluppo delle professioni rappresentano condizioni essenziali per garantire anche nei prossimi decenni la sostenibilità delle gestioni e l’adeguatezza delle prestazioni, confermando il ruolo degli Enti quali protagonisti di un moderno welfare professionale integrato e generativo di valore per il professionista, la comunità ed il Paese”.
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