Anno: XXVIII - Numero 147    
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Nessuna “ghigliottina” sulle procure: il Csm smaschera il finto Grande Fratello

Nessun monitoraggio generalizzato, solo obblighi limitati. E chi non diffonde gli atti lo fa per scelta personale

Nessuna “ghigliottina” sulle procure: il Csm smaschera il finto Grande Fratello

La paura del “Grande Fratello” giudiziario era infondata. O, forse, sbadierarla era solo una scelta politica, un tentativo di far passare un messaggio consolidatosi con il tentativo di separare le carriere: quello che i magistrati vanno controllati. Ma i timori legati alle linee guida del Csm, un pannicello caldo per ridurre (senza riuscire ad azzerarla) la gogna mediatica che si scatena sugli indagati, sono stati presto polverizzati dal Csm. Che di fatto ha chiarito un punto: tutto rimane come prima, l’unica preghiera è quella di aggiornare le informazioni che si danno nei comunicati o nelle conferenze stampa quando si fa il nome dell’indagato.

Come ciò possa tradursi in una ghigliottina sui magistrati non è dato comprenderlo. Anche perché i metodi per aggirare le regole ci sono tutti e appaiono evidenti dalle risposte che la Settima Commissione ha fornito ai quesiti avanzati dal presidente del Tribunale di Milano e dalla procura generale di Firenze. Firenze, città in cui gli atti sul sequestro di sette sezioni del carcere di Sollicciano erano rimasti top secret per «colpa», secondo la procura, delle linee guida. Non era necessario, chiariscono ora dal Csm: la diffusione degli atti rimane quella stabilita dalla legge. Cosa chiarissima sin da subito.

All’indomani della denuncia dei procuratori del distretto di Napoli, convinti di essere «sorvegliati speciali» e sotto l’occhio di un «Grande Fratello» per il sol fatto di dover comunicare la privazione della libertà altrui con pochissime accortezze in più rispetto al passato, Palazzo Bachelet ha elaborato delle risposte che verranno discusse mercoledì, nell’ultimo plenum prima delle vacanze estive. Tra le toghe italiane si era ormai diffusa (e in alcuni casi forse simulata) una vera e propria sindrome: il timore che l’obbligo di tutelare la presunzione di innocenza si trasformasse in una condanna al monitoraggio perpetuo di giornali e tv, o – peggio – in una trappola per gli stessi pm.

Ma la Settima Commissione ha smontato il teorema: le linee guida sulla comunicazione non servono a mettere il bavaglio alla stampa, che rimane responsabile di ciò che rende pubblico, né a trasformare i magistrati in burocrati costretti a spulciare e correggere gli archivi. Quel documento, esordisce la delibera, non modifica «la disciplina processuale relativa al rilascio di atti o copie di atti» né assimila «tale attività alla comunicazione istituzionale». Punto di riferimento rimane l’articolo 114 del codice di procedura penale, che stabilisce i limiti e i divieti. Non esistono – e non potrebbero essere imposte dal Csm – ulteriori limitazioni a quelle previste dalla legge. Saranno gli uffici a valutare la permanenza di eventuali vincoli di segretezza, ma sul punto non ci sono novità.

Tant’è che tra le righe si coglie una educata polemica con chi, nei mesi scorsi, ha usato la scusa delle linee guida per gridare alla censura: «Le linee guida non possono quindi essere poste, di per sé, a fondamento del rigetto di una richiesta di rilascio di copia che sarebbe consentita secondo la disciplina codicistica». Chi lo ha fatto, dunque, lo ha fatto per scelta. Anche perché il rilascio di copie degli atti non impone alcun obbligo di aggiornamento alle procure, non costituendo «una comunicazione istituzionale dell’ufficio»: la circostanza che il giornalista pubblichi il contenuto di quegli atti «non trasforma retroattivamente il rilascio in un comunicato dell’ufficio». Nessun «specifico obbligo di aggiornamento» in quel caso, dunque.

Dove insorgono gli obblighi? Solo nei casi di comunicati e conferenze stampa nei quali sia stata fatta «l’indicazione nominativa della persona coinvolta» o «l’inequivoca individuazione sulla base della qualifica soggettiva». Mentre nel caso in cui a trovare i nomi sia la stampa (come non è un problema) la procura potrà tranquillamente lavarsene le mani. L’aggiornamento, nella fase delle indagini preliminari, può essere disposto d’ufficio oppure su istanza dell’interessato, mentre dopo l’esercizio dell’azione penale può intervenire soltanto su istanza dell’interessato. «Tale delimitazione – affermano i consiglieri Roberto Fontana (indipendente), Michele Forziati (Unicost) e Claudia Eccher (laica di centrodestra) – tiene conto anche dell’esigenza di evitare che una comunicazione tardiva, non richiesta, riattualizzi una vicenda ormai uscita dal circuito informativo e determini un effetto contrario a quello di protezione perseguito».

L’aggiornamento, oltre tutto, non riguarda ogni sviluppo del procedimento, «ma soltanto gli esiti qualificati contemplati dalle linee guida, quali archiviazioni, revoche, annullamenti, proscioglimenti o assoluzioni, e deve essere effettuato secondo criteri di tempestività, visibilità e proporzionalità rispetto alla comunicazione iniziale. Non viene dunque imposto un monitoraggio indistinto e continuativo di tutti i procedimenti, ma un intervento circoscritto alle comunicazioni nominative effettuate direttamente dall’ufficio e alle successive vicende espressamente rilevanti». Ma non solo: se i comunicati vengono emessi dalla polizia giudiziaria, per quanto autorizzata, la procura non ha nessun obbligo, salvo poi voler adottare quella comunicazione come nota ufficiale dell’Ufficio. Insomma, nessun aggravio e nemmeno un “Grande Fratello” che imbavaglia le toghe (che di scappatoie ne hanno a decine). Solo «un meccanismo puntuale e proporzionato, volto a responsabilizzare l’ufficio rispetto alle comunicazioni che esso stesso abbia deciso di immettere nel circuito pubblico, senza interferire con la disciplina codicistica del rilascio degli atti e senza imporre forme generalizzate di monitoraggio dei procedimenti o dell’informazione giornalistica». Un pannicello caldo, appunto.

Di Simona Musco su Il Dubbio

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