Anno: XXVIII - Numero 136    
Martedì 14 Luglio 2026 ore 13:30
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NO AI CONTROLLI FISCALI SUI CONTI CORRENTI

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea, che tutela il diritto alla vita privata.

NO AI CONTROLLI FISCALI SUI CONTI CORRENTI

Con la sentenza dell’8 gennaio 2026 sul caso Ferrieri e Bonassisa c. Italia (ricorsi nn. 40607/19 e 34583/20), i giudici di Strasburgo hanno stabilito che il sistema italiano di accesso ai dati bancari dei contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate non offre garanzie sufficienti. A diffondere la notizia è l’associazione Consitalia, come riporta MetroCT.

 La vicenda origina dai ricorsi di due contribuenti che avevano appreso dai propri istituti di credito che l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto accesso a saldi, movimenti e transazioni dei loro conti per periodi compresi tra uno e due anni. L’autorizzazione all’accesso era stata concessa da dirigenti interni dell’Amministrazione finanziaria, senza alcun controllo giurisdizionale indipendente.

Per la Cedu, i dati bancari e finanziari costituiscono parte integrante della sfera privata della persona e rientrano a pieno titolo nella tutela prevista dall’articolo 8 della Convenzione. L’acquisizione di tali informazioni da parte delle autorità pubbliche rappresenta un’ingerenza significativa, che può essere legittima solo se rispetta i principi di legalità, proporzionalità e necessità. Il quadro normativo italiano — fondato principalmente sull’articolo 32 del DPR n. 600/1973 e sull’articolo 51 del DPR n. 633/1972 — è stato ritenuto carente proprio su questi aspetti: le formule adottate dalla legge sono troppo generiche e non delimitano con sufficiente precisione le condizioni, i limiti e il perimetro dell’acquisizione dei dati.

 Un secondo profilo critico riguarda le tutele concrete a disposizione del contribuente. Nel sistema attuale, il cittadino non può contestare l’accesso ai propri dati nel momento in cui avviene: l’unica difesa possibile è successiva e indiretta, attraverso l’impugnazione dell’eventuale avviso di accertamento. Se il controllo non sfocia in alcun atto impositivo, il contribuente non avrà mai la possibilità di far valere la violazione subita. Né i tribunali tributari, né il giudice civile, né il Garante del contribuente offrono un rimedio tempestivo ed effettivo.

 La Corte ha qualificato la violazione come di carattere sistemico, richiamando l’articolo 46 della Convenzione: non si tratta di un caso isolato imputabile a singoli funzionari, ma di un difetto strutturale dell’ordinamento italiano, che rischia di produrre violazioni analoghe in serie. Di conseguenza, l’Italia è chiamata ad adottare misure legislative generali, non soltanto a risarcire i ricorrenti del caso specifico. La sentenza si inserisce in una linea giurisprudenziale già avviata con le precedenti condanne Italgomme Pneumatici c. Italia (febbraio 2025) e Agrisud c. Italia (dicembre 2025): tre pronunce in dodici mesi, tutte con la stessa diagnosi.

 I primi segnali di adeguamento arrivano dalla Cassazione: con l’ordinanza n. 2510/2026 del 5 febbraio 2026, la Sezione Tributaria ha rinviato a nuovo ruolo un procedimento pendente per tener conto della pronuncia di Strasburgo, aprendo la strada a possibili annullamenti di accertamenti fondati su indagini bancarie ritenute troppo invasive.

Consitalia sottolinea che la sentenza della CEDU non mette in discussione il potere dello Stato di effettuare controlli fiscali, ma richiama l’esigenza che tali attività siano esercitate nel rispetto di garanzie adeguate, criteri sufficientemente determinati e controlli indipendenti capaci di prevenire ingerenze arbitrarie. L’associazione evidenzia come la conoscenza delle decisioni delle Corti europee rappresenti uno strumento fondamentale di tutela per cittadini, professionisti e imprese, e annuncia che continuerà a promuovere attività di informazione giuridica su questi temi.

 

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