Pensioni Cassa Forense, prescrizione del ricalcolo ancora contestata
La Cassazione conferma la prescrizione decennale, ma restano dubbi costituzionali sull’errore di calcolo e sulla tutela del diritto alla pensione.
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Pensioni Cassa Forense, prescrizione del ricalcolo ancora contestata
La Cassazione conferma la prescrizione decennale, ma restano dubbi costituzionali sull’errore di calcolo e sulla tutela del diritto alla pensione.
Alle ultime richieste di ricalcolo della pensione, Cassa forense comunica che la Giunta esecutiva ha rigettato la domanda di ricalcolo della pensione “in quanto la Suprema Corte con le ordinanze n. 32499 del 12.12.2025 e n. 4577 del 01.03.2026 ha affermato il principio che la richiesta di ricalcolo del trattamento pensionistico debba intervenire entro il termine di 10 anni dalla comunicazione dell’ammissione a pensione, contenendo detto provvedimento tutti gli elementi necessari ai fini della verifica della correttezza del calcolo”.
Lo Studio legale Giorgio Frus e Associati di Milano – Torino sulla questione ha scritto quanto segue:
“LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA GIUSTA PENSIONE DEGLI AVVOCATI: RIFLESSIONI CRITICHE A MARGINE DELLE ORDINANZE CASS. NN. 32499/2025 E 34748/2025
Le recenti pronunce della Corte di Cassazione nn. 32499/2025 e 34748/2025, rese nell’ambito del diffuso contenzioso promosso dagli avvocati nei confronti della Cassa Forense, hanno affermato la prescrizione decennale del diritto a ottenere la riliquidazione della pensione. Secondo i giudici di legittimità, il professionista avrebbe infatti, sin dal momento del suo pensionamento, tutti gli elementi necessari per contestare la quantificazione dell’assegno previdenziale.
Si tratta di un orientamento che merita attenzione e, a nostro avviso, solleva non poche perplessità.

- Il presunto “diritto al ricalcolo” e la tutela dell’art. 38 Cost.
Le ordinanze in commento qualificano la pretesa dell’avvocato come “diritto al ricalcolo della pensione”, individuando così un autonomo diritto, che ritengono soggetto a prescrizione. Tuttavia, una tale qualificazione appare discutibile. L’ordinamento non sembra contemplare un vero e proprio “diritto al ricalcolo”, quanto piuttosto — e più semplicemente — il diritto dell’avvocato a percepire la propria pensione nella misura corretta, conforme ai parametri normativi e regolamentari applicabili.
Questo diritto, che trova fondamento nell’art. 38 Cost., ha carattere indisponibile e si rinnova con cadenza mensile, nella misura in cui ogni mensilità pensionistica deve essere “giusta”, ossia conforme alle leggi che disciplinano la prestazione. Ne consegue che il professionista che ritenga erronea la determinazione dell’importo non chiederebbe un “ricalcolo”, bensì l’accertamento del quantum esatto della prestazione previdenziale e la condanna dell’ente a corrisponderlo.
Alla luce di tale impostazione, la tesi della prescrizione decennale del “diritto al ricalcolo” solleva dubbi circa la compatibilità con il sistema costituzionale di protezione delle prestazioni previdenziali.
- Le implicazioni sistemiche nei rapporti di durata
L’argomentazione adottata dalla Cassazione, se estesa al di fuori dell’ambito previdenziale, presenta ulteriori criticità.
Applicando la medesima logica a qualunque rapporto di durata con prestazioni economiche periodiche, si giungerebbe alla conclusione — difficilmente sostenibile — secondo cui il creditore della prestazione, qualora non l’abbia contestata entro dieci anni dal suo inizio, non potrebbe più chiedere tutela giudiziale per le prestazioni future.
Si pensi, ad esempio, al rapporto di lavoro subordinato: seguendo il ragionamento delle pronunce in commento, il lavoratore che non abbia contestato entro un decennio la rispondenza della retribuzione ai parametri dell’art. 36 Cost. non potrebbe successivamente chiedere al giudice l’accertamento dell’esattezza della sua retribuzione né la condanna al pagamento delle differenze maturate nei limiti della prescrizione.
Una simile conseguenza appare incompatibile con i principi che regolano i rapporti di durata, nei quali la prescrizione opera con riferimento alle singole prestazioni, ma non può estinguere il diritto — in sé permanente — di ricevere la prestazione dovuta nella misura corretta.
Le considerazioni svolte inducono a ritenere che le conclusioni cui giungono le ordinanze nn. 32499/2025 e 34748/2025 meritino un ripensamento, sia alla luce dell’art. 38 Cost., sia in relazione alla struttura generale dei rapporti obbligatori di durata.
Confidiamo che tali criticità della tesi della Cassazione possano essere oggetto di attenta valutazione da parte dei giudici di merito cui verranno sottoposte le controversie pendenti, auspicando un approdo interpretativo più coerente con i principi costituzionali e sistematici che governano la materia previdenziale.”
Più precisamente la Suprema Corte così si è espressa:
“L’azione volta a far valere il diritto al ricalcolo della prestazioni pensionistica, che si assume essere stata erroneamente liquidata in sede di determinazione amministrativa, è suscettibile di prescrizione ordinaria decennale quando abbia ad oggetto non già il riconoscimento del diritto alla prestazioni previdenziale in sé considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nel caso in cui l’istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limiti che non sia quello dell’ordinaria prescrizione decennale.”
Siffatte conclusioni non mi sembrano condivisibili, sia alla luce dell’imprescrittibilità del diritto alla pensione, sia alla luce della particolarità del sistema pensionistico forense.
La Suprema Corte, con le sentenze 27149/20024 e 35706/2023, ha infatti affermato che il diritto alla pensione è imprescrittibile, mentre sono prescrittibili i singoli ratei.
Anche la Corte Costituzionale ha sempre affermato che il diritto a pensione è un diretto fondamentale, irrinunciabile imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza.
Si vedano, sul punto, le sentenze della Corte Costituzione n. 71/2010, n. 345/1999 e n. 203/1985.
Nel caso di specie poi, oggetto della controversia che oppone moltissimi pensionati a Cassa Forense, non è la riliquidazione del trattamento pensionistico ma la rivalutazione dei redditi.
Non v’è chi non veda come il diritto alla rivalutazione dei redditi secondo la legge 567/1980 non può che decorrere dal momento in cui l’avvocato viene a conoscenza dell’errore commesso da Cassa forense, conoscenza che è legata all’espletamento di una consulenza tecnica, per nulla semplice.
Nel caso di specie l’eccezione di prescrizione sul diritto al ricalcolo, e non solo ai ratei nel frattempo maturati, appare particolarmente odioso nei confronti degli iscritti che non hanno certamente partecipato all’errore nel calcolo, imputabile esclusivamente a Cassa forense.
In buona sostanza affermare la prescrizione del diritto al ricalcolo, e non già dei soli ratei maturati, significa soltanto legittimare, a posteriori, l’errore di calcolo imputabile esclusivamente a Cassa forense.
La questione della prescrizione, nei termini indicati dagli ultimi arresti della Suprema Corte, sono stati recentemente vagliati dalla Sezione lavoro del Tribunale di Torino che, con la sentenza n. 2891 del 17.06.2026, in punto prescrizione, ha così affermato:

Ho l’impressione che il contenzioso tra CF e i suoi iscritti, andrà aumentando dato che il Tribunale di Torino ha rigettato tutte le domande riconvenzionali di Cassa forense motivando testualmente che: “Non si può affermare che il ricorrente sia inadempiente con riferimento alla propria obbligazione contributiva e quindi viene del tutto a mancare il fondamento delle domande.”
Ricordo che, ai sensi dell’art. 2 del proprio Statuto, Cassa forense deve assicurare agli avvocati e loro superstiti, che hanno esercitato la professione con carattere di continuità, un trattamento previdenziale in attuazione dell’art. 38 della Costituzione e in conformità a quanto previsto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Che Cassa forense abbia rivalutato per la prima volta i redditi utili al calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di vecchiaia a decorrere dal 1 gennaio 1983, applicando il coefficiente di rivalutazione del 18,7% rilevato dall’ISTAT nel corso del 1982, corrispondente alla svalutazione intercorsa tra il 1980 – anno di entrata in vigore della legge 576/1980 – ed il 1981, invece che il 21,1% relativo al periodo 1979/1980 con danno a cascata anche per gli anni a venire, è circostanza accertata da tutte le sentenze di Cassazione che si sono succedute in questi anni.
“La Cassazione sezione Lavoro con l’ordinanza numero 23116 del 13 luglio 2026 ha stabilito che nel giudizio avente ad oggetto prestazioni previdenziali forensi, la determinazione del quantum del trattamento pensionistico non può fondarsi sui soli risultati dello strumento di simulazione disponibile sul sito della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, il quale assolve funzione meramente informativa e orientativa e, in quanto privo di valore certificativo, non è idoneo a comprovare in sede giudiziale l’ammontare del rateo pensionistico, occorrendo invece l’acquisizione di dati previdenziali verificabili – quali i documenti attestativi della posizione contributiva formalmente rilasciati dall’ente – e, ove necessario, il ricorso a consulenza tecnica d’ufficio”. (Fonte: Terzultima fermata)
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