Anno: XXVIII - Numero 130    
Lunedì 6 Luglio 2026 ore 13:30
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Avvocata contro l’ordine degli Ordine Avvocati di Terni

Ricorso respinto e condanna al pagamento.

Avvocata contro l’ordine degli Ordine Avvocati di Terni

Un avvocato di Terni, AM., ha formalizzato un ricorso alla Cassazione contro l’Ordine degli Avvocati di Terni perché “non risulto da fine marzo 2023 ad oggi cassazionista dall’albo pubblicato” – così si legge nel documento dell’avvocato donna del 2024. Il presidente della Sezione 1 Civile della Cassazione, Guido Mercolino, ha disposto il rigetto del ricorso, condannando alle spese la ricorrente.

“L’avvocato A.M. ha proposto ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza n. 9006/2023 . si legge nell’ordinanza – con cui il Tribunale di Terni ha respinto il reclamo dal medesimo avvocato proposto avverso l’ordinanza in data 10.6.2023, con cui lo stesso Tribunale aveva rigettato il ricorso in via d’urgenza esperito dall’avvocato M. e volto ad assicurare in via provvisoria il suo diritto alla iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. L’Ordine degli Avvocati di Terni ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore – con distrazione ‒ delle spese”. Questa la ricostruzione della vicenda da parte dei giudici della Cassazione.

L’Ordine degli Avvocati aveva fatto notare che il ricorso non era conforme alla procedura, proponendo un soluzione ‘pacifica’; ma l’avvocata ha deciso per la discussione della causa, ma il vizio di procedura “secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte interessata, e non da un avvocato iscritto nell’apposito albo munito di procura speciale” – è stato confermato. L’avvocata aveva infatti formalizzato il ricorso in rappresentanza di se stessa.

Ricorso respinto e condanna

Oltre a un vizio procedurale, nell’ordinanza si registra: “che il ricorso non si conforma ai principi di chiarezza e sinteticità, giacché l’esposizione risulta oscura e tale da pregiudicare l’intelligibilità dei fatti di causa e delle censure mosse alla decisione gravata”. Il risultato, oltre al respingimento del ricorso, è la condanna dell’avvocata che dovrà: “rimborsare all’avvocato Marco Franceschini, difensore anticipatario del controricorrente, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condanna la ricorrente a pagare al controricorrente, Ordine degli Avvocati di Terni, ai sensi dell’art. 96, 3° co., cod. proc. civ., la somma di euro 4.000,00; condanna la ricorrente a pagare alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, 4° co., cod. proc. civ., la somma di euro 2.000,00; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto”.

TuttOggi

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