Anno: XXVIII - Numero 127    
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Cumulo gratuito: le Casse devono rispettare la legge

Cassazione e Corte d'Appello confermano: i regolamenti delle Casse non possono limitare i diritti previdenziali garantiti dalla legge.

Cumulo gratuito: le Casse devono rispettare la legge

L’articolo 1, comma 195 e seguenti della Legge di bilancio 2017, n. 205 ha ridisciplinato il cumulo di periodi assicurativi, introdotto con la legge 228/2012, estendendolo anche agli iscritti alle Casse di previdenza.

Questo istituto consente di cumulare i periodi assicurativi con contribuzione versata in più gestioni previdenziali per conseguire il diritto ad un’unica pensione.

Il cumulo dei periodi assicurativi non comporta il versamento di oneri a carico dell’interessato né il trasferimento di contributi da una gestione all’altra.

Ogni gestione che interviene nel cumulo determina, per la parte di competenza, il trattamento pro quota in rapporto ai propri periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento.

Come detto più sopra l’istituto del cumulo gratuito si rivolge anche agli iscritti alle Casse professionali, senza bisogno di recepimento in apposito regolamento.

Ora è accaduto che alcune Casse lo hanno recepito con proprio regolamento innovando la disciplina sul metodo di calcolo di cui all’art. 1, comma 246 della legge 228/2012 per il quale: “per la determinazione dell’anzianità contributiva rilevante al fine dell’applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle gestioni di cui al comma 239“.

Cassa Forense e Inarcassa, per esempio , recependolo con un regolamento ,hanno infatti stabilito che per individuare il sistema di calcolo delle pensioni in regime di cumulo gratuito, si debba fare riferimento alla sola anzianità maturata presso la Cassa e che, se tale anzianità non sia quanto meno pari a quella minima prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, la quota di pensione in regime di cumulo gratuito debba essere calcolata interamente con il sistema contributivo, anziché con quello retributivo, più favorevole.

La Corte di Appello di Milano, Presidente ed estensore il dott. Giovanni Casella, con la sentenza 5/2024, ha indicato, con motivazione ineccepibile, le linee guida sul tema.

Le due Casse nel contenzioso hanno richiamato l’autonomia normativa degli Enti previdenziali privatizzati con riguardo al conflitto che pone la norma regolamentare rispetto alla disciplina nazionale.

Per la Corte di Appello di Milano la deroga regolamentare al comma 246 della legge 228/2012 fuoriesce dall’ambito della potestà regolamentare riconosciuta alle Casse di previdenza perché comporta la violazione di principi di rango costituzionale, quale la parità di trattamento ai sensi dell’art. 3 della Costituzione, rinvenendosi la ratio del comma 246 nell’impedire un sostanziale pregiudizio delle ragioni di chi abbia versato contributi, nel corso della sua carriera lavorativa, in gestioni diverse rispetto a chi li abbia versato in un’unica gestione, risultando peraltro la diversa interpretazione del tutto irragionevole rispetto alle finalità della legge sul cumulo gratuito, che sarebbe inutile laddove si richiedesse una anzianità contributiva corrispondente a quella necessaria per conseguire la pensione di vecchiaia ordinaria con i soli contributi versati alla Cassa di riferimento.

Inutile aggiungere che le Casse, che sempre ad ogni bilancio, magnificano per gli iscritti i propri saldi attivi conseguirti, senza minimamente fare riferimento al debito latente accumulato, hanno eccepito che il sistema di calcolo di cui alla legge ordinaria incrinerebbe la stabilità di bilancio e la conservazione dell’equilibrio finanziario!

Come a dire che per esigenze di bilancio si possono comprimere i diritti previdenziali.

Se il legislatore nazionale riconosce un diritto, non rientra nella autonomia delle Casse di previdenza, comprimerlo.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27844 del 2025, sia pure in vertenza diversa da quella affrontata dalla Corte di appello di Milano, ha ribadito gli stessi principi e quindi mi pare inutile insistere nel voler applicare una regolamentazione in palese conflitto con la legge nazionale.

“La disciplina del cumulo contributivo nella cornice normativa di cui alla legge n.228 cit. è volta a superare la condizione pensionistica sfavorevole intrinsecamente correlata alla mobilità lavorativa, con variegate esperienze lavorative, e a contrastare le penalizzazioni (della maturazione dell’anzianità contributiva complessiva, per quote riferibili a plurime gestioni), insite nei precedenti sistemi della totalizzazione e della ricongiunzione.

Rimane centrale, pertanto, la valorizzazione della varietà delle esperienze lavorative nel sistema di accesso al trattamento pensionistico attraverso il cumulo gratuito, per essere la ratio legis volta a non pregiudicare chi ha versato contributi in diverse gestioni rispetto a chi li abbia versati in un’unica gestione.

Da tanto segue che la preliminare operazione inerente all’individuazione del sistema di calcolo applicabile ossia del metodo base di computo del trattamento pensionistico, se in funzione esclusivamente dei contributi versati nell’arco della vita lavorativa (metodo contributivo introdotto dalla legge n.335 del 1995) o invece sulla base delle ultime retribuzioni percepite (metodo retributivo previgente, ancora operante sotto forma di pro rata per quanti già in possesso di una certa anzianità contributiva alla data di entrata in vigore della legge di riforma del sistema) dev’essere compiuta alla stregua del dettato dell’art. 1, comma 246, l. n.228 cit.. Alla diversa opzione interpretativa in ordine alla non immediata applicazione della fonte normativa primaria, vale replicare che il legislatore non ha introdotto, ex novo, un sistema di calcolo delle pensioni in regime di cumulo gratuito ma ha rinviato ai singoli sistemi di calcolo vigenti nelle varie gestioni previdenziali, imponendo l’applicazione dei sistemi di calcolo già previsti in ciascun ordinamento: il precetto, nel comma 246, di tenere in considerazione l’anzianità complessiva, reca, nel suo enunciato, il rinvio all’applicazione del sistema di calcolo previsto, nell’ambito della singola gestione previdenziale, per coloro che hanno tale anzianità complessiva. Peraltro, il citato comma 246 è stato introdotto nel 2012 e, prima ancora di essere esteso, nel 2016, agli enti previdenziali privatizzati, era vigente per tutte le diverse gestioni previdenziali della ragione sociale e, sin dal 2012, per l’appunto, l’istituto vi ha dato piena ed immediata applicazione senza alcuna necessità di norme regolatorie che disciplinassero il sistema di calcolo della pensione.

In altri termini, le diverse gestioni previdenziali interessate al cumulo sin dal 2012 (esteso, nel 2016, agli enti previdenziali privatizzati, come dianzi detto) non hanno avuto necessità d’introdurre nuove disposizioni, applicando specifici sistemi di calcolo per essi previsti, tra loro differenziati in considerazione dell’anzianità contributiva complessiva maturata dall’interessato.

Tanto, dunque, vale anche allorché il legislatore, per esigenze di sicurezza e protezione sociale, si è limitato ad estendere l’istituto della pensione in regime di cumulo gratuito anche agli enti previdenziali privatizzati, obbligati, pertanto, a conformarsi alle disposizioni di cui alla citata legge n. 228 e successive modifiche.

Con l’istituto del cumulo gratuito il legislatore ha voluto far sì che quanti avessero maturato, nel corso della loro vita professionale, la medesima anzianità contributiva complessiva – egualmente contribuendo al sistema di sicurezza sociale – potessero godere, nell’ambito delle gestioni previdenziali d’iscrizione, del medesimo sistema di calcolo già previsto in seno ai propri ordinamenti, seppur rapportato al diverso periodo d’iscrizione.”

A questo punto a me pare di poter sostenere che, insistere nel contenzioso, significa solo addebito di spese che alla fine pagano sempre gli iscritti alle Casse di previdenza e non certo il management!

In causa contro Inarcassa, il Tribunale di Monza, con sentenza 385/2026 pubblicata il 25.03.2026, ha accertato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della quota di pensione in cumulo, sulla base del metodo di calcolo retributivo sino al 31.12.2012 e contributivo dal 01.01.2013 in poi, oltre alle spese di causa.

La sentenza del Tribunale di Monza è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza 767/2026 del 29.06.2026.

La violazione di legge può generare un danno erariale significativo, che include non solo i costi diretti legati alla violazione, ma anche quelli indiretti derivanti dal contenzioso.

È fondamentale che il management sia consapevole delle proprie responsabilità e delle possibili conseguenze delle azioni insistite.

 

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