Esame avvocato 2026: cosa prevede il decreto sulle nuove modalità d’esame
Il decreto-legge n. 100/2026 interviene sulle modalità di svolgimento dell’esame di Stato per l’accesso alla professione forense e definisce la struttura della sessione 2026.
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Cosa prevede il decreto sulle nuove modalità d’esame d’avvocato 2026? Si tratta di un passaggio particolarmente atteso dai praticanti avvocati, perché chiarisce finalmente come sarà articolato l’esame: due prove scritte e una prova orale.
La disciplina contenuta nell’art. 1 segna quindi una nuova organizzazione dell’esame, diversa sia dal modello emergenziale degli anni precedenti sia dal ritorno integrale alla vecchia impostazione della legge professionale forense.
La struttura dell’esame: due scritti e una prova orale
Il primo dato da evidenziare è la struttura generale dell’esame. La sessione resta unica e annuale, ma l’esame si articola in:
due prove scritte;
una prova orale.
Le prove scritte si svolgono in presenza, sui temi formulati dal Ministro della giustizia, e con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza.
Le due prove scritte: parere motivato e atto giudiziario
Le prove scritte previste dal decreto sono due.
La prima consiste nella redazione di un parere motivato su una questione proposta in una materia scelta dal candidato tra:
diritto privato;
diritto penale;
diritto amministrativo.
La seconda prova consiste nella redazione di un atto giudiziario che richieda conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale. Anche in questo caso il candidato sceglie la materia tra:
diritto privato;
diritto penale;
diritto amministrativo.
La presenza del parere e dell’atto comporta una preparazione duplice. Il candidato non dovrà soltanto saper individuare la soluzione giuridica corretta, ma dovrà anche dimostrare di saperla argomentare in modo ordinato, logico e tecnicamente adeguato.
Per l’atto giudiziario, inoltre, sarà essenziale padroneggiare non solo gli istituti sostanziali, ma anche la struttura processuale dell’atto da redigere.
L’orale: caso pratico, tre materie a scelta e deontologia
La prova orale si svolge nella medesima sede della prova scritta e consiste in un colloquio articolato in più momenti.
Il primo riguarda la soluzione di un caso pratico che richiede conoscenze di diritto sostanziale e processuale. La materia viene scelta preventivamente dal candidato tra:
diritto privato;
diritto penale;
diritto amministrativo.
A questa prima parte si aggiunge la risposta a quesiti ad oggetto tre materie.
Il primo quesito riguarda una materia processuale, civile o penale, a scelta del candidato.
Il secondo quesito riguarda una materia sostanziale, civile, penale o amministrativa, sempre a scelta del candidato.
Il terzo quesito può riguardare una delle seguenti materie:
diritto costituzionale;
diritto commerciale;
diritto del lavoro;
diritto internazionale;
diritto dell’Unione europea;
diritto tributario.
Infine, è previsto un ulteriore quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forense.
In termini pratici, l’orale si compone di cinque parti valutabili: caso pratico, materia processuale, materia sostanziale, terza materia a scelta e ordinamento/deontologia/previdenza forense.
I criteri di valutazione
Il decreto indica espressamente i criteri sui quali si fonda la valutazione delle prove. Sono cinque:
chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione;
concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti trattati;
capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarità;
conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.
I punteggi: quando si accede all’orale e quando si è idonei
Per ciascuna prova scritta, ogni componente della sottocommissione dispone di dieci punti di merito.
Il candidato è ammesso alla prova orale solo se consegue un punteggio non inferiore a 18 punti per ciascuna prova scritta.
Questo significa che entrambe le prove scritte devono superare la soglia minima prevista.
Per la prova orale, ogni componente della sottocommissione dispone di dieci punti per ciascuna delle parti valutabili.
Sono giudicati idonei i candidati che ottengono:
un punteggio complessivo non inferiore a 90 punti;
un punteggio non inferiore a 18 punti per ciascuna parte dell’orale.
È necessario ottenere almeno 18 punti in ogni singola parte della prova orale.
Commissioni, sottocommissioni e correzione degli elaborati
La commissione d’esame è nominata con decreto del Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti.
La composizione prevede:
tre avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali assume la presidenza;
un magistrato, prioritariamente in pensione e solo in seconda istanza in servizio;
un professore universitario o ricercatore in materie giuridiche, anche in pensione.
Presso ogni sede di Corte d’appello viene nominata una sottocommissione composta da tre componenti effettivi e tre supplenti. La sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali ed è presieduta da un avvocato.
Se il numero dei candidati lo richiede, possono essere costituite ulteriori sottocommissioni per gruppi fino a trecento candidati.
Il decreto prevede anche specifiche cause di incompatibilità per gli avvocati componenti delle commissioni. Non possono essere designati, ad esempio, avvocati che siano membri dei consigli dell’ordine, dei consigli distrettuali di disciplina, del Consiglio nazionale forense o degli organi della Cassa forense indicati dal testo.
È inoltre previsto che gli avvocati componenti della commissione non possano essere eletti negli organi indicati nelle elezioni immediatamente successive alla cessazione dell’incarico.
Quanto alla correzione degli elaborati scritti, il Ministro della giustizia determina mediante sorteggio gli abbinamenti tra candidati e sedi di Corte d’appello presso cui avverrà la correzione.
Il Ministro può inoltre nominare ispettori, anche su richiesta del CNF, per controllare il regolare svolgimento delle prove scritte e orali.
Il decreto di indizione della sessione
Il testo rinvia al decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d’esame per la disciplina degli aspetti operativi.
In particolare, tale decreto dovrà stabilire:
le modalità di svolgimento delle prove scritte e orali;
le modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato;
le modalità di pubblicità dell’avvio delle procedure;
gli strumenti compensativi e l’eventuale prolungamento dei tempi per i candidati con disturbi specifici di apprendimento.
Scuola forense e certificato di compiuto tirocinio
Il decreto interviene anche sulla disciplina della scuola forense.
In deroga al regolamento previsto dal D.M. 9 febbraio 2018, n. 17, e sino all’istituzione della Commissione nazionale per la tenuta della banca dati, le verifiche intermedie non vengono svolte.
L’accesso alla verifica finale è consentito a chi abbia frequentato almeno l’80% delle lezioni di ciascun semestre di formazione.
La verifica finale consiste in una prova scritta: redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione.
La valutazione viene effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna.
Dopo il superamento dell’esame di abilitazione, la commissione rilascia il certificato necessario per l’iscrizione all’albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell’iscrizione.
Costi dell’iscrizione per la partecipazione all’esame
Sul piano economico, le spese per la sessione d’esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di 62 euro, da versare al momento della presentazione della domanda.
Le modalità di versamento saranno stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
In sintesi
Per la sessione 2026 le novità rigiradano sia lo scritto che l’orale. I candidati dovranno prepararsi ad affrontare due prove scritte, con parere motivato e atto giudiziario; dopodichè la prova orale, articolata in caso pratico, tre materie a scelta e ordinamento, deontologia e previdenza forense.
Confermata la possibilità di utilizzare i codici annotati con la giurisprudenza.
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