Il Csm smonta la favola del bavaglio
Test alle toghe, rinvio a settembre.
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Slittano dopo l’estate i parametri per le prove psicoattitudinali. Linee guida, la consegna degli atti resta libera. Stop alla sindrome del “Grande Fratello”
Slitta a dopo l’estate l’approvazione della delibera del Csm sui criteri di inidoneità da adottare per i test psicoattitudinali dei magistrati introdotti dal governo. Nel corso del plenum di ieri è stato approvato all’unanimità il ritorno del testo in Sesta commissione per approntare alcune modifiche e «rendere più chiari concetti e accertabilità di carattere psicologico», come sottolineato dal consigliere Antonello Cosentino. A seguito dei contatti intercorsi con il team di psicologi incaricato di coadiuvare i lavori, sono infatti emersi rilievi tecnici che hanno evidenziato l’esigenza di apportare precise rifiniture concettuali, garantendo così la massima coerenza teorica e la necessaria accuratezza metodologica.
Il testo anticipato dal Dubbio – che verrà comunque discusso in tempo per il prossimo concorso in magistratura – individua in rigidità cognitiva, pensiero preconcetto, impulsività, aggressività, autoreferenzialità, abuso dell’autorità, narcisismo, protagonismo, arbitrarietà, disorganizzazione e superficialità operativa le caratteristiche incompatibili con la funzione giudiziaria. Criteri che, paradossalmente, afferiscono più alla sfera professionale, etica e deontologica che a quella strettamente psicologica: un cortocircuito che non appartiene alle scelte del Csm, ma alla struttura stessa della riforma.
Nel corso della stessa seduta, il plenum ha poi messo la pietra tombale sulle polemiche relative alle linee guida sulla comunicazione istituzionale. Contestazioni rivelatesi pretestuose – come chiarito dalle risposte ai quesiti anticipate dal Dubbio martedì scorso – che hanno tolto ogni alibi a chi ha tentato di boicottare il provvedimento trincerandosi dietro obblighi inesistenti o sventolando la sindrome del «Grande Fratello» giudiziario. Palazzo Bachelet ha chiarito che il rilascio di atti e copie resta regolato solo dal codice di procedura penale (art. 114) e non genera alcun obbligo per gli uffici.
L’obbligo di aggiornamento scatta esclusivamente per i comunicati ufficiali dell’ufficio recanti il nome dell’indagato. «La risposta ai quesiti conferma quanto sosteniamo dall’inizio: le linee guida non determinano alcun aggravio organizzativo generalizzato né alcun “bavaglio” alla stampa – il diritto di cronaca resta integro – trattandosi di un meccanismo puntuale e proporzionato, che responsabilizza l’ufficio unicamente per le comunicazioni nominative che esso stesso abbia scelto di immettere nel circuito pubblico», ha commentato il gruppo di Unicost. «Al tempo stesso non si tratta di un adempimento neutro, ma di un passo avanti necessario: nell’ecosistema digitale una notizia giudiziaria diffusa nella fase delle indagini produce effetti reputazionali che l’esito processuale non riassorbe più. Prevedere che l’ufficio, quando abbia scelto di dare un nome, dia conto anche degli esiti favorevoli significa apprestare una moderna tutela della presunzione di innocenza e della protezione reputazionale della persona come valore autonomo e complementare. Un risultato di cui continuiamo ad andare fieri».
La laica Claudia Eccher , relatrice delle risposte ai quesiti giunti da Milano e Firenze insieme ai togati Michele Forziati (Unicost) e Roberto Fontana (indipendente), ha ribadito come «dal mero rilascio della copia non sorge alcun obbligo di aggiornamento reputazionale a carico dell’ufficio giudiziario». Un paletto chiarissimo che blinda il testo da interpretazioni estensive e scaccia la paura di una tenaglia attorno all’attività di procure e cronisti. «Le linee guida – ha aggiunto – non comportano alcun appesantimento organizzativo né impongono un monitoraggio generalizzato sui procedimenti o sulla stampa. Si tratta di un meccanismo puntuale, equo e proporzionato, volto unicamente a responsabilizzare l’ufficio per quelle sole comunicazioni nominative ad alto impatto reputazionale che esso stesso ha scelto di immettere nello spazio pubblico».
Sulla stessa linea l’indipendente Roberto Fontana : «Comprendo le riserve sulla circolare, ma ritengo che la discussione attorno ad essa sia stata fortemente enfatizzata rispetto alla sua reale portata, sia per quanto riguarda il diritto all’informazione che per i risvolti organizzativi. Sul piano dell’informazione, l’impatto è estremamente ridotto: per esperienza, comunicati e conferenze stampa coprono appena il 5% delle notizie giudiziarie, dato che i giornalisti lavorano principalmente su fonti proprie. Sul piano operativo, i chiarimenti forniti riducono ancora di più il campo d’azione: le regole si applicano solo ai comunicati in cui compare il nome dei soggetti coinvolti e non toccano l’attività di comunicazione autonoma della polizia giudiziaria. Il valore dell’atto è prima di tutto culturale: un’operazione di bilanciamento che riafferma la reputazione come bene giuridico tutelato. Pur nel rispetto di ogni critica, è fuorviante parlare di una stretta catastrofica sul diritto di cronaca o di paralisi organizzative. Riportiamo il dibattito alla realtà: il quadro normativo non cambia e le prassi virtuose avviate tramite i protocolli con l’Ordine dei giornalisti – fondamentali per garantire parità di trattamento e trasparenza – restano pienamente confermate».
I chiarimenti smontano così la narrazione del bavaglio e disinnescano le prassi ostruzionistiche: d’ora in poi, chiunque invochi la delibera del Csm per negare l’accesso agli atti o per gridare alla paralisi burocratica lo farà sapendo di mentire.
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