L’equivoco del mancato recupero di un credito erariale
Ridurre il risarcimento al 30% non elimina la paura della firma e scarica sulla collettività il costo del danno.
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Tra coloro i quali giustificano la determinazione del danno erariale risarcibile nella misura del 30%, come stabilito dalla “legge Foti”, la n. 1 del 2026, i più sostengono che, in questo modo, si è voluto esorcizzare, da un lato, il “timore della firma” e, dall’altro, individuare una somma ragionevole a fronte di un possibile danno ingente, tenuto conto che l’esperienza ci dice che spesso non viene recuperata l’intera somma accertata dal giudice contabile.
Le due argomentazioni sono palesemente sbagliate. Il timore della firma, ho spiegato più volte, è un falso problema a fronte di una responsabilità per “colpa grave” che individua la condotta di chi, con straordinaria spregiudicatezza, gestisce denaro pubblico in disprezzo degli interessi che dovrebbe, come pubblico amministratore o funzionario, tutelare. In ogni caso non si comprende quale “timore” possa nutrire un dipendente pubblico dopo che è stata introdotta una assicurazione obbligatoria. E perché il risarcimento sia stato limitato al 30% del danno accertato, lasciando il 70% a carico della comunità nazionale o locale, a seconda se il danno sia stato causato allo Stato, alla regione o ad un comune.
La seconda argomentazione è ancora più sbagliata. Il recupero della somma individuata dal giudice è naturalmente condizionato dalla disponibilità del debitore. E questo accade anche nella responsabilità civile. Perché chi ottiene la condanna di un nullatenente o di uno che ha nascosto le proprie disponibilità evidentemente non potrà recuperare la somma intera. Ma l’individuazione della somma che costituisce danno è necessaria perché, nel caso il debitore recuperasse risorse adeguate, il creditore potrebbe sempre chiamarlo a risarcire quello che non ha dato in un primo tempo.
L’una e l’altra osservazione ci dicono due cose. Che le norme vengono spesso formulate da chi non ha conoscenza del sistema legislativo o dei fatti oggetto della previsione normativa. E non è escluso che l’iniziativa “riformatrice” provenga dall’interno dell’Istituzione, più esattamente da chi ritenga in tal modo di ingraziarsi il potere per un interesse personale.
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