Anno: XXVIII - Numero 92    
Mercoledì 13 Maggio 2026 ore 14:00
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La Riforma della prescrizione

L'audizione dell'Unione Camere penali in Commissione Giustizia del Senato.

La Riforma della prescrizione

L’Unione è stata audita oggi innanzi alla Commissione Giustizia del Senato, per esprimere le proprie osservazioni nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 893, approvato dalla Camera dei deputati il 16 gennaio 2024, recante “Modifica al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione.
In allegato il comunicato della Giunta e le note depositate

L’ Unione è stata audita oggi innanzi alla Commissione Giustizia del Senato, per esprimere le proprie osservazioni nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 893, approvato dalla Camera dei deputati il 16 gennaio 2024, recante “Modifica al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione. Il Presidente Francesco Petrelli ed il Prof. Enrico Amati componente della Giunta UCPI hanno illustrato i profili di una auspicata riforma che superi definitivamente l’attuale sistema misto sostanziale e processuale fonte di molteplici criticità ed incertezze. Il DDL si pone l’obiettivo condivisibile di ripristinare la disciplina precedente al 2019 con l’abrogazione dell’art. 161-bis c.p. che interrompe il decorso della prescrizione con la sentenza di primo grado. Nel reintrodurre una prescrizione sostanziale la riforma, in linea con la vecchia riforma Orlando e con la proposta della Commissione Lattanzi, prevede dopo la sentenza di condanna una sospensione complessiva di tre anni per i giudizi di appello e di legittimità. Si è segnalato tuttavia come anche il nuovo sistema non scongiuri il rischio di durata irragionevole del processo in considerazione dei moltissimi reati dai termini di prescrizione eccessivamente lunghi anche in virtù del meccanismo di raddoppio dei termini ordinari. Si è rilevato in proposito come tali aumenti risultino spesso irragionevoli in quanto legati più a motivazioni di tipo simbolico che ad effettive esigenze di accertamento di questa o quella tipologia di reato. In ogni caso sarebbe opportuno predisporre, come suggerito dalla stessa Commissione Lattanzi, rimedi compensatori che agiscano ad esempio sulla misura della pena. In conclusione, si è anche richiamata la proposta della Commissione Fiorella che con analoga finalità razionalizzatrice proponeva un sistema di determinazione del tempo necessario a prescrivere attorno a fasce di gravità del reato. Rispondendo alle domande dei Senatori sulle preoccupazioni espresse in punto di complessa gestione della successione nel tempo di molteplici riforme della prescrizione (Cirielli, Orlando, Bonafede, Cartabia …) si è rappresentata altresì la opportunità di introdurre una razionale norma transitoria assieme a quella più volte auspicata depenalizzazione che potrebbe contribuire ad una decompressione del sistema e ad un migliore utilizzo delle risorse.

‘audizione dell’Unione in Commissione Giustizia del Senato

L’Unione è stata audita oggi innanzi alla Commissione Giustizia del Senato, per esprimere le proprie osservazioni nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 893, approvato dalla Camera dei deputati il 16 gennaio 2024, recante “Modifica al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione.
In allegato il comunicato della Giunta e le note depositate

L’ Unione è stata audita oggi innanzi alla Commissione Giustizia del Senato, per esprimere le proprie osservazioni nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 893, approvato dalla Camera dei deputati il 16 gennaio 2024, recante “Modifica al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione. Il Presidente Francesco Petrelli ed il Prof. Enrico Amati componente della Giunta UCPI hanno illustrato i profili di una auspicata riforma che superi definitivamente l’attuale sistema misto sostanziale e processuale fonte di molteplici criticità ed incertezze. Il DDL si pone l’obiettivo condivisibile di ripristinare la disciplina precedente al 2019 con l’abrogazione dell’art. 161-bis c.p. che interrompe il decorso della prescrizione con la sentenza di primo grado. Nel reintrodurre una prescrizione sostanziale la riforma, in linea con la vecchia riforma Orlando e con la proposta della Commissione Lattanzi, prevede dopo la sentenza di condanna una sospensione complessiva di tre anni per i giudizi di appello e di legittimità. Si è segnalato tuttavia come anche il nuovo sistema non scongiuri il rischio di durata irragionevole del processo in considerazione dei moltissimi reati dai termini di prescrizione eccessivamente lunghi anche in virtù del meccanismo di raddoppio dei termini ordinari. Si è rilevato in proposito come tali aumenti risultino spesso irragionevoli in quanto legati più a motivazioni di tipo simbolico che ad effettive esigenze di accertamento di questa o quella tipologia di reato. In ogni caso sarebbe opportuno predisporre, come suggerito dalla stessa Commissione Lattanzi, rimedi compensatori che agiscano ad esempio sulla misura della pena. In conclusione, si è anche richiamata la proposta della Commissione Fiorella che con analoga finalità razionalizzatrice proponeva un sistema di determinazione del tempo necessario a prescrivere attorno a fasce di gravità del reato. Rispondendo alle domande dei Senatori sulle preoccupazioni espresse in punto di complessa gestione della successione nel tempo di molteplici riforme della prescrizione (Cirielli, Orlando, Bonafede, Cartabia …) si è rappresentata altresì la opportunità di introdurre una razionale norma transitoria assieme a quella più volte auspicata depenalizzazione che potrebbe contribuire ad una decompressione del sistema e ad un migliore utilizzo delle risorse.

NOTE UCPI IN AUDIZIONE

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