Equo compenso: chiarimento necessario o arretramento delle tutele?
Ritengo utile condividere alcune considerazioni pratiche sulla recente entrata in vigore del nuovo art. 25-bis del Codice Deontologico Forense in materia di equo compenso, modificato dal Consiglio Nazionale Forense ed efficace dal 7 aprile 2026.
La questione è importante perché la modifica chiarisce finalmente un punto che aveva creato molte perplessità interpretative e che tocca direttamente il futuro della nostra professione.
La precedente formulazione dell’art. 25-bis, infatti, poteva prestarsi ad una lettura più ampia sul piano deontologico, con il possibile effetto di estendere il principio dell’equo compenso anche oltre i casi espressamente previsti dalla legge n. 49/2023.
Proprio su questo aspetto erano intervenuti i rilievi della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, secondo cui una applicazione troppo ampia della disciplina avrebbe potuto determinare effetti anticoncorrenziali.
Il Consiglio Nazionale Forense è quindi intervenuto per delimitare espressamente il campo di applicazione della norma.
Oggi il nuovo art. 25-bis chiarisce che gli obblighi deontologici in materia di equo compenso operano esclusivamente nei rapporti con i soggetti individuati dalla legge n. 49/2023, ossia nei confronti dei cosiddetti “contraenti forti”.
Ciò significa, in concreto, che la disciplina trova applicazione nei rapporti con banche, assicurazioni, società controllate e mandatarie, grandi imprese con più di 50 dipendenti o con ricavi superiori a 10 milioni di euro, Pubbliche Amministrazioni e società a partecipazione pubblica. In tali casi l’avvocato non può concordare compensi inferiori ai parametri forensi, deve rispettare i criteri dell’equo compenso e la violazione può assumere rilevanza disciplinare.
Il nuovo testo chiarisce invece espressamente che tali obblighi non si applicano ai rapporti professionali con soggetti diversi da quelli previsti dalla legge.
Tradotto in termini semplici, nei rapporti con privati cittadini, piccole imprese o clienti ordinari continua a permanere la libertà negoziale dell’avvocato, senza automatica applicazione dell’art. 25-bis e senza automatica rilevanza disciplinare del semplice scostamento dai parametri. Ed è probabilmente proprio questo il punto che merita una riflessione ulteriore da parte dell’avvocatura.
Da un lato, infatti, la riforma rafforza correttamente la tutela nei confronti dei grandi committenti e dei rapporti caratterizzati da evidente squilibrio contrattuale.
Dall’altro lato, però, la scelta di limitare espressamente il vincolo deontologico ai soli “contraenti forti” rischia di lasciare maggiore spazio, nei rapporti con il cliente ordinario, ad una concorrenza sempre più aggressiva sul prezzo delle prestazioni professionali.
Il rischio percepito da molti Colleghi è quello di una progressiva svalutazione dell’attività forense nelle pratiche più diffuse e socialmente sensibili — separazioni, recuperi crediti, sinistri, opposizioni e molte altre attività — con dinamiche di mercato sempre più orientate al massimo ribasso.
Perché se è giusto difendere l’avvocato contro lo squilibrio dei grandi poteri economici, è altrettanto vero che una professione non può reggersi soltanto sulla logica della prestazione “più economica”.
Il tema non riguarda soltanto il compenso. Riguarda la dignità della professione, la qualità della difesa, il tempo dedicato ai clienti e, in fondo, l’idea stessa di avvocatura che vogliamo lasciare alle nuove generazioni.
È dunque una riforma che presenta certamente aspetti positivi, ma che apre anche interrogativi importanti sul rapporto tra libertà concorrenziale, tutela dell’avvocatura e rischio di trasformare il mercato legale in una corsa continua al ribasso.
Per questo motivo vorrei raccogliere anche il vostro punto di vista attraverso un breve sondaggio.
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