La Corte dei conti rimette la legge Foti alla Corte costituzionale.
La sezione II giurisdizionale centrale d’’appello, di viale Mazzini riporta sotto la lente della Corte costituzionale la controversa “legge Foti”, riaccendendo il dibattito sul limite alla responsabilità amministrativa.
In evidenza
Ho già trattato il tema nel mio “La legge Foti sulla Corte dei conti al vaglio della Corte costituzionale” dopo che la Sezione Giurisdizionale per la Puglia ha disposto, con ordinanza n. 11/2026, la rimessione della questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 32 e 97 Cost. dell’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994, come integrato dalla legge n. 1/2026 di cui al mio link
Il 21 aprile 2026 è stata depositata la sentenza n. 74/2026 e relativa ordinanza con la quale la Corte dei Conti, Sezione II Giurisdizionale centrale d’appello, dopo aver rigettato l’appello proposto, rimanendo accertata la responsabilità dell’appellante per malpractice medica, ha riservato l’esame del quarto motivo di doglianza, che investe la liquidazione del danno erariale, all’esito della pronuncia della Corte Costituzionale.
Nel caso di specie i medici erano stati condannati in primo grado, uno con rito abbreviato, al risarcimento di € 90.000,00, e gli altri due alle rispettive somme di € 945.000,00 e di € 135.000,00, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, a titolo di responsabilità amministrativa gravemente colposa derivante dall’ingiusto pregiudizio patrimoniale subito dall’azienda sanitaria, complessivamente pari ad € 1.350.000,00.
La Corte dei Conti ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata l’incostituzionalità della norma in relazione a 11 articoli della Carta Costituzionale.
I dubbi si concentrano sulla disposizione della legge Foti che riduce al 30%, e comunque non oltre il doppio della retribuzione o dell’indennità, l’addebito dei danni verso i funzionari pubblici.
Per la Corte dei Conti la previsione di un tetto al risarcimento dei danni riduce l’efficacia dell’azione di responsabilità e indebolisce un principio fondamentale e cioè che chi danneggia le casse pubbliche deve risponderne in modo adeguato.
Ancora più grave è l’effetto retroattivo, che incide su procedimenti in corso e su fatti risalenti.
Uno scenario in cui, denuncia la Corte dei Conti, verrebbe violato il patto sociale sul quale si regge l’intera impalcatura del sistema tributario dovendo di fatto patire un duplice danno: da una parte il mancato soddisfacimento del bene – interesse, individuale o collettivo, al quale era funzionale il prelievo fiscale e il relativo impiego della risorsa pubblica sprecata e, dall’altro, il caso della malagestio che rimarrebbe, dopo la riforma, in larga parte a carico della collettività perché scarica su di essa i 2/3 del danno subito, in piena contraddizione con i principi di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione e di solidarietà sociale di cui all’art. 2 della Costituzione.
Allego il link della sentenza file:///C:/Users/Segretaria/Downloads/ECLI_IT_CONT_2026_74APP2.pdf
Come aveva scritto, in tempi non sospetti, Ferruccio Capalbo, il 7 aprile 2025 in Giustizia Insieme “Occorreva individuare fino a che punto può ritenersi che l’errore e il conseguente spreco delle risorse pubbliche da parte dei politici e dei funzionari e dirigenti pubblici possa essere giustificato e, dunque, non risarcito rimanendo a carico della collettività. Si tratta, cioè, di individuare il punto fino al quale i danni e gli sprechi (somme spese male ed inutilmente) derivanti da negligenza ed errore, ad esempio, nel costruire un’opera oppure nel gestire un ospedale o nell’erogare un servizio sanitario inefficiente con ritardi e liste di attese infinite, possano non essere risarcite dai responsabili, rimanendo a carico dei cittadini. Ebbene, fino ad oggi, il limite oltre il quale si è ritenuto che non sia più scusabile l’errore e che, quindi, chi rompe deve pagare, deve, cioè, restituire ai cittadini le somme pagate inutilmente, le somme sprecate, è stato individuato nel caso in cui il danno sia conseguenza di un errore che sia gravissimo, frutto di disinteresse, grave ignoranza, grave negligenza, menefreghismo. Pertanto, l’errore che non sia grave, ma che sia giustificato dall’indubbia complessità della gestione e che non derivi da disinteresse, menefreghismo, assenza sul lavoro, ma da oggettiva difficoltà della materia gestita, non comporta la responsabilità del politico o pubblico funzionario e il danno che ne sarà derivato sarà pagato dai cittadini.
Viceversa, il politico e/o pubblico funzionario o dirigente che, per gravissimo errore, disinteresse e menefreghismo, utilizza male le risorse che la collettività gli ha affidato per gestire un ospedale e/o un ufficio pubblico e/o un servizio pubblico, dovrà risarcire il danno che ne sarà derivato, restituendo ai cittadini le risorse sprecate.
Il punto di equilibrio così definito ha retto per anni, fino dalla sentenza della Corte Costituzione n. 371/1998 [Non v’è, infatti, alcun motivo di dubitare che il legislatore sia arbitro di stabilire non solo quali comportamenti possano costituire titolo di responsabilità, ma anche quale grado di colpa sia richiesto ed a quali soggetti la responsabilità sia ascrivibile (sentenza n. 411 del 1988), senza limiti o condizionamenti che non siano quelli della non irragionevolezza e non arbitrarietà. In proposito occorre rilevare che la norma denunciata si colloca nel quadro di una nuova conformazione della responsabilità amministrativa e contabile, alla stregua di peculiari connotazioni di cui dà dimostrazione, tra l’altro, il principio peraltro già anticipato in parte dall’art. 58 della legge n. 142 del 1990 (Ordinamento delle autonomie locali) secondo il quale il debito per il fatto dannoso non si trasmette agli eredi, salvo il caso dell’illecito arricchimento del dante causa e, conseguentemente, dell’indebito arricchimento anche degli stessi eredi. A tale processo di nuova conformazione dell’istituto, sviluppato con le ulteriori previsioni contenute nella legge di conversione, fa riscontro la revisione dell’ordinamento del pubblico impiego, attuata, in epoca di poco precedente, dal decreto legislativo n. 29 del 1993 (cui ha fatto seguito il decreto legislativo n. 80 del 1998) attraverso la c.d. “privatizzazione”, in una prospettiva di maggiore valorizzazione anche dei risultati dell’azione amministrativa, alla luce di obiettivi di efficienza e di rigore di gestione. Quali siano le finalità ispiratrici della contestata norma è dato desumere, del resto, dagli stessi lavori parlamentari, che evidenziano l’intento di predisporre, nei confronti degli amministratori e dei dipendenti pubblici, un assetto normativo in cui il timore delle responsabilità non esponga all’eventualità di rallentamenti ed inerzie nello svolgimento dell’attività amministrativa. Nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza, che connotano l’istituto qui in esame, la disposizione risponde, perciò, alla finalità di determinare quanto del rischio dell’attività debba restare a carico dell’apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo. E ciò secondo valutazioni che, ovviamente, non spetta alla Corte sindacare dal punto di vista della convenienza ed opportunità, restando, perciò, fuori dal presente giudizio ogni apprezzamento al quale, sotto il profilo da ultimo accennato, potrebbe, in ipotesi, prestarsi l’avvenuta generalizzazione del criterio della colpa grave; parimenti sfuggono all’apprezzamento, che va espresso in questa sede, anche altri profili, fra quelli segnalati da taluna delle ordinanze, che possono evidenziare, tutt’al più, problemi di mera disarmonia ovvero di non compiuto raccordo fra il nuovo regime introdotto ed altri istituti vigenti nell’ordinamento]
Con la riforma Foti approvata, si è rotto questo equilibrio in funzione di una ricomposizione dello stesso in differente formulazione, con spiccata tendenza alla deresponsabilizzazione.”
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