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RIFORME 2026: SVOLTA SU PREVIDENZA, FONDI E VIGILANZA

Trasparenza rafforzata e nuove regole per gli investimenti. Restano nodi su appalti e controlli delle Casse..

RIFORME 2026: SVOLTA SU PREVIDENZA, FONDI E VIGILANZA

I testi normativi sono la legge di conversione del decreto-legge n. 19 del 19.02.2026 (D.L. PNRR) e il d.lgs. 47/2026 del 14.04.2026 di attuazione della delega cd. legge capitali 05.03.2024, n. 21.

Con riferimento ai fondi pensione, la legge introduce l’obbligo, per i soggetti vigilati dalla Covip, di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con iscritti, pensionati e beneficiari.

Le modalità di funzionamento di tali sistemi saranno definite dalla stessa autorità.

Le Casse di previdenza dei professionisti sono state escluse dai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie della Covip.

Per quanto riguarda la sanità integrativa, la legge introduce – nelle more di una riforma organica del settore – un sistema di obblighi volti a rafforzare la trasparenza e la conoscibilità delle informazioni economico – finanziarie relative ai fondi.

In particolare, i fondi sanitari e socio sanitari integrativi e complementari del Servizio Sanitario Nazionale saranno tenuti a redigere i bilanci e le relative relazioni, comprese quelle degli organi di controllo, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, a pubblicarli sul proprio sito istituzionale e a trasmetterli alle amministrazioni competenti.

I bilanci devono fornire una rappresentazione fedele della situazione finanziaria e includere informazioni dettagliate sull’andamento della gestione, quali il numero degli iscritti e dei beneficiari, l’ammontare dei contributi e delle prestazioni, i principali indicatori di equilibrio economico – finanziari, i costi di gestione e, ove rilevanti, i fattori ambientali, sociali e di governo societario (ESG).

Il d.lgs. 47/2026, pubblicato nel supplemento ordinario n. 14 della Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14.04.2026, all’art. 1.17, nella nozione di cliente professionale vengono ricompresi anche gli Enti previdenziali privatizzati, ampliando così la portata della modifica introdotta dalla legge capitali n. 21/2024, che li aveva già inclusi tra le “controparti qualificate”, e consentendo nel contempo una semplificazione dell’operatività nello svolgimento delle operazioni di investimento compiute in ordine alla gestione del patrimonio da essi raccolto per l’erogazione delle prestazioni previdenziali obbligatorie a favore dei propri iscritti.

Il d.lgs. 47/2026 riorganizza poi in modo incisivo, la disciplina della gestione collettiva del risparmio e, in particolare, le attività di private equity e venture capital (oggi sotto attento esame dalle società specializzate), individuati come settori in grado di garantire lo sviluppo e la crescita delle aziende, ripristinando con riferimento alle SICAV e alle SICAF la tipologia a gestione interna (cioè che gestisce direttamente il proprio patrimonio) e a gestione esterna (cioè che designa un soggetto esterno come gestore del patrimonio) così da ricomprendere entrambi i tipi nell’ambito di applicabilità della disciplina antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Il d.gls. 47/2026 introduce anche semplificazioni e riorganizzazioni delle competenze degli organi di vigilanza.

La Banca d’Italia (e non più la Consob) ha la competenza esclusiva in materia di requisiti di onorabilità e professionalità dei soci e degli esponenti aziendali, in quanto connessi ai profili inerenti i requisiti prudenziali e la stabilità patrimoniale, la cui valutazione è ad essa riservata.

Alla Consob, invece, compete in via esclusiva la disciplina riguardante la commercializzazione e la pre-commercializzazione di OICVM e di FIA riservati.

Ricordo che la bozza del emanando decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, all’art. 12, prevede che: “lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell’ente è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo del gestore convenzionato e del depositario e in altre società dei gruppi cui appartengono il gestore convenzionato e il depositario”.

È vero che tale regolamento, che si attende da lontano 2011, non è ancora approdato in Gazzetta Ufficiale, ma almeno i suoi principi dovrebbero essere applicati! https://www.mefop.it/blog/blog-mefop/tappe-emanando-decreto-casse

Il Consiglio di Stato, “il 23 novembre 2021, ha reso un parere interlocutorio con cui ha chiesto nuovamente al ministero dell’Economia di sottoporre la questione all’Anac, l’Autorità nazionale per il contrasto alla corruzione”, e quest’ultima, va avanti, “si è pronunciata, di recente, in data 3 maggio 2022, affermando, in estrema sintesi, che l’attuale ambito dei servizi finanziari esclusi sia definito in maniera tale da non ricomprendere i servizi di gestione degli investimenti e di depositario”. In altre parole, prosegue, “è giunta alla conclusione che si debba applicare la procedura di evidenza pubblica di cui al Codice dei contratti. Il parere reso dall’Anac è in corso di trasmissione da parte del ministero dell’Economia al Consiglio di Stato” che, “sulla base di questo parere dell’Anac, rappresenterà all’Amministrazione se, e in quale misura, si debba rimodulare l’impostazione del decreto” sugli investimenti degli Enti previdenziali. Per Cappiello, perciò, “il testo potrà essere finalizzato” sottoponendolo alla firma del ministro dell’Economia e con parere conforme del ministro del Lavoro e poi “inviato alla presidenza del Consiglio per l’acquisizione del ‘nulla osta’ all’emanazione”. In sintesi, si deduce che le Casse che si avvarranno dei servizi di gestione patrimoniale (i cosiddetti ‘mandati’) dovranno attenersi nella selezione del soggetto affidatario alle procedure del Codice, così come per i servizi offerti dalla banca depositaria”. (Fonte: Ansa.it)

Ricordo poi che il Consiglio di Stato con delibera n. 328/2025 dd. 11.04.2025 in materia di investimenti «relativamente alle modalità di affidamento della “gestione indiretta” (mediante “convenzioni” con i soggetti autorizzati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) – così come per l’eventuale affidamento delle risorse ad un “depositario, distinto dal gestore” (articolo 8, comma 1) – lo schema di regolamento, nella sua aggiornata formulazione, conferma e ribadisce, anche all’esito della nuova interlocuzione con l’ANAC, l’opzione per ricomprensione dei relativi contratti tra quelli “esclusi” dall’ambito del codice dei contratti pubblici, in virtù dell’articolo 56, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 36 del 2023, con conseguente assoggettamento ai meri principi proconcorrenziali, di matrice eurocomune, “di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità”. Il Ministero richiedente ritiene, invero, trattarsi in ogni caso di appalti pubblici “concernenti servizi finanziari”, segnatamente “relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari”, la cui individuazione è operata con (comprensivo) rinvio “all’allegato I al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”. L’opzione non può essere condivisa, alla luce delle considerazioni che seguono. Innanzitutto, sul piano strettamente letterale, il riferimento operato dall’articolo 56, comma 1, lettera i) del codice dei contratti pubblici (peraltro, per questa parte del tutto conforme al previgente articolo 17, comma 1 lettera e) del decreto legislativo n. 50 del 2016) è circoscritto ai “servizi finanziari”, aventi ad oggetto la negoziazione di “titoli o di altri strumenti finanziari”, la cui definizione è positivamente operata con richiamo al testo unico n. 58 del 1998, il quale ha cura di distinguerli – operando un rinvio alla sola “Sezione C dell’Allegato I”: cfr. articolo 1, comma 2 – dai “servizi e attività di investimento” (individuati all’articolo 1, comma 5). Se ne deve dedurre, già a questo livello, che il rinvio genericamente ed indistintamente formulato all’articolo 56, comma 1, lettera i) del codice dei contratti pubblici non riguardi, perciò, l’intero Allegato I al decreto legislativo n. 58 del 1998 (che – a fini definitori – si articola in tre sezioni, di cui, per l’appunto, solo la terza riguarda, giusta il richiamo di cui all’articolo 1, comma 2, le attività relative agli strumenti finanziari, laddove la sezione A riguarda le “attività e servizi di investimento” e la sezione B i “servizi accessori”, tra i quali, in particolare, rientra la “custodia e amministrazione di servizi finanziari”).

Il dato letterale vincola l’interpretazione: e ciò in quanto la perimetrazione dei contratti esclusi dall’ambito dei contratti pubblici non può che obbedire – trattandosi, per definizione, di fattispecie eccezionali, in quanto specificamente sottratte, già alla luce delle direttive europee, alla ordinaria e cadenzata procedimentalizzazione della fase evidenziale – ad un canone di stretta interpretazione, senza possibilità non solo di applicazioni analogiche (precluse dell’articolo 14 prel.), ma anche e solo estensive.

D’altra parte, sotto il concorrente profilo teleologico, la ratio dell’esenzione trae alimento (come è dato evincere dai considerando della direttiva europea) dalla necessità di preservare la libertà e flessibilità di individuazione del contraente in vicende tipicamente connotate da intuitu personae (come, appunto, accade per l’emissione, l’acquisto e la negoziazione di titoli e altri strumenti finanziari ovvero, sotto distinto rispetto, per le attività funzionali all’attuazione di politiche monetarie): sicché la stessa non si giustifica né riguardo alla stipula di convenzioni per la gestione indiretta (nelle quali il gestore agisce propriamente quale mandatario dell’ente affidante, gestendo le risorse con relativa autonomia e percependo, a titolo di corrispettivo, una commissione), né riguardo all’affidamento del servizio di custodia e deposito di valori mobiliari.

Va, con ciò, tenuta per ferma la posizione già assunta sul punto dalla Sezione con i pareri 22 ottobre 2015, n. 2871 e 24 febbraio 2016, n. 517 (avuto riguardo alla disciplina, per il profilo in esame immutata, di cui all’articolo 19, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 163 del 2006) per cui, in ordine alla selezione del gestore, la sola procedura di evidenza pubblica sia in grado di assicurare una adeguata tutela degli interessi dell’ente previdenziale e degli aderenti e il perseguimento degli obiettivi indicati, nonché di garantire appieno il controllo sui procedimenti di esternalizzazione (per analoga posizione, in sede giurisdizionale, cfr. la decisione assunta da TAR Lazio, sez. III, 17 dicembre 2018, n. 12227 nonché, avuto riguardo a fattispecie di cessione di crediti, le motivazioni di Cass., sez. I, 2 marzo 2021, n. 5224).

In definitiva, è avviso della Sezione che le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, primo periodo e 8, comma 1 dello schema di regolamento debbano essere riformulate, al fine di tenere conto delle esposte considerazioni.»

Pur tuttavia le Casse di previdenza non applicano questi principi e cioè non applicano il codice degli appalti negli investimenti.

Del resto proprio MEFOP, nei suoi quaderni anno accademico 2016/2017, alla pag. 67 postava un lavoro di Sara Hassan che cosi si esprimeva sul punto:

«In seguito alla regolamentazione delle forme pensionistiche complementari, i più importanti e significativi interventi normativi sono stati introdotti nel 2006 dal comma 763 dell’articolo 1 della l. 27 dicembre 2006 n. 296, che ha istituito l’obbligo della stabilità non inferiore a trenta anni delle gestioni previdenziali, e nel 2011, con il decreto legge del 6 luglio 2011 n. 98 che ha introdotto il controllo della Commissione di vigilanza sui Fondi pensione (Covip) sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio delle Casse di previdenza. Un’ulteriore ed importante novità è stata inserita dall’articolo 32, comma 12, del d.l. 98/2011» [10-ter. Ai fini della applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, non rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture. (La condizione prevista dal periodo precedente deve intendersi non realizzata nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni.) All’articolo 1, comma 10-ter del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La condizione prevista dal periodo precedente deve intendersi non realizzata nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni.”] «che ha stabilito che le Casse sono sottoposte alle disposizioni del Codice degli appalti modificando in via definitiva il comma 10-ter del d.l. 162/2008, la cui formulazione previgente recava invece una norma interpretativa che escludeva dagli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico soggetti all’applicazione del Codice. Il 3 febbraio 2011 infatti l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha osservato che in presenza di enti caratterizzati da tutti i requisiti previsti dalla direttiva 2004/18/Ce, non può essere consentito eludere il dettato comunitario in virtù di disposizioni interne che esonerino tali enti dall’applicazione di una disciplina – come quella in tema di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture – posta a garanzia di sovraordinati principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. Occorre sottolineare che le Casse, dunque, essendo classificate quali stazioni appaltanti sono tenute ad applicare il Codice e sono anche soggette alle disposizioni ed all’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa contenuti nelle disposizioni che richiamano l’art. 3, comma 25, del d.lgs. 163/2006

Il risultato è però la mancata applicazione del codice appalti negli investimenti, quando ad avviso di chi scrive, l’obbligo di legge risale al 2011!!

“Secondo le interpretazioni condivise dal Mefop e dagli orientamenti ministeriali, le Casse di previdenza privatizzate, in quanto organismi di diritto pubblico, sono tenute ad applicare il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) per l’affidamento di lavori, servizi e investimenti, garantendo procedure di evidenza pubblica e trasparenza nella selezione dei gestori.” (fonte IA di Google).

“Le leggi giovano a chi vigila, non a chi dorme.

Spiegazione

Il diritto tutela coloro che maggiormente adoperano sollecitudine, vigilanza, scaltrezza, mentre la parte negligente, poco avveduta, mal consigliata, è destinata inevitabilmente a soccombere, anche quando potrebbe e dovrebbe riuscir vittoriosa.” (Fonte www.brocardi.it).

 

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