L’Anac e l’attività ispettiva
Il motto dell’Anac è: prevenire la corruzione e promuovere la trasparenza e la cultura della legalità.
In evidenza
Abbiamo visto che le Casse di previdenza negli investimenti non applicano il codice degli appalti (d.lgs. 36/2023).
La Covip, autorità di vigilanza sugli investimenti delle Casse dei professionisti, è in possesso di tutti i dati e quindi basterebbe l’invio ad Anac per promuovere un’indagine ispettiva.
Ricordo che i Fondi pensione, che gestiscono la previdenza complementare volontaria, non applicano il codice degli appalti ma il decreto 02.09.2014, n. 166, all’art. 9 prevede espressamente che “lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel fondo pensione è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel gestore convenzionato, nel depositario e in altre società dei gruppi cui appartengono il gestore convenzionato e il depositario”.
Se si applicasse questo principio anche alle Casse di previdenza, sarebbe già un buon inizio!
Ordunque l’ANAC, Autorità Nazionale Anti Corruzione, ha recentemente pubblicato la delibera n. 116 del 01.04.2026 e il comunicato del Presidente n. 8 del 01.04.20206.
L’ANAC ha svolto un’attività ispettiva al fine di verificare talune potenziali criticità nell’affidamento a terzi, da parte del soggetto aggregatore, del servizio di verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione alle gare pubbliche. Nel corso dell’ispezione sono state evidenziate le seguenti tematiche:
- l’esternalizzazione dell’attività di verifica dei requisiti di carattere generale;
- la funzionalità della PAD (patto di attivazione digitale) in uso presso il soggetto aggregatore;
- l’esame di specifiche criticità afferenti ai singoli affidamenti.
Il meccanismo dell’esternalizzazione, di cui al punto 1, prevede sostanzialmente una delega conferita dalla stazione appaltante in favore dell’operatore economico privato avente ad oggetto l’acquisizione presso i vari uffici pubblici competenti della documentazione occorrente (certificati penali, carichi pendenti, attestazione di regolarità fiscale e previdenziale, certificati antimafia ecc. …).
L’Anac, con provvedimento depositato il 13.04.2026, ha quindi invitato tutte le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ad espletare in proprio l’attività di verifica dei requisiti generali degli aggiudicatari nel rispetto del quadro normativo di riferimento chiarito dall’autorità con la delibera 116 del 01.04.2026, leggibile al seguente link
file:///C:/Users/Segretaria/Downloads/Delibera%20n.%20116%20del%201%20aprile%202026.pdf
Ricordo che la Covip ha ritenuto opportuno accogliere la predetta raccomandazione espressa nel PNA 2013 e condividere i principi ispiratori della normativa sopra citata e dei successivi atti di indirizzo emanati dall’ANAC, considerando la prevenzione e il contrasto della corruzione come presidi necessari a garanzia del buon andamento dell’agire amministrativo, nel rispetto delle peculiarità dell’organizzazione della Covip stessa. Viene adottato, pertanto, entro il 31 gennaio di ogni anno, come prevede la legge, il PTPC dell’Autorità.
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