Tra separazione carriere, due Csm e Alta Corte in aula in Senato
In Commissione l'esame non è concluso e il provvedimento è arrivato senza mandato al relatore, si discute il testo trasmesso dalla Camera.
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Separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti, riforma del Csm con la creazione di due diversi organi di autogoverno e istituzione di un’Alta Corte disciplinare. Sono i pilastri dei disegni di legge costituzionale con le ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’, approdati oggi mercoledì 18 giugno, al Senato dopo l’approvazione in prima lettura alla Camera dei deputati. Il ddl 1353, non essendosi concluso l’esame in Commissione, è arrivato in aula senza mandato al relatore e viene quindi discusso nel testo trasmesso da Montecitorio.
I due Csm
La riforma costituzionale, che modifica alcuni articoli della Costituzione, prevede ”distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti” e istituisce due diversi organi di autogoverno: “Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente” presieduti dal Presidente della Repubblica. Secondo la riforma sono membri di diritto del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente, rispettivamente, il primo presidente della Corte di Cassazione e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti. Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal parlamento in seduta comune. I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del parlamento o di un consiglio regionale.
L’istituzione dell’Alta Corte disciplinare
Altra novità è poi la creazione di “un’Alta Corte disciplinare” alla quale è attribuita la giurisdizione disciplinare verso i magistrati ordinari, giudicanti e requirenti.
L’Alta Corte è composta da quindici giudici: tre dei quali nominati dal presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione e sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con specifici requisiti.
La riforma prevede la possibilità di impugnare le sentenze dell’Alta Corte davanti allo stesso organismo, che giudica in composizione differente rispetto al giudizio di prima istanza.
Adnkronos
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