Escluse le Casse da arbitro Covip
Lo prevede un emendamento Dl Pnrr approvato ieri.
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Nel corso dell’esame DL Pnrr (AC 2807) in Commissione Bilancio della Camera è stato approvato l’emendamento che elimina gli enti previdenziali dai soggetti obbligati ad aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie della Covip.
Il provvedimento, da trasmettere al Senato, dovrà essere convertito in legge entro il 20 aprile.
Prevede, inoltre, che i fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari SSN devono redigere e pubblicare sul proprio sito istituzionale, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, i bilanci e le relative relazioni, comprese quelle degli organi di controllo. Gli stessi documenti devono essere trasmessi, nello stesso termine, alle amministrazioni competenti ai fini della vigilanza e sono considerati comunicazioni sociali. I bilanci e le relazioni devono indicare il numero di iscritti e beneficiari, l’ammontare dei contributi versati dagli aderenti e dai datori di lavoro o di altre entrate contributive, l’ammontare e la tipologia delle prestazioni erogate, il rapporto tra contributi e prestazioni, il patrimonio complessivo del fondo e il rapporto tra patrimonio e prestazioni, nonché i costi di gestione sostenuti nell’esercizio.
Tali disposizioni si applicano ai fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del SSN, comunque denominati, e, in particolare: ai fondi sanitari integrativi del SSN; agli enti, alle casse e alle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale; alle forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa o complementare, comunque istituite, anche di natura contrattuale, collettiva o individuale, purché organizzate in forma stabile, dotate di autonomia gestionale e finalizzate all’erogazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie o di cure di lungo periodo (long term care) in favore di lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati e dei relativi familiari.
L’inosservanza delle disposizioni comporta l’impossibilità di iscrizione, rinnovo o comunque di permanenza nell’anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, nonché di fruizione delle agevolazioni, anche fiscali, comunque denominate, previste a legislazione vigente. Le disposizioni si applicano dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
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