Anno: XXVIII - Numero 91    
Giovedì 9 Aprile 2026 ore 12:30
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Escluse le Casse da arbitro Covip

Lo prevede un emendamento Dl Pnrr approvato ieri.

Escluse le Casse da arbitro Covip

Nel corso dell’esame DL Pnrr (AC 2807) in Commissione Bilancio della Camera è stato approvato l’emendamento che elimina gli enti previdenziali dai soggetti obbligati ad aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie della Covip.

Il provvedimento, da trasmettere al Senato, dovrà essere convertito in legge entro il 20 aprile.

Prevede, inoltre, che i fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari SSN devono redigere e pubblicare sul proprio sito istituzionale, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, i bilanci e le relative relazioni, comprese quelle degli organi di controllo. Gli stessi documenti devono essere trasmessi, nello stesso termine, alle amministrazioni competenti ai fini della vigilanza e sono considerati comunicazioni sociali. I bilanci e le relazioni devono indicare il numero di iscritti e beneficiari, l’ammontare dei contributi versati dagli aderenti e dai datori di lavoro o di altre entrate contributive, l’ammontare e la tipologia delle prestazioni erogate, il rapporto tra contributi e prestazioni, il patrimonio complessivo del fondo e il rapporto tra patrimonio e prestazioni, nonché i costi di gestione sostenuti nell’esercizio.

Tali disposizioni si applicano ai fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del SSN, comunque denominati, e, in particolare: ai fondi sanitari integrativi del SSN; agli enti, alle casse e alle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale; alle forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa o complementare, comunque istituite, anche di natura contrattuale, collettiva o individuale, purché organizzate in forma stabile, dotate di autonomia gestionale e finalizzate all’erogazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie o di cure di lungo periodo (long term care) in favore di lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati e dei relativi familiari.

L’inosservanza delle disposizioni comporta l’impossibilità di iscrizione, rinnovo o comunque di permanenza nell’anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, nonché di fruizione delle agevolazioni, anche fiscali, comunque denominate, previste a legislazione vigente. Le disposizioni si applicano dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

 

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