Anno: XXVI - Numero 175    
Giovedì 11 Settembre 2025 ore 14:00
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La rassegna delle sentenze in sanità dall’8 al 12 settembre

La giurisprudenza della settimana.

La rassegna delle sentenze in sanità dall’8 al 12 settembre

Tribunale Mantova – Sez. lavoro – sentenza 155/2025 Le ferie possono essere monetizzate. Anaao Lombardia vince a Mantova sulla monetizzazione delle ferie non godute dal lavoratore. Il Tribunale di Mantova con sentenza del luglio scorso ha condannato una Azienda della Lombardia alla monetizzazione delle ferie non godute da un dirigente medico. In breve: sulla monetizzazione delle ferie non godute incide in maniera decisiva la normativa europea; il diritto alle ferie retribuite è un diritto fondamentale del diritto sociale dell’Unione e allo stesso non si può derogare; quando il diritto non può più essere esercitato per la cessazione del rapporto di lavoro, lo stesso diviene suscettibile di monetizzazione e ciò per evitare che a causa di detta impossibilità il lavoratore lo perda, e l’unica deroga ammessa attiene all’essere stato messo il lavoratore nelle condizioni di godere di dette ferie, oltre che informato del fatto che diversamente le avrebbe perse. Spetta all’azienda sanitaria dimostrare di aver messo il lavoratore nelle condizioni di esercitare il diritto entro il periodo di riporto o comunque entro la cessazione del rapporto di lavoro, e di averlo altresì accuratamente informato che, diversamente, avrebbe perso il diritto.

Cassazione Sez. lavoro – ordinanza n. 20444/2025 Licenziamento – Monetizzazione delle ferie maturate. In ambito di pubblico impiego, anche in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per colpa del lavoratore, ivi compreso il caso del licenziamento disciplinare senza preavviso, non si perde il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate, a meno che il datore di lavoro dimostri di aver invitato in precedenza il dipendente a godere del periodo di congedo e di averlo avvisato che, in mancanza, le ferie sarebbero andate perse.

Tar Campania – Sez. IX – sentenza 1819 del 6 marzo 2025. Decreto Calabria: sì a discipline equipollenti. Il Tar non condivide l’impostazione della disciplina di settore che esclude agli specializzandi la possibilità di partecipazione nelle discipline affini e/o equipollenti, in base al principio dell’omogeneità tra attività sanitaria e branca di specializzazione alla quale gli specializzandi sono iscritti, visto che la riduzione della formazione specialistica viene compensata dalla professione svolta che, pertanto, deve riguardare la medesima disciplina e non discipline affini o equipollenti. Il Tar al contrario sostiene che l’eventuale esclusione degli specializzandi nelle discipline affiini /equipollenti, non appare conforme alla superiore normativa nazionale che difatti non legittima una lettura dei requisiti di accesso alla procedura tale da differenziare i candidati iscritti al secondo anno del corso di specializzazione e quelli già in possesso della specializzazione consentendo solo a questi ultimi la spendibilità del titolo equipollente. Come chiarito dal Ministero della Salute l’articolo 1 comma 547 della legge di Bilancio per il 2019, ha sì previsto che anche gli specializzandi possano essere ammessi alle procedure concorsuali, ma la medesima disposizione laddove fa riferimento alla “specifica disciplina bandita” ha comunque inteso assicurare la partecipazione degli specializzandi alla medesima disciplina cui possono attualmente accedere gli specialisti, secondo quanto previsto dai decreti ministeriali del 30 e 31 gennaio 1998, nulla innovando, quindi, in ordine alla disciplina delle equipollenze e delle affinità ivi previste.

Consiglio di Stato – Sez. VII – sentenza n. 5388/2025 Gli effetti dei falsi documenti o dichiarazioni non veritiere ai fini concorsuali. Il determinarsi di falsi documentali (DPR n. 3 del 1957, art. 127, lett. d) o dichiarazioni non veritiere (DPR 445 del 2000, art. 75) in occasione dell’accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali falsità comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A..

Cassazione Penale – Sez. Un. – sentenza n. 27515/2025 L’epidemia colposa in forma omissiva. Il delitto di epidemia colposa, previsto dagli artt. 438 e 452 cod. pen., può essere integrato anche da una condotta omissiva ai sensi dell’art. 40, secondo comma, cod. pen., laddove il soggetto che ha l’obbligo giuridico di impedire l’evento ometta di attivarsi per prevenire la diffusione di germi patogeni.

Cassazione Penale – Sez. IV – sentenza n. 26842/2025 Il medico subentrante risponde delle condizioni dei pazienti presi in carico. Il medico che subentra ad un collega durante un turno in un reparto ospedaliero assume la stessa posizione di garanzia nei confronti dei pazienti ricoverati, e ciò implica l’obbligo di informarsi sulle condizioni di salute dei pazienti e sulle cure specifiche di cui necessitano. Di conseguenza, una volta che il medico ha eseguito e completato la sua prestazione, il rapporto che giustificava la sua posizione di garanzia si conclude, e tale responsabilità passa al collega che prende in carico il paziente e ne gestisce il trattamento

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